Consiglio di Stato
Sezione III
Sentenza 29 aprile 2026, n. 3344

Presidente: Pescatore - Estensore: Fedullo

FATTO E DIRITTO

1. Il sig. Gennaro M., odierno appellante, ha impugnato dinanzi al T.A.R. per la Calabria gli atti conclusivi della selezione interna, ex art. 22, comma 15, d.lgs. n. 75/2017, espletata dall'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza per la copertura di n. 15 posti di cat. C, riservata al personale a tempo indeterminato dell'Azienda.

2. Premesso che il ricorrente, che presentava domanda di partecipazione alla suddetta selezione concorrendo per uno dei 10 posti di assistente amministrativo messi a bando, si collocava in 47esima posizione nella graduatoria conclusiva, con 66,45 punti, egli lamentava con il ricorso introduttivo del giudizio, oltre alla omessa ostensione dei documenti rilevanti e di cui aveva fatto richiesta, sia l'erronea valutazione dei titoli di cui era in possesso, sia l'illegittima ammissione alla procedura di un candidato sprovvisto dei requisiti di ammissione.

3. Il T.A.R. adito, con la sentenza n. 95 del 24 gennaio 2024, ha respinto complessivamente il gravame, con il conseguente assorbimento delle eccezioni in rito dell'Azienda intimata.

3.1. Quanto in particolare alle censure relative alla insufficiente valorizzazione da parte della commissione dei titoli posseduti dal ricorrente, il T.A.R. ha richiamato la relazione depositata dall'Amministrazione ed evidenziato che i punteggi assegnati risultavano coerenti con i criteri stabiliti dalla medesima commissione.

4. La sentenza costituisce oggetto dell'appello proposto dall'originario ricorrente, sulla scorta delle censure di seguito sintetizzate:

- nullità della sentenza, inerendo la controversia, avente ad oggetto una procedura riservata al personale interno a tempo indeterminato dell'Amministrazione, alla giurisdizione del giudice ordinario;

- erronea valutazione relativa ai criteri "valutazione individuale conseguita dal candidato negli ultimi cinque anni" e "tipologia e quantità delle attività effettuate", scaturendo il minore punteggio assegnato al ricorrente dal fatto che la valutazione non è stata operata dal dirigente afferente al distretto Corigliano-Rossano, ove l'appellante ha sempre prestato la propria opera professionale, ma dal direttore responsabile del dipartimento di Castrovillari;

- mancata considerazione da parte del T.A.R. delle molteplici attività e dei prestigiosi incarichi ricoperti;

- relativamente al punteggio assegnato per l'attività formativa e di aggiornamento, la sentenza appellata reca una mera affermazione di principio;

- carenza in capo al candidato A.P. dei requisiti di ammissione alla selezione;

- ostensione dei documenti da parte dell'Amministrazione solo in sede di costituzione in giudizio della stessa.

5. Si è costituita in giudizio l'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, la quale, oltre ad eccepire l'inammissibilità dell'appello perché carente delle specifiche censure rivolte avverso la sentenza appellata, ne chiede il rigetto e ripropone tutte le argomentazioni, anche in rito, svolte in primo grado.

6. All'esito dell'odierna udienza di discussione, il ricorso è stato trattenuto dal Collegio per la decisione di merito.

7. Le singole censure proposte con l'appello in esame devono essere dichiarate inammissibili, con il conseguente assorbimento delle ulteriori eccezioni in rito della parte resistente.

8. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del motivo di appello inteso a conseguire la declaratoria della nullità della sentenza appellata, perché inerente ad una controversia la cui cognizione spetterebbe al giudice ordinario.

8.1. Come osservato, anche di recente, da questa Sezione (cfr. sentenza 10 settembre 2025, n. 7273) sulla scorta della pregressa giurisprudenza, "l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta in appello dal ricorrente soccombente in primo grado è inammissibile, rinvenendosi il fondamento di tale inammissibilità, da un lato, nel divieto di abuso del processo in uno al dovere di cooperazione per la ragionevole durata dello stesso ex art. 2, comma 2, c.p.a. e, dall'altro, nella mancanza di soccombenza in primo grado sulla questione di giurisdizione, con conseguente difetto di interesse ad appellare il capo autonomo di decisione concernente la relativa questione pregiudiziale".

9. Inammissibile deve essere altresì dichiarato il motivo di appello con il quale l'erronea valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, relativamente ai criteri "valutazione individuale conseguita dal candidato negli ultimi cinque anni" e "tipologia e quantità delle attività effettuate", viene ricondotta al fatto che la valutazione non sarebbe stata operata dal dirigente afferente al distretto Corigliano-Rossano, ove l'appellante ha sempre prestato la propria opera professionale, ma dal direttore responsabile del dipartimento di Castrovillari: esso presenta infatti un contenuto del tutto innovativo rispetto all'ambito deduttivo che caratterizza il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, in violazione del divieto sancito dall'art. 104, comma 1, c.p.a.

