Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V-quater
Sentenza 11 giugno 2026, n. 10848
Presidente: Arzillo - Estensore: Petroni
Visto il ricorso con il quale il sig. [omissis], cittadino kosovaro, ha impugnato il provvedimento in data 5 aprile 2026, con cui dall'Ambasciata d'Italia a Pristina (Kosovo) ha respinto la sua richiesta di visto per "motivi familiari", finalizzata al ricongiungimento con la madre, cittadina italiana, e con il restante nucleo familiare residente in Italia.
Vista l'eccezione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito proposta dall'Amministrazione resistente.
Considerato che il ricorso è espressamente fondato sugli artt. 3 e 23 del d.lgs. n. 30/2007 e sull'art. 28 del d.lgs. n. 286/1998, con deduzione di una posizione soggettiva concernente la tutela dell'unità familiare.
Considerato che secondo l'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/1998, "contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria" e che parimenti, ai sensi dell'art. 8 del d.lgs. n. 30/2007, le controversie concernenti il riconoscimento dei diritti derivanti dalla qualità di familiare del cittadino dell'Unione appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ritenuto pertanto che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario ai sensi dell'art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 286/1998 e dell'art. 8 del d.lgs. n. 30/2007.
Ritenuto in conclusione di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda ai sensi dell'art. 11 c.p.a. in caso di tempestiva riassunzione.
Considerato, infine, che la natura in rito della pronuncia e l'erronea indicazione, contenuta nel provvedimento, della sua impugnabilità dinanzi al giudice amministrativo giustifichino la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.