Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
Catania, Sezione II
Sentenza 15 luglio 2026, n. 2121

Presidente: Burzichelli - Estensore: Caminiti

FATTO

Con il ricorso in esame, il Consorzio ricorrente ha impugnato la delibera FCE n. 27 del 27 marzo 2026, comunicata il 31 marzo 2026, con la quale la stazione appaltante ha disposto la risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 31 agosto 2021, avente ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per il prolungamento della rete metropolitana di Catania, tratta Stesicoro-Aeroporto, nonché l'indizione di una nuova procedura di gara per il completamento dell'opera.

Il ricorrente deduce, in sintesi, che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo per violazione dell'art. 216, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, per inosservanza delle determinazioni del Collegio consultivo tecnico, per difetto di istruttoria, sviamento, difetto di motivazione e violazione dei principi di buona fede, affidamento e risultato.

Le Amministrazioni resistenti hanno eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, assumendo che la controversia investe la fase esecutiva del rapporto contrattuale e, segnatamente, la legittimità della risoluzione del contratto, con conseguente devoluzione della cognizione al giudice ordinario.

All'udienza pubblica del 9 luglio 2026 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Il Collegio esamina preliminarmente l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalle Amministrazioni resistenti.

L'eccezione è fondata.

Dagli atti di causa risulta che:

- l'appalto è stato definitivamente aggiudicato con provvedimento del 16 marzo 2021;

- il contratto è stato stipulato in data 31 agosto 2021;

- la controversia odierna concerne la successiva fase di esecuzione del rapporto, con specifico riguardo alla progettazione esecutiva, alle verifiche tecniche, ai rapporti con il Collegio consultivo tecnico, alla contestata impossibilità di prosecuzione del rapporto e, infine, alla risoluzione contrattuale deliberata dalla stazione appaltante.

Il petitum sostanziale del ricorso non investe, dunque, la fase pubblicistica (di scelta del contraente, dell'aggiudicazione o del potere di revoca dell'aggiudicazione), ma mira a contestare i presupposti dello scioglimento del vincolo contrattuale già perfezionato, sollecitando il giudice a sindacare il comportamento delle parti nell'esecuzione dell'appalto, l'asserita sussistenza di inadempimenti, la rilevanza delle determinazioni del CCT e la possibilità di prosecuzione del rapporto.

Secondo un consolidato orientamento, in materia di contratti pubblici, appartengono alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie relative alla procedura di affidamento, sorte nella fase antecedente alla stipula del contratto, mentre quelle inerenti alla fase successiva, concernenti l'esecuzione del rapporto e la sua risoluzione, spettano al giudice ordinario, poiché involgono posizioni di diritto soggettivo nell'ambito di un rapporto di natura privatistica (cfr. Sez. un. civ., ord. n. 10705 del 3 maggio 2017).

È stato infatti affermato che la stipulazione del contratto segna il discrimine tra:

- la fase pubblicistica della scelta del contraente, retta da poteri autoritativi;

- la fase esecutiva del rapporto, nella quale l'amministrazione agisce, di regola, quale parte contrattuale in posizione paritetica (cfr. sempre Sez. un. civ., ord. n. 10705 del 3 maggio 2017).

In particolare, con tale pronuncia il giudice della giurisdizione ha espressamente specificato che: "In tema di appalti pubblici, il riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e giudice ordinario è delineato dallo spartiacque costituito dalla stipulazione del contratto: spetta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la cognizione delle controversie riguardanti le procedure ad evidenza pubblica e gli atti prodromici alla stipula (fase pubblicistica), mentre appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie attinenti alla fase di esecuzione del rapporto contrattuale, in cui la pubblica amministrazione e il privato operano su un piano di pariteticità. Conseguentemente, una volta stipulato il contratto, l'amministrazione non può più esercitare poteri autoritativi di autotutela per risolvere unilateralmente il vincolo negoziale, neanche adducendo vizi degli atti prodromici, qualora il provvedimento di risoluzione sia sostanzialmente fondato su inadempimenti contrattuali o vizi propri dell'esecuzione del rapporto, fattispecie che, avendo natura puramente patrimoniale e involgendo posizioni di diritto soggettivo, ricadono nella giurisdizione del giudice ordinario" (cfr. sempre Sez. un. civ., ord. n. 10705 del 3 maggio 2017).

La giurisprudenza formatasi in materia è costante nel ritenere che le controversie aventi ad oggetto la risoluzione anticipata del contratto, pure se formalmente disposta con atto unilaterale della pubblica amministrazione, collocandosi nella fase esecutiva del contratto, appartengono alla cognizione del giudice ordinario, trattandosi di autotutela contrattuale incidente sul diritto soggettivo dell'appaltatore alla prosecuzione del rapporto.

Pertanto, l'atto di risoluzione, anche se emanato unilateralmente dalla Pubblica Amministrazione, non è espressione di un potere autoritativo pubblicistico, ma costituisce l'esercizio di un'autotutela di natura privatistica, analoga a quella di cui dispone qualsiasi contraente privato in caso di inadempimento della controparte.

Né rileva in senso contrario la veste formalmente amministrativa dell'atto, dovendosi avere riguardo alla sua sostanza e alla natura della situazione giuridica azionata.

Di conseguenza, la giurisdizione a conoscere di tali controversie appartiene al Giudice ordinario, in quanto l'oggetto del contendere è l'accertamento di un inadempimento contrattuale, questione che attiene a una posizione di diritto soggettivo.

Pertanto, come già sopra rilevato, anche se l'atto della stazione appaltante è formalmente denominato "revoca", ma nella sostanza si fonda su un inadempimento contrattuale, la giurisdizione rimane del giudice ordinario, in quanto ciò che rileva ai fini del riparto è il petitum sostanziale e la causa petendi della domanda.

Nel caso in esame, l'atto impugnato interviene dopo la stipula del contratto del 31 agosto 2021 ed è espressione della determinazione della stazione appaltante di sciogliere il rapporto in ragione di vicende maturate nel corso della sua esecuzione (in posizione paritetica con l'altra parte contrattuale): ritardi, contestazioni sulla completezza e verificabilità del progetto esecutivo, esiti dei rapporti tecnici, interlocuzioni e determinazioni del Collegio consultivo tecnico, valutazione circa l'impossibilità di prosecuzione dei lavori con il soggetto designato.

La stessa disciplina richiamata dalle parti conferma tale inquadramento. L'art. 216, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023, invocato nel ricorso, riguarda espressamente le controversie e le determinazioni che insorgono durante l'esecuzione del contratto e prevede che, nei casi di risoluzione contrattuale, sia acquisito il parere del Collegio consultivo tecnico.

Si tratta, pertanto, di disposizione interna alla fase esecutiva del rapporto, la cui eventuale violazione non muta la natura sostanziale della controversia, che resta inerente allo scioglimento del vincolo contrattuale.

Né vale il richiamo del ricorrente alla circostanza per cui la delibera impugnata contempli anche l'indizione di una nuova gara.

Tale determinazione si presenta, infatti, come effetto conseguenziale e successivo alla risoluzione del rapporto in essere; tuttavia è possibile evidenziare che il nucleo sostanziale della domanda giudiziale resta incentrato sulla contestazione dei presupposti della risoluzione stessa, ossia su una vicenda appartenente alla fase esecutiva del contratto.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, essendo la controversia devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

Resta ferma la possibilità di riproporre la domanda innanzi al giudice munito di giurisdizione, nei termini e con gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

Il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di lite, avuto riguardo alla complessità della vicenda, alla natura della pronuncia e alla peculiarità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, spettando la cognizione della controversia al giudice ordinario.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.