Corte costituzionale
Sentenza 19 maggio 2026, n. 83

Presidente: Amoroso - Redattore: Luciani

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 6 agosto 2025, depositato in cancelleria il 7 agosto 2025, iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2025 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

udito nell'udienza pubblica dell'11 marzo 2026 il Giudice relatore Massimo Luciani;

uditi l'avvocato dello Stato Edoardo Morena per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Marcello Cecchetti per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

deliberato nella camera di consiglio dell'11 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- Con ricorso iscritto al n. 28 del registro ricorsi 2025, notificato il 6 agosto 2025 e depositato il 7 agosto 2025, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1).

2.- Il Presidente del Consiglio dei ministri deduce quattro motivi di ricorso.

2.1.- Con il primo motivo sono impugnate, in parte qua, le seguenti disposizioni della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025: i) l'art. 3, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 2 della Legge regionale n. 6 del 2014, alle lettere b) e c) del comma 1 del predetto l'art. 2 [recte: art. 2], dispone che i Comuni esercitino funzioni e servizi comunali in forma associata, nell'ambito territoriale delle Unités del [recte: des] Communes valdôtaines, anziché che essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 2 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio»; ii) l'art. 5, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 4 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite del CELVA, anziché che essi le possano esercitare; e nella parte in cui riferisce la disciplina di cui al successivo comma 2 del medesimo art. 4 esclusivamente alle predette ipotesi di esercizio obbligatorio»; iii) l'art. 6, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 6 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano funzioni e servizi comunali in forma associata per il tramite dell'Amministrazione regionale, anziché che essi le possano esercitare»; iv) l'art. 13, comma 1, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 16 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che alle Unités del [recte: des] Communes valdôtaines è affidato l'esercizio obbligatorio di funzioni e servizi comunali, anziché che tale esercizio possa essere ad esse affidato facoltativamente»; v) l'art. 15, «nella parte in cui, nel sostituire l'art. 18 della Legge regionale n. 6 del 2014, dispone che i Comuni esercitano come ivi disposto tutte le funzioni e i servizi non riservati ai soggetti ivi individuati, anziché fare riferimento ai servizi che detti Comuni non abbiano ritenuto di riservare ai soggetti ivi individuati»; e, infine, vi) l'art. 16 «nella parte in cui, nell'introdurre nella Legge regionale n. 6 del 2014 l'art. 20-bis, commi 3 e 4, nonché comma 7, fa riferimento anche a convenzioni obbligatorie».

Tutte le previsioni normative sopra richiamate - nei limiti e per i profili indicati - violerebbero «l'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quelli autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica", e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

Il Presidente del Consiglio dei ministri premette che con le sopra citate norme della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 sarebbe stato previsto l'obbligo di esercitare in forma associata diverse categorie di funzioni e servizi comunali e che la gestione in forma associata sarebbe stata disciplinata secondo differenti modalità, consistenti, per determinate ipotesi, nell'accesso a una Unité des Communes valdôtaines, di cui all'art. 8 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, e, per altre, nella stipula di convenzioni tra i comuni e i soggetti di cui agli artt. 4, 5 e 6 della medesima legge regionale.

Secondo la difesa statale, la previsione di una forma associativa con carattere di obbligatorietà - già introdotta dalla legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale), poi eliminata dalla legge della Regione Valle d'Aosta 21 dicembre 2020, n. 15 (Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14) - sarebbe in chiaro contrasto con i princìpi enunciati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019.

Nello specifico, secondo la citata sentenza n. 33 del 2019, una disciplina che in via generalizzata preveda l'obbligo di gestione associata per tutte le funzioni fondamentali sarebbe affetta da «un'eccessiva rigidità, al punto che non consente di considerare tutte quelle situazioni in cui, a motivo della collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, la convenzione o l'unione di Comuni non sono idonee a realizzare, mantenendo un adeguato livello di servizi alla popolazione, quei risparmi di spesa che la norma richiama come finalità dell'intera disciplina».

Ad avviso della difesa statale, i princìpi enunciati nella sentenza n. 33 del 2019 varrebbero per il legislatore regionale e lo vincolerebbero.

Nel ricorso si evidenzia che lo statuto speciale, pur assegnando alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste competenza legislativa primaria in materia di ordinamento degli enti locali (art. 2, primo comma, lettera b), stabilirebbe ch'essa debba essere esercitata entro i consueti limiti dell'«armonia con la Costituzione e i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta»).

Conseguentemente, nel prevedere in via generalizzata l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata di taluni servizi e funzioni comunali, la legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 risulterebbe adottata in violazione non soltanto dell'art. 117 della Costituzione (cui corrisponderebbe la disposizione statutaria speciale di cui all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), ma anche degli artt. 3, 5 e 97 Cost., quindi di disposizioni portatrici di «principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica» e, comunque, di «valori costituzionali» con i quali la legislazione valdostana dovrebbe porsi «in armonia».

Il ricorrente sostiene che, anche con riferimento alla legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, la generalizzata previsione dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali ivi indicati finirebbe per costituire una soluzione sproporzionata e, comunque, non in linea con la "geografia funzionale", imponendo un forte sacrificio all'autonomia comunale senza che ciò trovi giustificazione nell'obiettivo perseguito dal legislatore regionale. Ciò in quanto, nella prospettiva da questi assunta, la revisione della disciplina in materia di esercizio associato di funzioni e di servizi comunali avrebbe l'esplicito «obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini» (si richiama l'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025).

Sennonché, ad avviso della difesa erariale, la previsione astratta e generalizzata di tale obbligo, senza l'individuazione di apposite esenzioni che tengano conto delle situazioni differenziate che (inevitabilmente) caratterizzerebbero il territorio regionale, non garantirebbe - neppure in astratto - il perseguimento di tale obiettivo, che, al contrario, per essere concretamente soddisfatto, dovrebbe necessariamente calarsi nelle - e coordinarsi con le - concrete peculiarità delle singole realtà comunali e geografiche della Regione, nell'ottica della massima efficienza e accessibilità del sistema amministrativo.

In sintesi, il Presidente del Consiglio dei ministri afferma che, alla luce della sentenza n. 33 del 2019 di questa Corte e dei princìpi ivi stabiliti, nessuna legge - neppure quella della Regione Valle d'Aosta - potrebbe imporre ai comuni l'obbligo di gestire in forma associata funzioni e servizi. Devono essere sempre salvaguardati, infatti, l'autonomia costituzionale dei comuni e il buon andamento della pubblica amministrazione, secondo il principio di facoltatività dell'esercizio in comune delle funzioni sancito dalla Corte.

