Corte costituzionale
Sentenza 19 maggio 2026, n. 85

Presidente: Amoroso - Redattore: Cassinelli

[...] nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile e dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), promosso dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, nel procedimento vertente tra Agenzia delle entrate - Riscossione e M. P., con ordinanza del 19 settembre 2025, iscritta al n. 221 del registro ordinanze 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 2025.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 2026 il Giudice relatore Roberto Nicola Cassinelli;

deliberato nella camera di consiglio del 23 marzo 2026.

RITENUTO IN FATTO

1.- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile (Prescrizione ordinaria), a mente del quale, salvi i casi in cui la legge dispone diversamente, i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni, nella parte in cui si applica - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale da costituire diritto vivente - anche alla riscossione dei tributi erariali, nonché dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), che consente agli enti creditori di riattivare la riscossione anche successivamente al discarico, purché non sia decorso il termine di prescrizione del credito.

2.- Il Collegio rimettente premette di essere stato investito dall'appello proposto dall'Agenzia delle entrate - Riscossione avverso una sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma, sezione 13, che aveva accolto l'impugnazione, proposta dal contribuente M. P., di un atto di intimazione di pagamento per la riscossione di tributi erariali notificatogli il 4 agosto 2022, ritenendo che fosse decorso il termine di prescrizione ordinaria di cui all'art. 2946 cod. civ., applicabile al caso di specie, poiché il precedente atto della procedura di riscossione gli era stato notificato il 7 aprile 2011.

L'amministrazione appellante, in particolare, aveva evidenziato che la prescrizione non era ancora maturata, poiché nel computo del relativo termine doveva tenersi conto della sospensione disposta dall'art. 68, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, e successivamente prorogata dall'art. 4 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 21 maggio 2021, n. 69.

Su tale base, il giudice a quo osserva che, per effetto delle disposizioni richiamate, il termine di prescrizione aveva subìto una complessiva proroga di ventiquattro mesi, ciò che consentiva di ritenere tempestivamente notificato l'atto di intimazione.

3.- Tanto premesso, il rimettente dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, si applica alla riscossione dei tributi erariali, assumendo che sarebbe più acconcio alla fattispecie il termine quinquennale stabilito per la riscossione dell'imposta municipale propria (IMU), delle sanzioni accessorie alle violazioni tributarie e dei crediti previdenziali.

Lo stesso dubbio di legittimità costituzionale viene prospettato, «se e per quanto possa occorrere», anche con riguardo all'art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, nella parte in cui prevede che l'ente creditore può «riaffidare in riscossione le somme», dopo il loro discarico, a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale.

4.- Quanto alla rilevanza, la Corte di giustizia tributaria osserva che l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sarebbe decisivo per la statuizione sull'appello erariale, perché l'applicazione del termine quinquennale condurrebbe a ritenere tardivo l'atto interruttivo impugnato anche ove si applicasse la sospensione disposta nel corso dell'emergenza pandemica.

5.- In punto alla non manifesta infondatezza, poi, l'ordinanza premette un riferimento alla giurisprudenza della Corte di cassazione, che da tempo e con orientamento costante assoggetta la riscossione dei tributi erariali al termine di prescrizione ordinaria, nei termini ben rappresentati, in particolare, dalla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 17 novembre 2016, n. 23397.

Così brevemente ricostruito il diritto vivente, il rimettente ne assume l'illegittimità costituzionale in relazione a diversi parametri.

5.1.- Con una prima questione il rimettente assume violato l'art. 3, primo comma, Cost. sotto il profilo del principio di eguaglianza, in ragione del diverso trattamento che la stessa giurisprudenza avrebbe riservato alla riscossione dell'IMU, rispetto alla quale ha ritenuto applicabile il termine quinquennale di cui all'art. 2948, numero 4), cod. civ.

Siffatta disparità di trattamento, ad avviso del rimettente, si risolverebbe «in un ingiustificato privilegio per l'amministrazione statale».

5.2.- Vengono poi sollevate tre questioni in riferimento all'art. 97 Cost., sotto diversi profili.

In primo luogo, il rimettente, con la seconda censura, osserva che, per un dato di comune esperienza, «la partecipazione a un procedimento [amministrativo] (nella nozione più ampia), disciplinato da norme di qualsiasi rango, richiede l'utilizzazione di uno strumento elettronico (computer, tablet, smartphone) che sia in grado di produrre un documento informatico e di inviarlo, via etere, al suo destinatario»; ne deriva che quando, come nella specie, la notifica degli atti procedimentali viene effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, sarebbero «annullat[i] i tempi di attesa per l'operazione richiesta».