9.1. Deve invero osservarsi che, dovendo la documentazione rilevante ai fini della attribuzione dei punteggi essere prodotta dagli stessi candidati in allegato alla domanda di partecipazione (cfr. art. 7 dell'avviso), ed inerendo alla stessa anche una "relazione attestante la quantità e tipologia delle attività effettuate dal candidato durante l'ultimo quinquennio, validata dal Dirigente/Direttore Responsabile della struttura di appartenenza", il ricorrente già disponeva, al momento della instaurazione del giudizio, degli elementi necessari per formulare la relativa doglianza (a prescindere, sotto ogni altro profilo, dalla sua ammissibilità, tenuto conto che, come appena detto, è stato lo stesso ricorrente a fornire i documenti rilevanti e sulla base dei quali la commissione ha posto in essere la sua attività valutativa).

9.2. In ogni caso, non può non osservarsi che il ricorrente non fornisce alcun elemento di prova al fine di dimostrare che la valutazione della sua attività è stata svolta da un dirigente diverso da quello che avrebbe dovuto provvedervi.

10. Inammissibile deve essere altresì dichiarata la deduzione con la quale il ricorrente enumera le attività svolte, senza porre in evidenza alcun profilo di incoerenza nella valutazione operata dalla commissione, atteggiandosi essa come intesa a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo da parte del giudice adito: ciò tanto più a fronte della chiara affermazione recata sul punto dalla sentenza appellata, nel senso che, «anche con riferimento alla voce "tipologia e quantità delle attività effettuate dal candidato", l'esame della documentazione non evidenzia significative incoerenze, avendo la Commissione valutato l'attività professionale svolta e i risultati conseguiti sulla base della relazione del Dirigente Responsabile della Struttura di appartenenza allegata alla domanda di partecipazione».

11. Inammissibile si rivela anche la censura con la quale, in relazione al punteggio assegnato per l'attività formativa e di aggiornamento (che il T.A.R. ha dichiarato "coerente con i criteri predefiniti dalla Commissione"), viene dedotto il carattere meramente assertivo in parte qua della sentenza appellata, aggiungendo che l'appellante "ha partecipato a diversi corsi di aggiornamento così come risulta per tabulas dall'allegata documentazione la cui frequentazione stride con i soli due punti attribuiti dalla commissione per tale titolo".

11.1. Deve invero osservarsi che, da un lato, anche la censura in esame si prefigge di sollecitare l'esercizio da parte del giudice adito di un sindacato di carattere meramente sostitutivo, senza indicare i profili alla luce dei quali il punteggio assegnato, traguardato attraverso il prisma dei criteri di valutazione prefissati, non rispecchierebbe adeguatamente i titoli formativi posseduti, dall'altro lato, essa è intrinsecamente contraddittoria, lamentando l'erroneità dei due punti che il ricorrente avrebbe conseguito per il criterio di valutazione in esame, laddove gli sono stati assegnati in relazione ad esso soltanto 0,05 punti.

12. Inammissibile deve essere anche dichiarata la censura intesa a sostenere l'illegittima ammissione alla selezione del sig. A.P., non recando l'appello alcuna deduzione intesa a contestare la concorrente statuizione di inammissibilità recata sul punto dalla sentenza appellata, sul rilievo che il ricorrente non avrebbe dimostrato l'interesse sotteso al corrispondente motivo del ricorso introduttivo del giudizio, tenuto conto della posizione da lui occupata nella graduatoria conclusiva.

13. Inammissibile è anche il motivo di appello rivolto nei confronti della statuizione con la quale il T.A.R. ha respinto l'istanza di accesso, sul rilievo che la documentazione rilevante era stata depositata in giudizio dall'Amministrazione, limitandosi il ricorrente ad evidenziare che l'ostensione è avvenuta solo successivamente alla instaurazione del giudizio, senza indicare le ricadute che tale circostanza dovrebbe avere sull'esito della causa.

14. Inammissibile deve essere infine dichiarata la deduzione intesa a sostenere che la commissione avrebbe "valutato diversamente provvedimenti contrastanti attribuendo maggiori punti a canditati senza i prescritti titoli richiesti dal bando", atteso il suo contenuto del tutto generico oltre che estraneo al contenuto del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

15. Il ricorrente deve essere condannato alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'Amministrazione resistente, nella complessiva misura di euro 1.000,00, oltre oneri di legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore dell'Amministrazione resistente, nella complessiva misura di euro 1.000,00, oltre oneri di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Note

La presente decisione ha per oggetto TAR Calabria, sez. II, sent. n. 95/2024.