2.2.- Con il secondo motivo di ricorso, è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'articolo 20-quater nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al comma 2, il quale dispone che «[t]utti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo».

Secondo la difesa statale, tale previsione violerebbe «l'art. 99, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.lgs. 267/2000), norma interposta ai così violati parametri di cui all'art. 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5, 114 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

Più nello specifico, secondo il ricorrente, l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 finirebbe per dettare una disciplina dell'avvicendamento tra segretari comunali non conforme a quella fissata dalle pertinenti disposizioni statali fra le quali, in particolare, l'art. 99, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

La difesa statale sostiene che la nuova disciplina regionale ridimensionerebbe notevolmente l'istituto della prorogatio delle funzioni del segretario, che verrebbe consentita limitatamente al solo mese delle elezioni generali, a fronte, invece, dei quattro mesi dall'insediamento previsti dal t.u. enti locali; inoltre non sarebbe previsto l'istituto della conferma automatica nell'incarico, che, al contrario, per il medesimo testo unico si realizza decorso il predetto termine massimo di quattro mesi dall'insediamento del nuovo sindaco (si richiama di nuovo l'art. 99, comma 3, t.u. enti locali).

Nel ricorso si richiamano, poi, la sentenza di questa Corte n. 23 del 2019 e l'art. 97, commi 2 e 4, t.u. enti locali.

Alla luce della specificità che connota la figura del segretario comunale, la disciplina regionale impugnata finirebbe per violare i parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e, in particolare, il principio del buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 Cost., come declinato dal legislatore nazionale, prevedendo sia un periodo massimo di prorogatio, sia la conferma "automatica" nell'incarico.

La violazione dei parametri costituzionali sopra indicati risulterebbe ancor più accentuata considerando che la cessazione dall'incarico di segretario "unionale" è disciplinata dalla disposizione impugnata in modo da imporsi comunque all'ente, senza eccezioni e, quindi, non soltanto in relazione alle Unités interessate dall'entrata a regime del nuovo ordinamento introdotto dalla legge regionale in esame.

Tanto premesso, il Presidente del Consiglio dei ministri sostiene che la descritta violazione dei parametri sopra indicati determinerebbe l'illegittimità costituzionale della disposizione in esame, poiché il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. vincola (anche) il legislatore regionale.

Nel ricorso si evidenzia che l'art. 15 [recte: l'art. 105] t.u. enti locali stabilisce che «[l]e regioni a statuto speciale [...] disciplinano le materie di cui al presente capo [Capo II del Titolo IV, rubricato "Segretari comunali e provinciali"] con propria legislazione».

Sul punto, la difesa statale richiama la sentenza di questa Corte n. 100 del 2023, secondo la quale le normative delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie devono ricondursi alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni: «[t]ale competenza include la disciplina del relativo personale (sentenza n. 132 del 2006), e deve esercitarsi "in 'armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica', sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente" (sentenza n. 95 del 2021)».

Si aggiunge che, con specifico riguardo alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, questa Corte avrebbe espressamente ritenuto che: «le norme regionali in tema di accesso all'albo valdostano sono espressione, sia della competenza legislativa statutaria in materia di enti locali e relative circoscrizioni - posto che il segretario comunale dipende funzionalmente dal sindaco (art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998) e presta la propria attività di servizio in favore del comune - sia di quella in materia di ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale» (si richiama la sentenza n. 100 del 2023, punto 2.2. del Considerato in diritto).

Si sostiene altresì che, come precisato da questa Corte sempre nella sentenza n. 100 del 2023, entrambe le competenze legislative in esame - espressamente individuate all'art. 2, primo comma, lettere a) e b), dello statuto di autonomia - incontrano i medesimi limiti delineati al citato art. 2, primo comma, alinea, dovendo essere esercitate in armonia con la Costituzione, con i princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica, nel rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica. Fra tali limiti rientrerebbe necessariamente anche l'art. 97 Cost. che, invece, secondo la difesa statale, sarebbe violato dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025.

2.3.- Con il terzo motivo di ricorso è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al suo comma 1, che disciplina il conferimento dell'incarico di segretario comunale del Comune di Aosta, sostenendosi che la previsione in questione violerebbe i «principi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e agli artt. 98 e 99 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, normativa interposta ai così violati parametri di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione, recanti principi, quali quello autonomistico e quello di buon andamento dell'amministrazione, che rientrano, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tra i "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e comunque di valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

In particolare, secondo quanto sostenuto dal ricorrente, la disposizione in questione consentirebbe l'attribuzione dell'incarico di segretario comunale «a soggetti notevolmente diversi sul piano professionale da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai principi dell'ordinamento giuridico generale», in tal modo prescindendo «sia dall'espletamento del pubblico concorso, che dalla partecipazione al corso di formazione professionale», con ciò incorrendo nella violazione dei parametri costituzionali evocati e, in special modo, dei princìpi «di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, sottesi al necessario espletamento della procedura concorsuale ai fini dell'accesso a funzioni e carriera superiori rispetto a quelli di appartenenza del personale che la disposizione censurata indica». La violazione dell'art. 97 Cost. sarebbe, poi, «ulteriormente aggravata dalla circostanza che tale possibilità viene prevista in via ordinaria, e non in forma eccezionale o temporanea, senza neppure introdurre limiti espliciti a eventuali nuove attribuzioni future».

2.4.- Con il quarto e ultimo motivo di ricorso, infine, è impugnato l'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della Legge regionale n. 6 del 2014», con particolare riferimento al comma 1 di tale novellato articolo, che disciplina la sostituzione del sindaco, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, quale componente della Giunta delle Unités des Communes valdôtaines, sostenendosi che la previsione in questione violerebbe gli «artt. 32 e 53 del Testo unico degli enti locali, come modificato dall'art. 1, comma 105, della Legge n. 56 del 2014, costituenti normativa interposta ai così violati parametri di cui all'articolo 3 della Costituzione, in relazione al combinato disposto degli articoli 5 e 97 della Costituzione, in quanto veicolo, anche ai fini della legislazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, di "principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica" e comunque valori costituzionali con i quali la legislazione valdostana deve porsi "in armonia", e dell'art. 2, primo comma, alinea e lett. b), dello Statuto della Regione Valle d'Aosta, in materia di limiti alla relativa potestà legislativa primaria».