Su tale base, afferma che la riduzione dei tempi necessari al compimento degli atti interruttivi non renderebbe più giustificabile il mantenimento in vita di «una norma [...] entrata in vigore quando il primo computer di tipo commerciale non era stato nemmeno immaginato».

5.3.- Con la terza censura il rimettente assume, poi, che la prescrizione decennale del termine per la riscossione sarebbe «anomala» rispetto a un sistema nel quale la previsione di un termine quinquennale «esprime una tendenza generale dell'ordinamento».

Poiché, infatti, tale ultimo termine è stabilito per l'accertamento delle imposte dirette, per la riscossione delle imposte municipali e delle sanzioni accessorie alle violazioni tributarie, per la «efficacia della domanda di fissazione d'udienza nel processo amministrativo» e per il discarico automatico delle cartelle esattoriali non riscosse, esso sarebbe ormai «percepito come il termine ultimo entro il quale debbono essere compiute determinate attività ovvero come il termine che (se superato) determina l'inefficacia dell'atto».

Di qui un ulteriore profilo di violazione del parametro evocato.

5.4.- Con la quarta censura viene evidenziato un ulteriore profilo di contrasto con l'art. 97 Cost., oltreché con i «principi di ragionevolezza e di proporzionalità», che deriverebbe dal raffronto fra la disciplina recata dalla norma codicistica censurata e quella del giudizio di impugnazione degli atti impositivi.

Il rimettente osserva, in particolare, che il contribuente deve impugnare l'atto impositivo, a pena di decadenza, nel termine di sessanta giorni dalla relativa notificazione, e ha poi l'onere di depositare il ricorso presso la cancelleria del giudice adìto nei trenta giorni successivi, dimodoché «il tempo riconosciuto per la redazione del ricorso [...] sia sempre doppio rispetto al tempo assegnato per il suo deposito», in quanto «l'attività di redazione del ricorso richiede uno sforzo di creatività intellettuale che il deposito (mera attività materiale) non esige».

Rileva, quindi, che per l'accertamento della violazione tributaria l'amministrazione ha a disposizione, a pena di decadenza, un termine di cinque anni, che decorre dall'ultimo giorno del quinto anno successivo all'anno d'imposta cui si riferisce la dichiarazione dei redditi esaminata o omessa, mentre il successivo diritto alla riscossione, per effetto della norma in esame, si prescrive nel termine di dieci anni.

Ritiene, quindi, di poter «stabilire un parallelismo» fra le due coppie di incombenti, in quanto entrambe composte da un primo momento dedicato alla redazione dell'atto - che richiede un particolare «sforzo di creatività intellettuale» - e al suo deposito, al quale si può provvedere in tempi assai più brevi; dal che deduce l'irragionevolezza di un termine di prescrizione doppio rispetto a quello previsto per la decadenza dal potere impositivo dell'erario.

5.5.- La quinta censura denunzia la «[v]iolazione del principio di coerenza dell'ordinamento giuridico».

Il rimettente assume che, a far data dal 2009, il legislatore avrebbe manifestato una propria «tendenza [...] ad accorciare i tempi per il compimento di determinate attività».

A tale fine, richiama, a titolo esemplificativo, una serie di interventi normativi riferiti ai più vari sistemi (dall'ordinamento processuale civile a quello della giustizia amministrativa), evidenziando che, anche in questa prospettiva, il mantenimento del termine decennale sarebbe costituzionalmente illegittimo.

5.6.- Da ultimo, con la sesta censura, il rimettente assume che l'art. 2946 cod. civ. si porrebbe in contrasto con l'art. 111 Cost.; e ciò in quanto, pur se «processo e procedimento sono entità ontologicamente distinte», anche il procedimento tributario deve «avere una ragionevole durata».

6.- È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato.

La difesa erariale ha anzitutto eccepito l'inammissibilità delle questioni per la portata manipolativa del quesito, osservando che l'individuazione del termine di prescrizione in materia tributaria costituisce una scelta politica e tecnica di bilanciamento tra l'esigenza dello Stato di porre adeguati margini temporali all'esercizio dei crediti erariali e il diritto del contribuente ad avere certezza e stabilità nei rapporti giuridici, scelta che, come tale, non può che essere riservata al legislatore.