In particolare, ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, le ipotesi di sostituzione e delega del sindaco introdotte con la disposizione impugnata eccederebbero gli ambiti di competenza legislativa regionale, «poiché introducono delle ipotesi di "ridislocazione", per quanto temporanea, delle potestà sindacali ulteriori rispetto a quelle fissate rigorosamente dalle pertinenti disposizioni del citato Testo unico degli enti locali, e precisamente dall'art. 53 del medesimo Testo unico», i cui contenuti integrerebbero «principi organizzativi inerenti all'assetto complessivo dell'autonomia locale» e risulterebbero vincolanti anche nell'ordinamento locale valdostano in forza dell'art. 32, comma 4, dello stesso t.u. enti locali, modificato dall'art. 1, comma 105, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e reso applicabile nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dal successivo comma 145 del medesimo articolo.

2.5.- Sulla scorta di tali premesse, il Presidente del Consiglio dei ministri chiede a questa Corte di dichiarare costituzionalmente illegittimi gli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 10, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, per le ragioni e nei termini illustrati nei motivi di ricorso.

3.- Con atto depositato in data 15 settembre 2025 si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che le promosse questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate.

3.1.- All'illustrazione dell'inammissibilità di alcune questioni, la Regione resistente antepone talune premesse ricostruttive del quadro normativo e della posizione espressa nel ricorso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

3.2.- In via preliminare, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha eccepito l'inammissibilità delle questioni promosse con il primo motivo di ricorso, nella parte in cui fanno riferimento anche alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, così come sostituito dalla legge regionale n. 15 del 2025.

Ad avviso della resistente non occorrerebbe, infatti, una particolare perizia interpretativa per avvedersi che tale previsione, stabilendo che «[l]e funzioni e i servizi comunali sono esercitati: [...] c) a livello di ambito territoriale comunale, per tutte le altre funzioni e gli altri servizi, fatta salva la possibilità di esercizio associato mediante convenzioni fra enti locali», non contemplerebbe alcuna ipotesi di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali, bensì una fattispecie di portata generale e residuale in cui l'esercizio delle predette funzioni rimane affidato ai singoli comuni, con la semplice «possibilità/facoltà» per questi ultimi di esercitarle in forma associata sulla base di apposite convenzioni stipulate con altri enti.

Secondo la resistente, considerato l'effettivo contenuto della norma impugnata, il ricorso proposto nei confronti dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 si rivelerebbe manifestamente inammissibile in parte qua - ossia in relazione al sostituito art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 - quanto meno per difetto assoluto di motivazione.

3.3.- Nel merito, la difesa regionale deduce la non fondatezza delle questioni promosse con il primo motivo di ricorso.

In particolare, la Regione resistente evidenzia che nei confronti delle norme oggetto di tale primo motivo il Presidente del Consiglio dei ministri prospetta un unico profilo di censura, riferito al loro comune connotato normativo, consistente nel «prevedere in via generalizzata l'obbligatorietà dell'esercizio in forma associata di taluni servizi ovvero funzioni comunali», argomentando l'asserita violazione dei parametri costituzionali evocati esclusivamente con la «chiara contraddizione con i principi di diritto» affermati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 19, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, «nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

La resistente sostiene in primis che la disciplina nazionale contenuta nell'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, non troverebbe applicazione nell'ordinamento regionale valdostano e che neppure il ricorrente, d'altra parte, pretenderebbe di affermare il contrario, considerato ch'essa non è invocata quale parametro interposto.

A prescindere da tali considerazioni, si sottolinea, basterebbe leggere integralmente la sentenza di questa Corte n. 33 del 2019 per constatare l'erroneità della tesi della «chiara contraddizione [della normativa regionale sottoposta a censura] con i principi di diritto» affermati da questa Corte in quella pronuncia.

Infatti, oltre all'inciso presente nel dispositivo della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, laddove si fa esplicito riferimento a «un contesto di Comuni obbligati e non», la sentenza n. 33 del 2019 - dopo aver argomentato le ragioni della rilevata illegittimità costituzionale della disciplina legislativa scrutinata - nel medesimo punto 7.5. del Considerato in diritto si farebbe specificamente carico di precisare con estrema puntualità che «la portata della decisione non coinvolge tutte quelle diverse situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla generalità dei Comuni, e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale, senza che si distingua tra Comuni obbligati e non».

Ad avviso della resistente, la «eccessiva rigidità» della disciplina legislativa dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali stigmatizzata in quella circostanza a proposito della legislazione nazionale non risiederebbe affatto nella "obbligatorietà" in sé e per sé considerata, bensì solo ed esclusivamente nella "obbligatorietà" che imponga l'esercizio associato delle funzioni solo ad alcuni comuni e non ad altri. Dunque, quella «eccessiva rigidità» non sarebbe in alcun modo rinvenibile - proprio in base a quanto affermato expressis verbis da questa Corte - nelle situazioni in cui l'esercizio obbligatorio in forma associata sia imposto, senza distinzioni di sorta, alla generalità degli enti comunali appartenenti a un determinato contesto territoriale. Tale sarebbe la "situazione normativa" disegnata dalle norme regionali impugnate con il primo motivo di ricorso.

Tutte, infatti, contemplerebbero forme e modalità di esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali senza distinguere comuni obbligati e comuni non obbligati, assumendo inequivocamente come destinatari, pertanto, la generalità dei comuni appartenenti all'ambito territoriale dell'intera Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Secondo la resistente, ciò confermerebbe la piena e innegabile "conformità" di tali norme ai princìpi affermati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019 e, per l'effetto, la manifesta infondatezza delle questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il primo motivo di ricorso.

3.3.1.- Ciò posto, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste afferma di ritenere opportuno, per mero scrupolo difensivo e a fini di completezza, evidenziare ulteriori elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione nella valutazione della legittimità costituzionale dell'intervento legislativo in questione, ma che, invece, sarebbero stati completamente trascurati o addirittura travisati da parte del Presidente del Consiglio dei ministri: i) il contesto istituzionale-territoriale della Regione autonoma Valle d'Aosta in rapporto all'intero territorio nazionale, caratterizzato dall'assenza del livello provinciale di governo; ii) un territorio espressamente qualificato come interamente «montano» (art. 2, comma 7-bis, della legge della Regione Valle d'Aosta 7 dicembre 1998, n. 54, recante «Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta») e caratterizzato dalla presenza di settantaquattro comuni, accomunati, dal punto di vista dimensionale, dall'essere tutti - fatta eccezione per il capoluogo Aosta - qualificabili come "piccoli comuni" e, sul piano geomorfologico, dall'essere localizzati lungo vallate laterali, spesso di non agevole accesso e in molti casi con un considerevole sviluppo altimetrico; iii) sul piano della potestà normativa, la previsione della competenza legislativa primaria attribuita alla Regione nella materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 2, primo comma, lettera b, dello statuto speciale) e «di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica» nella materia «finanze regionali e comunali» (art. 3, primo comma, lettera f, dello statuto speciale); iv) sul piano della potestà amministrativa, poi, lo statuto speciale attribuirebbe in via generale alla Regione tutte le funzioni amministrative nelle materie in cui essa ha competenza legislativa, fatte salve le specifiche funzioni che le leggi della Repubblica attribuiscono direttamente ai comuni e agli altri enti locali (art. 4, primo comma, dello statuto speciale). Ciò in ossequio al principio del cosiddetto "parallelismo delle funzioni" (sul punto si richiama la sentenza di questa Corte n. 236 del 2004).

Conseguentemente, in base al regime di autonomia speciale stabilito dallo statuto speciale, i comuni valdostani non godrebbero di prerogative costituzionali quali "titolari naturali" di funzioni amministrative in applicazione dei princìpi di cui all'art. 118 Cost., bensì delle sole specifiche funzioni che la legge regionale, ovvero la legge statale, si determinino a conferire loro.

Su queste basi si appoggerebbe l'intervento del legislatore regionale di cui alla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, successivamente modificata dalla legge della Regione Valle d'Aosta 25 maggio 2017, n. 7 (Disposizioni urgenti per il finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale di Casino de la Vallée S.p.A., in attuazione della legge regionale 10 febbraio 2017, n. 2) e, da ultimo, dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025. Una legge regionale (la n. 6 del 2014) che, nel suo impianto originario, sopprimeva le comunità montane e istituiva le Unités des Communes valdôtaines, espressamente finalizzate all'«esercizio associato di funzioni e servizi comunali» (art. 8, comma 1), recando al contempo una disciplina generale e organica delle «modalità di organizzazione dell'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali, con l'obiettivo di incrementare la qualità delle prestazioni erogate ai cittadini, riducendo complessivamente gli oneri organizzativi e finanziari e garantendo uniformi livelli essenziali delle prestazioni sull'intero territorio regionale» (così l'art. 1, comma 1).

Nella memoria si descrive il sistema originariamente costruito dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014.

Alla luce dell'impianto e dei contenuti normativi di tale legge nel testo antecedente le modifiche introdotte con la legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, emergerebbe un elemento che il ricorrente avrebbe trascurato in relazione all'effettiva portata innovativa e alla ratio dell'intervento legislativo operato con le norme impugnate.

La legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 - deduce la resistente - ha riformato l'assetto delle gestioni associate tra comuni, riducendone il carattere obbligatorio e ampliando l'autonomia degli enti locali. L'obbligo di gestione sovracomunale tramite convenzione è stato infatti trasformato in facoltà, salve specifiche eccezioni (come per il segretario comunale nei piccoli comuni e per le funzioni già attribuite ad altri enti). La riforma, pur confermando alcune forme associative esistenti, eliminerebbe l'obbligo di associazione tra comuni per tutte le altre funzioni originariamente assoggettate a vincoli di esercizio associato, rafforzando i princìpi di autonomia, sussidiarietà ed efficienza amministrativa. Essa, inoltre, risulterebbe condivisa con il sistema degli enti locali, come emergerebbe dai lavori preparatori.

3.4.- Quanto al secondo motivo di ricorso, la Regione ne contesta la fondatezza: la durata della prorogatio del segretario comunale non sarebbe ridotta a un mese, ma deriverebbe da una procedura complessa che garantirebbe un periodo minimo di circa novanta giorni. Inoltre, non sarebbe prevista la conferma automatica del segretario uscente perché il sistema assicurerebbe continuità senza vuoti, facendo coincidere la fine della prorogatio con l'avvio del nuovo incarico.

3.5.- Quanto al terzo motivo, la Regione resistente ne eccepisce l'inammissibilità nella parte in cui evoca, quali norme interposte, i princìpi di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e all'art. 98 t.u. enti locali, che sarebbero inconferenti in relazione alla norma impugnata.

Nel merito, difende la legittimità della norma che consente al Sindaco di Aosta di nominare segretario un dirigente interno qualificato, che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni in tale qualifica, anche non iscritto all'albo. Tale scelta sarebbe giustificata dalle peculiarità organizzative del Comune di Aosta e garantirebbe comunque adeguata professionalità, efficienza e contenimento della spesa.

3.6.- Infine, il quarto motivo è ritenuto inammissibile per genericità e, comunque, non fondato: la disciplina regionale su sostituzioni e deleghe del sindaco sarebbe coerente con l'ordinamento valdostano e funzionale ad assicurare continuità e buon andamento amministrativo.

4.- In data 18 febbraio 2026, il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria, insistendo per la fondatezza delle censure, contestando in particolare la tesi della resistente circa l'interpretazione della disciplina del periodo di prorogatio e ribadendo che le norme statali invocate (artt. 35 t.u. pubblico impiego e 98 t.u. enti locali) esprimono princìpi generali vincolanti per la Regione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

5.- Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 28 del 2025), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 10, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. (ovunque evocati senza indicazione dei relativi commi) e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia.

6.- Sono dedotti quattro motivi.

6.1.- Con il primo motivo sono impugnati gli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, tutti inerenti all'esercizio ritenuto obbligatoriamente associativo delle funzioni comunali.

In sintesi, si sostiene che l'imposizione di una forma associativa obbligatoria contrasterebbe con i princìpi di diritto affermati da questa Corte nella sentenza n. 33 del 2019. Anche con riferimento alla legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, l'obbligo generalizzato di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi comunali ivi previsti determinerebbe una scelta normativa sproporzionata e non coerente con la cosiddetta "geografia funzionale", incidendo eccessivamente sull'autonomia dei comuni, senza che tale sacrificio risulti giustificato dall'obiettivo perseguito dal legislatore regionale, così ponendosi in violazione degli artt. 3, 5, 114, 97 Cost. e 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia.

6.2.- Con il secondo motivo è impugnato l'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui inserisce l'articolo 20-quater nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al comma 2, il quale dispone che «[t]utti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo».

La nuova disciplina regionale ridurrebbe sensibilmente l'ambito di applicazione della prorogatio delle funzioni del segretario, limitandola al solo mese delle elezioni generali, in luogo dei centoventi giorni dall'insediamento previsti dal t.u. enti locali. Essa, inoltre, non contemplerebbe la conferma automatica dell'incarico, che la normativa statale, invece, prevede allo spirare del medesimo termine quadrimestrale, così ponendosi in violazione degli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost., 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia (in relazione all'art. 99, comma 2, t.u. enti locali).