Il rimedio al vulnus prospettato, pertanto, imporrebbe un intervento di sistema, che non potrebbe essere chiesto a questa Corte.

In subordine, ha eccepito la non fondatezza delle questioni sotto tutti i profili evidenziati.

In particolare, e quanto alla denunziata disparità di trattamento rispetto alla disciplina della riscossione delle imposte municipali, ha osservato che il diverso termine prescrizionale applicabile è la diretta conseguenza della differente natura delle relative obbligazioni - autonoma e unitaria per i tributi erariali, periodica e di durata per quelli municipali - espressiva della cosiddetta polisistematicità fiscale, valutata sulla scorta delle disposizioni generali dettate nell'ordinamento.

Quanto, poi, al rapporto fra termine di prescrizione e incombenti necessari a porre in essere i relativi atti interruttivi, ha rilevato che le dimensioni numeriche delle partite creditorie relative ai tributi statali comportano, per la relativa riscossione, l'adozione di procedure esecutive o cautelari particolarmente dispendiose, anche in forza dei limiti normativi ai quali è assoggettato l'erario in subiecta materia.

Ancora, e con riferimento all'affermata violazione dell'art. 97 Cost., ha evidenziato l'inconferenza del parametro rispetto al contenuto delle critiche, inidonee a sostenere qualsiasi profilo di illegittimità costituzionale della norma censurata.

Infine, ha osservato che i numerosi interventi legislativi di riduzione dei termini, riportati nell'ordinanza di rimessione, non possono essere posti in raffronto con la disciplina della prescrizione dei crediti tributari, che ha natura sostanziale, e che, per quest'ultima ragione, non è affatto pertinente il richiamo al principio di ragionevole durata del processo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

7.- La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 Cost., questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ. (Prescrizione ordinaria), nella parte in cui - secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, tale da costituire diritto vivente - si applica alla riscossione dei tributi erariali, comportando la prescrizione del relativo credito nel termine ordinario decennale anziché nel termine quinquennale applicabile alla riscossione dell'IMU, delle sanzioni per le violazioni tributarie e dei crediti previdenziali, nonché dell'art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, che consente agli enti creditori di riattivare la riscossione anche successivamente al discarico, purché non sia decorso il termine di prescrizione del credito.

8.- Con una prima questione, il Collegio rimettente denunzia un contrasto delle norme censurate con l'art. 3, primo comma, Cost., deducendo una disparità di trattamento rispetto alla riscossione dell'IMU, soggetta a prescrizione quinquennale.

La seconda, la terza e la quarta questione sono riferite all'art. 97 Cost.

Il giudice a quo assume che la previsione di un termine decennale per la prescrizione della riscossione non sarebbe più giustificata alla luce del fatto che, con l'introduzione delle notificazioni per via telematica, l'atto interruttivo richiede un impegno burocratico temporalmente assai ridotto.

Il termine decennale, inoltre, sarebbe anomalo rispetto a un sistema nel quale la previsione di un termine quinquennale «esprime una tendenza generale dell'ordinamento».

Infine, sarebbe irragionevole, con conseguente violazione anche dell'art. 3 Cost., la previsione di un termine doppio di quello entro il quale l'amministrazione finanziaria, a pena di decadenza, è tenuta ad accertare le violazioni tributarie, poiché quest'ultimo atto «richiede uno sforzo di creatività intellettuale» che l'interruzione della prescrizione non esige, sì da non giustificare un termine doppio per la sua adozione, come del resto confermerebbe la previsione - della quale il rimettente «ritiene di poter stabilire un parallelismo» con la prima fattispecie - di un termine per l'impugnazione dell'atto impositivo da parte del contribuente pari al doppio del termine per depositare il relativo ricorso nella cancelleria del giudice competente.

Con una quinta questione, il rimettente denunzia poi la violazione del «principio di coerenza dell'ordinamento giuridico», assumendo che il mantenimento del termine di prescrizione ordinaria si porrebbe in controtendenza rispetto ai numerosi interventi del legislatore, relativi a diversi settori del diritto processuale e sostanziale, che hanno disposto una riduzione dei termini.

Da ultimo, e con la sesta questione, si assume che l'applicazione del termine di prescrizione ordinaria arrecherebbe un vulnus anche all'art. 111 Cost., dovendosi ritenere il procedimento tributario soggetto, al pari del processo, al principio di ragionevole durata.