6.3.- Con il terzo motivo è impugnato l'art. 16 della stessa legge, «nella parte in cui inserisce l'articolo 20-sexies nella Legge regionale n. 6 del 2014», con specifico riferimento al comma 1 di quest'ultimo, che disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta, sostenendo che la previsione in questione violerebbe i «principi» di cui all'art. 35 t.u. pubblico impiego e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, quali norme interposte rispetto ai parametri di cui agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto di autonomia.

La norma impugnata consentirebbe di conferire l'incarico di segretario comunale anche a soggetti professionalmente diversi da quelli contemplati dalle norme di principio, prescindendo sia dal pubblico concorso sia dal corso di formazione. Ciò determinerebbe la violazione dei parametri costituzionali invocati, in particolare dei princìpi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.

6.4.- Con il quarto e ultimo motivo è impugnato l'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, «nella parte in cui sostituisce l'art. 12 della Legge regionale n. 6 del 2014», con particolare riferimento al comma 1 di quest'ultimo, che, in caso di assenza, impedimento temporaneo o incompatibilità, disciplina la sostituzione del sindaco quale componente della Giunta delle Unités des Communes valdôtaines. Ciò, sostenendo che la previsione in questione violerebbe gli «artt. 32 e 53 del Testo unico degli enti locali, come modificato dall'art. 1, comma 105, della Legge n. 56 del 2014», quale normativa interposta per rapporto ai parametri di cui agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale.

Le ipotesi di sostituzione del sindaco e di delega dei suoi poteri previste dalla disposizione impugnata eccederebbero gli ambiti di competenza legislativa regionale «poiché introducono delle ipotesi di "ridislocazione", per quanto temporanea, delle potestà sindacali» ulteriori rispetto a quelle rigorosamente fissate dall'art. 53 t.u. enti locali.

7.- Con memoria depositata in data 15 settembre 2025, si è costituita in giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che le sopra descritte questioni siano dichiarate inammissibili o non fondate, nei termini che saranno appresso descritti.

8.- In via preliminare, vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla Regione autonoma resistente.

8.1.- La difesa regionale ha eccepito l'inammissibilità delle questioni promosse con il primo motivo di ricorso nella parte in cui fanno riferimento anche alla lettera c) del comma 1 dell'art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, così come sostituito dalla legge regionale n. 15 del 2025 e, in particolare, con riferimento all'obbligo di esercitare in forma associata le funzioni e i servizi comunali.

È noto che, in tema di ricorsi principali, questa Corte ha sempre richiesto una motivazione rafforzata. Di recente, per esempio, nella sentenza n. 28 del 2025 si è ribadito che «[s]econdo il costante orientamento di questa Corte, il ricorrente ha l'onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denunzia la violazione, proponendo una motivazione che non sia meramente assertiva ma contenga una specifica e congrua indicazione delle ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, con il sostegno di una sintetica argomentazione di merito (ex plurimis, sentenza n. 201 del 2021)».

Ebbene: nel formulare la prima censura, l'odierno ricorrente non ha ricostruito in modo completo il quadro normativo.

Il modello costruito originariamente dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 individuava, all'art. 2, quattro «[a]mbiti territoriali ottimali per l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali».

I primi tre - corrispondenti alle lettere a), b) e c) del comma 1 - erano tutti finalizzati all'esercizio obbligatorio in forma associata, rispettivamente, «in ambito territoriale regionale, mediante convenzioni tra i Comuni ed i soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6» (ossia con il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta - CELVA, con il Comune di Aosta e con l'amministrazione regionale), «in ambito territoriale sovracomunale, per il tramite delle Unités des Communes valdôtaines di cui all'articolo 8» (per l'esercizio delle funzioni e dei servizi concernenti gli ambiti di attività elencati nell'art. 16), nonché «in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali» (per l'esercizio delle funzioni e dei servizi inerenti agli ambiti di attività elencati nell'art. 19). Il quarto e ultimo ambito ottimale - corrispondente alla lettera d) del medesimo comma 1 - era invece finalizzato a contemplare l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali «in ambito territoriale comunale, per le funzioni residuali».

Con le norme impugnate, concernenti l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali, il legislatore valdostano, pur confermando in larga parte il modello originario di cui alla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, ha soppresso l'obbligo di esercizio in forma associata «in ambito territoriale sovracomunale, mediante convenzioni fra enti locali» - ora trasformato in mera facoltà, rimessa alla libera decisione del singolo ente (con la sola specifica eccezione dell'obbligo di convenzionamento per l'ufficio di segretario, imposto, peraltro con deroghe, ai comuni con popolazione residente fino a 1.000 abitanti dal nuovo art. 20-bis, commi 3 e 4) - e ha mantenuto l'obbligo generale di esercizio associato per le sole funzioni e i soli servizi (quelli puntualmente individuati dalle rispettive disposizioni di legge) già allocati presso altri enti, giusta quanto già previsto dalla legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014.

Da una lettura complessiva delle norme aventi a oggetto l'esercizio associato di funzioni e servizi, pertanto, si evince che il legislatore regionale ha riformato la legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 conferendo agli enti comunali una maggiore autonomia e responsabilità.

Il dato è agevolmente suffragato da un semplice confronto testuale delle disposizioni legislative della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 prima e dopo l'intervento della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, laddove si riscontra che la vecchia lettera c) del comma 1 dell'art. 2 è stata sostituita da una nuova formulazione che, riprendendo il tenore della previgente lettera d), oggi stabilisce che le funzioni e i servizi comunali sono esercitati «c) a livello di ambito territoriale comunale, per tutte le altre funzioni e gli altri servizi, fatta salva la possibilità di esercizio associato mediante convenzioni fra enti locali». Inoltre, il nuovo art. 18 della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, significativamente corredato di una nuova rubrica (corrispondente al nuovo titolo del Capo IV: «Funzioni e servizi comunali»), stabilisce, al comma 1, che «[i] Comuni esercitano tutte le funzioni e i servizi non ricompresi tra quelli riservati alle Unités e ai soggetti di cui agli articoli 4, 5 e 6, anche in forma associata mediante convenzione», rendendo evidente la mera facoltatività dell'esercizio associato delle funzioni comunali che, infatti, può essere attivato mediante lo strumento convenzionale. Infine, l'intero Capo V - comprendente l'art. 19 - che disciplinava le funzioni e i servizi comunali da svolgere obbligatoriamente in ambito territoriale sovracomunale mediante convenzioni tra comuni, è stato espressamente abrogato dall'art. 19, comma 1, lettera e), della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025.