9.- Va anzitutto premesso, quanto alle questioni inerenti all'art. 20, comma 6, del d.lgs. n. 112 del 1999, che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna considerazione circa le ragioni per le quali detta disposizione sarebbe applicabile al giudizio principale.

Tali questioni, pertanto, vanno dichiarate inammissibili per difetto di motivazione sulla rilevanza.

Se, infatti, il controllo che questa Corte svolge al riguardo deve arrestarsi sulla soglia della non implausibilità della motivazione, «sia quanto all'applicabilità della norma nel processo principale, sia rispetto alla possibilità, o meno, di definire "quest'ultimo indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata" (ex plurimis, sentenza n. 192 del 2022)» (sentenza n. 137 del 2025 e ordinanza n. 22 del 2026), ciò impone, comunque, che una motivazione non implausibile venga fornita; ne consegue la conclusione che, nell'assoluto difetto di argomenti, le questioni non possono superare il vaglio di ammissibilità.

10.- Sempre in via preliminare, va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa erariale, secondo cui alle questioni sarebbe sotteso un petitum eccessivamente manipolativo e, conseguentemente, che a questa Corte verrebbe richiesto di sostituirsi alla discrezionalità del legislatore nell'adozione delle misure necessarie a riparare il vulnus denunziato.

Per un verso, infatti, va osservato che l'ordinanza di rimessione non mira a un intervento modificativo del sistema della riscossione dei crediti erariali - rispetto al quale, in effetti, potrebbero prospettarsi diverse soluzioni riparative, tutte riconducibili a opzioni rientranti nella discrezionalità legislativa - ma alla sostituzione, in tale ambito, del termine ordinario di prescrizione stabilito dal diritto vivente con il termine quinquennale che si applica alla riscossione di altri crediti, anch'essi di natura tributaria.

Per altro verso, e in ogni caso, va ricordato che il petitum dell'ordinanza di rimessione può chiarire il contenuto delle censure, ma non comporta l'adozione di una soluzione vincolata; questa Corte, infatti, «ove ritenga fondate le questioni, rimane libera di individuare la pronuncia più idonea alla reductio ad legitimitatem della disposizione censurata» (sentenze n. 146 e n. 53 del 2025 e n. 46 del 2024).

11.- Passando allo scrutinio delle censure nel merito, conviene poi premettere che l'applicazione del termine ordinario di prescrizione alla riscossione dei crediti erariali è frutto di un indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, di cui è primaria espressione la sentenza della Corte di cassazione n. 23397 del 2016, che il rimettente ha indicato quale diritto vivente.

In tale decisione, per gran parte ricognitiva del variegato quadro dei precedenti inerenti alla prescrizione dei diversi crediti tributari, si è affermato, in particolare, che l'art. 2935 cod. civ. «si applica [...] nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo» sulla cartella di pagamento che legittima la riscossione coattiva del credito erariale.

Detto termine, infatti, è destinato a essere applicato «[s]alvi i casi in cui la legge dispone diversamente»; e non vi sono previsioni specifiche dettate per la riscossione dei tributi erariali.

Né può farsi riferimento al termine di prescrizione quinquennale, previsto dall'art. 2948, numero 4), cod. civ. per «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi».

Si tratta, infatti, di un termine riferito esclusivamente alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dal fatto che la prestazione è suscettibile di adempimento solo con il decorso del tempo e l'interesse del creditore si soddisfa mediante l'esecuzione ripetuta.

In quest'ultimo ambito rientrano, dunque, i tributi locali, nei quali il rapporto di credito è caratterizzato da «una causa debendi di tipo continuativo suscettibile di adempimento» solo per effetto del prolungarsi nel tempo della prestazione erogata dall'ente impositore o dal beneficio che questi concede (si vedano, fra le altre, Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenze 10 dicembre 2014, n. 26013 e 23 febbraio 2010, n. 4283 e, nello stesso senso, 6 novembre 2025, n. 29391); per i tributi erariali, invece, l'autonomia dei singoli periodi d'imposta e delle relative obbligazioni osta a che sia affermata la natura periodica della prestazione, poiché il credito deriva, anno per anno, da una nuova valutazione sulla sussistenza dei presupposti impositivi.