Il ricorso non ha tenuto in adeguata considerazione tali aspetti.

Deve aggiungersi, poi, che il richiamo alla sentenza di questa Corte n. 33 del 2019, in quanto precedente ritenuto favorevole, non è del tutto pertinente.

Tale pronuncia ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 28, del d.l. n. 78 del 2010, come convertito, e modificato dall'art. 19, comma 1, del d.l. n. 95 del 2012, come convertito, «nella parte in cui non prevede la possibilità, in un contesto di Comuni obbligati e non, di dimostrare, al fine di ottenere l'esonero dall'obbligo, che a causa della particolare collocazione geografica e dei caratteri demografici e socio ambientali, del Comune obbligato, non sono realizzabili, con le forme associative imposte, economie di scala e/o miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei beni pubblici alle popolazioni di riferimento».

Essa, quindi, riguarda una norma statale che aveva imposto in modo "eccessivamente rigido" ai comuni minori l'esercizio associato di funzioni. Tali comuni avrebbero potuto confinare con comuni non obbligati («in un contesto di Comuni obbligati e non»), rendendo di fatto complesso tale esercizio associato e, comunque, impedendo il raggiungimento della finalità della norma, cioè l'ottenimento di economie di scala e/o di miglioramenti, in termini di efficacia ed efficienza, nell'erogazione dei servizi pubblici alle popolazioni di riferimento. Si evidenzia, infatti, che la norma in questione è stata da questa Corte ritenuta espressione della «potestà statale concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica» (sentenza n. 33 del 2019, che richiama le sentenze n. 44 e n. 22 del 2014).

Tale situazione non è configurabile nel caso in esame, poiché la legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 impone a tutti i comuni l'esercizio associato delle funzioni ivi indicate, mentre la sentenza invocata dal ricorrente chiarisce che i princìpi ivi espressi non si applicano laddove l'esercizio associato sia imposto, appunto, a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale.

Più nello specifico, in detta sentenza si legge: «[p]eraltro, va precisato che la portata della decisione non coinvolge tutte quelle diverse situazioni in cui le normative impongono obblighi di gestione associata di funzioni e/o servizi alla generalità dei Comuni, e quindi sono riferibili a tutti gli enti locali appartenenti a un determinato ambito territoriale, senza che si distingua tra Comuni obbligati e non». Ebbene: anche nella legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025 l'obbligo di gestione associata di funzioni e servizi è imposto alla generalità dei comuni.

Infine, non è dato comprendere come le norme impugnate violerebbero in concreto i parametri evocati. In particolare, a parte la generica affermazione che la previsione dell'obbligo di esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi comunali ivi indicati finirebbe per «[...] realizzare una soluzione sproporzionata e, comunque, non in linea con la "geografia funzionale", imponendo un forte sacrificio all'autonomia comunale senza che ciò trovi ragione nell'obiettivo perseguito dal legislatore regionale», il ricorrente non indica quale sia questa "geografia funzionale" e non chiarisce perché tale previsione contrasterebbe in concreto con il principio del buon andamento. Ciò anche considerato che, nella prospettiva del legislatore regionale, la revisione della disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali ha invece l'esplicito «obiettivo di incrementare la qualità e l'omogeneità delle prestazioni erogate ai cittadini» (art. 2 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025). Senza contare che il ricorrente neppure si confronta con la nuova disposizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, così come modificato dall'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 15 del 2025, che - come già rilevato - amplia lo spazio discrezionale di scelta dei comuni in ordine alle decisioni in merito all'esercizio associato di funzioni e servizi.

La ricostruzione del quadro normativo risulta, pertanto, insufficiente e tale da impedire lo scrutinio del merito del gravame. Né a conclusione diversa potrebbe pervenirsi osservando che alcune delle funzioni comunali sono - in effetti - a esercizio associato obbligatorio, poiché è la logica complessiva dell'impugnazione che viene pregiudicata dalla non compiuta definizione del dato normativo rilevante.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto della giurisprudenza di questa Corte in tema di motivazione dei ricorsi in via principale, le questioni promosse con il primo motivo di ricorso vanno dichiarate inammissibili in toto, con assorbimento dell'eccezione di inammissibilità solo parziale sollevata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

8.2.- La resistente, lamentando la «palese erroneità del presupposto interpretativo», (e aggiungendo che l'interpretazione fornita dal ricorrente sarebbe «addirittura carente nella stessa considerazione del dato testuale»), ha eccepito l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso. Si tratta, in realtà, di una eccezione di inammissibilità per carenza di motivazione connessa a difettosa ricostruzione del quadro normativo.

In questi termini, l'eccezione è fondata. Anche in tal caso, infatti, la ricostruzione del quadro normativo fornita dal ricorrente non è completa.

Invero, il gravame si limita a richiamare l'art. 20-quater, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, come introdotto dall'art. 16 della legge regionale n. 15 del 2025, senza tuttavia prendere in considerazione la complessa disciplina procedimentale prevista dal legislatore regionale per il conferimento dei nuovi incarichi di segretario comunale.

Nello specifico, l'art. 20-quater, comma 2, della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, introdotto dalla legge regionale impugnata, dispone che: «[t]utti gli incarichi di segretario cessano automaticamente, quale che sia la durata originariamente prevista, alla data delle elezioni generali comunali. I segretari in servizio continuano a esercitare le loro funzioni fino al termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo».

Come si vede, esso rinvia alla «procedura di cui al presente articolo». Di tale «procedura», tuttavia, non si fa cenno nel ricorso, foss'anche per affermarne l'inidoneità a garantire il rispetto dell'art. 99, comma 2, t.u. enti locali, evocato dal ricorrente come parametro interposto, e, in ultima analisi, ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa (finalità al cui perseguimento sono preordinati gli istituti della prorogatio e della conferma automatica).