11.1.- Poste tali considerazioni, la prima questione, sollevata in riferimento all'art. 3, primo comma, Cost., non è fondata.

La censura prospetta una violazione del principio di eguaglianza a causa della disparità di trattamento che verrebbe a configurarsi, quanto al termine di prescrizione, fra la disciplina della riscossione dei tributi erariali e quella dell'IMU, alla quale, come si è osservato, si applica il termine quinquennale.

In tal senso, il rimettente procede al mero raffronto numerico fra i termini, ma omette di confrontarsi con le ragioni che ne fondano la diversità; si è detto, infatti, che l'applicazione ai tributi locali del termine quinquennale di cui all'art. 2948, numero 4), cod. civ. consegue al fatto che si tratta di obbligazione periodica, e che tale natura invece non hanno i tributi erariali.

Le due tipologie di credito poste in comparazione dal rimettente sono dunque riconducibili, ai fini dell'individuazione del termine di prescrizione, a due paradigmi normativi affatto diversi.

Pertanto, la disposizione censurata e quella assunta a tertium comparationis disciplinano situazioni non omogenee, così da escludere la denunziata violazione del principio di eguaglianza, che «sussiste qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis, sentenze n. 155 del 2014, n. 108 del 2006 e n. 340 del 2004 e ordinanza n. 46 del 2020).

Nel raffronto fra le due disposizioni difetta, in particolare, il rapporto di pertinenza che deve caratterizzare le norme poste in comparazione ai fini del giudizio di eguaglianza.

Sul punto, questa Corte ha recentemente precisato che tale modello di giudizio «trova al proprio centro il concetto di pertinenza, poiché in tanto si può ritenere che il trattamento normativo di una fattispecie sia discriminatorio per rapporto a quello di un'altra fattispecie in quanto il raffronto con tale seconda fattispecie sia appunto pertinente»; e la pertinenza va determinata anche tenendo in considerazione «le esigenze di coerenza sistematica e le finalità perseguite dalla norma oggetto di controllo di legittimità costituzionale e da quella assunta a tertium, che devono essere coerenti e almeno non immeritevoli di protezione costituzionale» (sentenza n. 54 del 2026).

11.2.- Le questioni formulate in riferimento all'art. 97 Cost. sono, del pari, tutte da rigettare.

Non è fondata la seconda questione, con la quale il rimettente assume che il termine decennale di prescrizione sarebbe «ingiustificato», avuto riguardo al fatto che, per interromperlo, l'amministrazione impiega un tempo brevissimo, qual è quello occorrente all'invio di un atto interruttivo per il mezzo della posta elettronica certificata.

Tale argomento, infatti, non appare convincente.

Come questa Corte ha affermato, «[n]ella disciplina della prescrizione il legislatore gode di ampia discrezionalità che gli consente di perseguire finalità pubblicistiche e, al contempo, di bilanciare gli interessi privatistici delle parti che si contrappongono» (sentenza n. 32 del 2024) e che incontra l'unico limite di non poter essere esercitata «in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce» (ex plurimis, sentenza n. 234 del 2008 e ordinanze n. 166 del 2006 e n. 153 del 2000).

Nell'individuazione del termine da applicare al caso di specie, in particolare, viene in rilievo la natura del credito tributario erariale, in relazione al quale occorre bilanciare l'interesse dell'amministrazione finanziaria a riscuoterlo con l'affidamento che può maturare in capo ai contribuenti in conseguenza dell'inerzia del fisco.

Sono questi, pertanto, i parametri alla cui stregua potrebbe essere sindacata la ragionevolezza della scelta del legislatore sulla durata del termine di prescrizione, che, invece, non può determinarsi sulla base del tempo necessario a interromperlo.

Del resto, l'interruzione della prescrizione può consistere in un qualsiasi atto significante l'esercizio del relativo diritto da parte del suo titolare e, in tal senso, assumere le più varie conformazioni, così da non consentire l'elaborazione di un'unità di misura temporale idonea a fungere da modello, come pretenderebbe di affermare il rimettente.

11.3.- La terza questione, che denuncia una «anomalia» del termine decennale rispetto ad altri termini, variamente previsti da diverse disposizioni nell'ordinamento, è manifestamente infondata.

Anche in questo caso, gli argomenti del rimettente si risolvono nel rilievo di una sostanziale disparità di trattamento fra la disciplina della prescrizione di cui trattasi e altre previsioni.

Queste, in particolare, riguardano l'accertamento delle imposte dirette, per il quale l'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi) fissa a pena di decadenza, per la notifica dei relativi avvisi, il termine del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione; la riscossione dell'IMU, della quale si è detto nel punto 11.1.; la perenzione dei ricorsi ultraquinquennali davanti al tribunale amministrativo regionale, disciplinata nell'art. 82, comma 1, dell'Allegato 1 (Codice del processo amministrativo) al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); infine, il termine per il discarico automatico dei ruoli per le quote affidate all'agente per la riscossione, fissato in cinque anni dall'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110 (Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione).

Si tratta, con ogni evidenza, di fattispecie fra loro del tutto eterogenee, concernenti sistemi diversi e, al loro interno, istituti sorretti da una distinta ratio, in relazione ai quali, peraltro, il termine è stabilito dal legislatore con il diverso effetto della decadenza dalla possibilità di azionare il diritto.

Tutte le fattispecie indicate, pertanto, sono inidonee a svolgere la funzione di tertia comparationis, ciò che esclude radicalmente la sussistenza della violazione denunciata.

11.4.- Per la stessa ragione, appare manifestamente infondata anche la quarta questione, formulata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost.

Essa, infatti, ha il suo supporto logico in una comparazione - che il rimettente qualifica in termini di «parallelismo» - fra, da una parte, l'impugnazione degli atti impositivi ad opera del contribuente e la successiva iscrizione della causa a ruolo e, dall'altra, l'azione di accertamento del fisco e la successiva riscossione del credito.

Si tratta, con ogni evidenza, di fattispecie neppure latamente assimilabili; non a caso, lo stesso giudice a quo le accosta esclusivamente su un piano descrittivo, mediante considerazioni puramente soggettive e sprovviste di substrato in diritto, laddove assume che entrambe le coppie di incombenti sarebbero composte da un primo momento dedicato alla «redazione» dell'atto, che «richiede uno sforzo di creatività intellettuale», e un secondo momento dedicato al suo «deposito», al quale si può provvedere in tempi assai più brevi.

11.5.- La quinta questione, formulata in riferimento al «principio di coerenza dell'ordinamento giuridico», con la quale il rimettente, denunziando l'irragionevolezza della norma censurata, rappresenta l'esistenza di un'antinomia fra il termine ordinario di prescrizione e la «tendenza [del legislatore] ad accorciare i tempi per il compimento di determinate attività», che assume espressa a partire dall'anno 2009, in corrispondenza di una maggiore diffusione dei mezzi informatici, non è fondata.

Il semplice rilievo di un contrasto «con la tendenza dell'ordinamento» non vale, infatti, in alcun modo a rappresentare la sussistenza di una scelta legislativa irragionevole.

D'altro canto, anche a voler ricondurre la questione al parametro dell'art. 3 Cost. sotto il profilo dell'eguaglianza, interpretandola come denunzia di una possibile violazione del «principio di parità di trattamento» (nei termini affermati da questa Corte con la sentenza n. 215 del 2014), l'assoluta eterogeneità delle situazioni poste a confronto ne evidenzia la non fondatezza, poiché le norme indicate come tertia comparationis sono del tutto inidonee a svolgere tale funzione (sentenza n. 276 del 2016).

11.6.- È manifestamente infondata, infine, anche la sesta questione, formulata in riferimento al principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., trattandosi di parametro non conferente.

La giurisprudenza di questa Corte è, infatti, costante nell'affermare che il «bene costituzionale della ragionevole durata del processo, [...] già implicito nell'art. 24 Cost., è [...] oggetto di specifica enunciazione nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., sulla scia dell'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali» (sentenza n. 30 del 2014 e ordinanza n. 305 del 2001), così da agganciarne imprescindibilmente la tutela alle disposizioni di natura processuale, fra le quali non rientra la disciplina della prescrizione, che è istituto di diritto sostanziale.

12.- In conclusione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ. vanno dichiarate manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 111 Cost., e non fondate in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost.

P.Q.M.
LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337), sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, 97 e 111 della Costituzione, dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 del codice civile, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 e all'art. 111 Cost., dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2946 cod. civ., sollevate, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 97 Cost., quest'ultimo sotto il profilo del termine ingiustificato, nonché al «principio di coerenza dell'ordinamento giuridico», dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 11, con l'ordinanza indicata in epigrafe.