Ebbene, per quanto riguarda il suddetto itinerario procedimentale, i commi da 3 a 6 dell'art. 20-quater della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 stabiliscono quanto segue: «3. Nel caso di elezioni generali comunali, entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 20-bis, comma 7, l'Agenzia, con la tempistica e le modalità dalla stessa stabilite con apposito regolamento nel rispetto delle disposizioni concernenti le relazioni sindacali, avvia l'iter per l'assegnazione dei segretari con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale dell'elenco delle sedi di segreteria vacanti, risultanti dai convenzionamenti di cui all'articolo 20-bis e con l'invito agli iscritti all'Albo regionale dei segretari di comunicare, entro i successivi dieci giorni, la propria manifestazione di interesse per un massimo di tre sedi. 4. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la comunicazione della manifestazione di interesse di cui al comma 3, l'Agenzia, sulla base delle individuazioni dei segretari effettuate da parte degli amministratori, provvede all'assegnazione dei segretari che deve avvenire, anche tenuto conto delle manifestazioni di interesse pervenute, con priorità di scelta per gli enti convenzionati per l'ufficio di segretario con il minor numero complessivo di abitanti, e, successivamente, per gli altri enti locali non convenzionati con il minor numero di abitanti. 5. Nei confronti degli enti locali inadempienti nell'individuazione dei segretari da assegnare, il Presidente dell'Agenzia, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, provvede in via sostitutiva, con proprio atto, all'individuazione del segretario, mediante estrazione a sorte tra i soggetti ancora disponibili, all'assegnazione dello stesso all'ente nonché al conseguente conferimento dell'incarico. 6. Tutti i nuovi incarichi di segretario decorrono dal primo giorno del mese successivo alla conclusione della procedura di cui ai commi da 3 a 5».

In forza del rinvio effettuato dal sopra riportato comma 3, la disciplina procedimentale in questione è completata dall'art. 20-bis, comma 7, parimenti introdotto dall'impugnato art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, il quale così dispone: «7. Nel caso di elezioni comunali, ai fini dell'assegnazione dei segretari da parte dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 20-quater, gli enti approvano e sottoscrivono le convenzioni, obbligatorie o facoltative, per l'ufficio di segretario, entro quarantacinque giorni dalla data della proclamazione degli eletti e, nel caso di elezioni generali comunali, dalla data dell'ultima proclamazione».

Il termine finale della prorogatio del segretario uscente, che la norma impugnata fa coincidere con il «termine del mese in cui è conferito l'ultimo incarico di segretario secondo la procedura di cui al presente articolo», pertanto, è soltanto l'ultimo di una sequenza di termini procedimentali rigorosamente scanditi dal legislatore regionale, di cui il ricorso non tiene conto.

Il ricorrente, invero, si limita a evocare quanto statuito dalla sentenza di questa Corte n. 23 del 2019, che - sostiene - collegherebbe l'istituto della prorogatio e della conferma automatica alla necessaria «garanzia della stessa continuità dell'azione amministrativa», senza tuttavia spiegare perché la norma impugnata (anche tenuto conto della complessa procedura sopra descritta) non garantirebbe la continuità di detta azione amministrativa.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte, e tenuto conto della ricordata giurisprudenza in tema di motivazione dei ricorsi in via principale, l'eccezione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste risulta fondata, sicché anche la questione promossa con il secondo motivo di ricorso deve essere dichiarata inammissibile per difetto di motivazione.

8.3.- Sempre in via preliminare, deve essere esaminata l'ulteriore eccezione di inammissibilità per genericità, carente ricostruzione del quadro normativo e, conseguentemente, difetto assoluto di motivazione, sollevata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con riferimento al quarto motivo di ricorso, eccezione che per coerenza espositiva va esaminata prima di quella concernente il terzo motivo.

Anche tale eccezione è fondata.

Il ricorrente individua l'oggetto della censura in modo generico, limitandosi a richiamare una «ridislocazione» delle potestà sindacali senza indicare in che termini sarebbe violato l'art. 53 t.u. enti locali. Anche considerando il solo comma 2 della norma richiamata, tuttavia, emergono delle somiglianze e delle differenze tra la disciplina regionale impugnata e quella statale che non sono esaminate nel ricorso. Ne consegue che la doglianza risulta imprecisa e generica.

L'inammissibilità della questione risulta ancor più evidente in relazione alla ricostruzione del quadro normativo rilevante, con particolare riferimento alle norme invocate a parametro. Infatti: i) non sono argomentate le ragioni che condurrebbero ad affermare la qualificazione dei contenuti normativi dell'art. 53 t.u. enti locali come «principî organizzativi inerenti all'assetto complessivo dell'autonomia locale», idonei a imporsi in termini vincolanti alla potestà legislativa della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste nella materia dell'«ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», ai sensi dell'art. 2, primo comma, dello statuto speciale; ii) non è precisata la portata dell'art. 32, comma 4, t.u. enti locali né sono indicate le ragioni per le quali tale disposizione dovrebbe rendere l'invocato art. 53 del medesimo testo unico applicabile all'ordinamento locale valdostano e, in particolare, alle Unités des Communes valdôtaines; iii) non è precisata la portata del comma 145 dell'art. 1 della legge n. 56 del 2014 né sono indicate le ragioni per le quali tale norma renderebbe applicabile nella Regione Valle d'Aosta l'art. 32, comma 4, t.u. enti locali.

Il ricorso soffre, dunque, di una ricostruzione lacunosa e incerta del quadro normativo, che, coinvolgendo direttamente l'individuazione del parametro interposto di legittimità costituzionale su cui il ricorrente ha costruito le proprie censure, rende queste ultime per ciò stesso inammissibili per difetto di motivazione.

9.- Quanto al terzo motivo di ricorso, la difesa regionale ne eccepisce l'inammissibilità, nella parte in cui prospetta la violazione dei princìpi di cui all'art. 35 t.u. pubblico impiego e all'art. 98 t.u. enti locali, quali norme interposte rispetto alla violazione degli artt. 3, 5 e 97 Cost., in quanto sarebbero inconferenti in relazione alla norma oggetto di censura.

L'eccezione non è fondata.

Invero, l'art. 35 t.u. pubblico impiego e l'art. 98 t.u. enti locali recano la disciplina del pubblico concorso, così attuando l'art. 97 Cost. Come tali, le disposizioni in parola sono espressione di princìpi generali dell'ordinamento giuridico della Repubblica, che garantiscono l'imparzialità dell'azione amministrativa, l'eguaglianza e la parità di trattamento nell'accesso al pubblico impiego, e che quindi costituiscono un limite anche alle competenze primarie della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Nel merito, la questione è fondata.

Lo statuto speciale assegna alla Regione resistente la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni» (art. 2, primo comma, lettera b), competenza capace di estendersi, come già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 132 del 2006), alla disciplina del relativo personale.

Più nello specifico, le sentenze n. 60 del 2023, n. 167 e n. 95 del 2021 di questa Corte hanno ricondotto le norme delle regioni ad autonomia speciale che regolano l'accesso all'albo dei segretari comunali (e quelle relative all'attribuzione delle relative funzioni vicarie) alla competenza statutaria in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni (sul punto, anche sentenza n. 100 del 2023).

Lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, tuttavia, stabilisce che tale competenza legislativa primaria va esercitata entro i consueti limiti dell'«armonia con la Costituzione e i principî dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica» (art. 2, primo comma, alinea), «sia che si vogliano disciplinare le modalità di instaurazione dei rapporti di lavoro sia che si intendano dettare norme in tema di status del personale dipendente» (sentenza n. 100 del 2023, che richiama la sentenza n. 95 del 2021).

Il ricordato limite statutario comporta, perciò, l'obbligo di rispettare i princìpi desumibili dall'art. 97 Cost., con particolare riferimento a quelli di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, nonché a quello dell'accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni» (sentenza n. 95 del 2021).

Nel caso qui in discussione, il legislatore regionale, con l'art. 20-sexies della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 (introdotto dall'art. 16 della legge impugnata), disciplina il conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta, stabilendo, al comma 1, che «[l]'incarico di segretario del Comune di Aosta può essere attribuito ai sensi dell'articolo 20-quater della presente legge oppure, ai fini del contenimento della spesa pubblica e in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), essere conferito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, a un proprio dipendente, assunto a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica unica dirigenziale che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni nella predetta qualifica e che abbia svolto le funzioni di segretario per almeno un triennio negli ultimi dieci anni».

L'analisi complessiva della disciplina di che trattasi restituisce una figura di segretario comunale (del Comune di Aosta) che non si conforma ai princìpi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, né a quello dell'accesso mediante concorso «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni».

L'art. 20-sexies della legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 (introdotto dalla legge regionale n. 15 del 2025) viola, in primo luogo, il principio del pubblico concorso, espressamente e puntualmente evocato dal ricorrente. La disposizione impugnata, infatti, consente l'attribuzione dell'incarico di segretario comunale a soggetti professionalmente diversi da quelli individuati dalla stessa normativa regionale, ispirata ai princìpi dell'ordinamento giuridico generale.

Deve infatti osservarsi che, ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Valle d'Aosta 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta), «[i] segretari degli enti locali sono dirigenti appartenenti alla qualifica unica dirigenziale, iscritti all'Albo regionale dei segretari, istituito e gestito dall'Agenzia regionale dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta, di seguito denominata Agenzia. L'Agenzia, da cui dipendono i segretari che accedono al predetto Albo con le modalità di cui al comma 5, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla vigilanza della Presidenza della Regione» e il successivo comma 5 prevede che «[a]ll'Albo regionale dei segretari si accede mediante concorso-corso, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale 14 novembre 2023, n. 22 (Nuove disposizioni in materia di reclutamento dei segretari degli enti locali della Valle d'Aosta)».

La norma in scrutinio, invero, prescinde dall'espletamento dello specifico concorso-corso previsto dalla stessa legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998, incorrendo nella violazione dei parametri costituzionali indicati dal ricorrente e, in particolare, dell'art. 97 Cost. La specifica procedura concorsuale di che trattasi, infatti, è lo strumento necessario a garantire l'imparzialità, il buon andamento della pubblica amministrazione (sentenze n. 227 e n. 195 del 2021, n. 199 e n. 36 del 2020, e n. 225 del 2010) e l'accesso in condizioni di eguaglianza ai pubblici uffici (sentenze n. 250 e n. 227 del 2021, e n. 293 del 2009).

Questa Corte ha già ritenuto insufficiente il semplice superamento di una qualsiasi selezione, ancorché pubblica, quando essa - come appunto qui accade - non garantisce che la scelta abbia natura concorsuale e sia riferita alla tipologia e al livello delle funzioni che si è chiamati a svolgere (sentenze n. 95 del 2021, n. 277 del 2013, n. 127 del 2011 e n. 225 del 2010).

Del resto, a fronte di altre previsioni regionali dirette a consentire l'iscrizione all'Albo dei segretari comunali e, quindi, l'esercizio delle relative funzioni, a soggetti diversi dai vincitori dell'apposita procedura concorsuale e del relativo corso di formazione professionale, questa Corte, con la sentenza n. 100 del 2023, ha ritenuto necessario indirizzare al legislatore regionale un apposito monito, sollecitandolo «a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati».

In particolare, in tale pronuncia si è affermato che «[d]a ultimo - non riguardando il presente giudizio quelle disposizioni della legge reg. Valle d'Aosta n. 46 del 1998 che consentono l'iscrizione all'albo regionale dei segretari degli enti locali a soggetti che non hanno superato il pertinente pubblico concorso - questa Corte non può esimersi dal sollecitare il legislatore regionale a un intervento riformatore coerente con i principi qui affermati, anche alla luce dell'annunciata revisione organica della disciplina regionale vigente in materia».

La norma impugnata finisce per trasformare profondamente la fisionomia del segretario comunale - del Comune di Aosta - attraverso l'innesto di elementi normativi che finiscono per minare quell'indispensabile equilibrio tra le ragioni dell'autonomia degli enti locali e le esigenze di un controllo indipendente sulla loro attività (sentenza n. 23 del 2019) che si configura proprio nella disciplina generale della figura del segretario comunale (sentenza n. 95 del 2021).

Alla luce delle considerazioni che precedono, il terzo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto. Va dichiarata, pertanto, l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014 l'art. 20-sexies.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge della Regione Valle d'Aosta 26 maggio 2025, n. 15 (Revisione organica della disciplina regionale in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e di segretari degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 5 agosto 2014, n. 6, e 12 marzo 2002, n. 1), nella parte in cui inserisce l'art. 20-sexies nella legge della Regione Valle d'Aosta 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi dei Comuni e degli altri enti locali, nonché disposizioni relative all'ufficio di segretario di ente locale);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, 13, comma 1, 15 e 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nelle parti in cui, modificando la legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, sostituiscono gli artt. 2, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, 4, 6, 16 e 18, e introducono l'art. 20-bis, commi 3, 4 e 7, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 della Costituzione e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui inserisce l'art. 20-quater, comma 2, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5, 114 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 99, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;

4) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge reg. Valle d'Aosta n. 15 del 2025, nella parte in cui sostituisce l'art. 12, comma 1, nella legge reg. Valle d'Aosta n. 6 del 2014, promosse, in riferimento agli artt. 3, 5 e 97 Cost. e all'art. 2, primo comma, alinea e lettera b), dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, in relazione all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e agli artt. 98 e 99 t.u. enti locali, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.