Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione V
Sentenza 11 agosto 2026, n. 4086

Presidente: Mielli - Estensore: Plantamura

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 10 maggio 2024 e depositato il successivo 4 giugno 2024 l'esponente è insorta avverso talune delle prescrizioni contenute nel decreto, in epigrafe specificato, con cui la Regione Lombardia ha approvato il progetto operativo di bonifica (POB), dall'esponente medesima presentato in attuazione dell'ordinanza della Città metropolitana di Milano del 7 luglio 2017. Con tale ordinanza l'esponente è stata individuata come responsabile della potenziale contaminazione dell'area di Via Cristina Belgioioso, ubicata tra i Comuni di Baranzate (MI) e Milano e, pertanto, diffidata ad attivare gli interventi di bonifica di cui al Titolo V del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), ai sensi dell'art. 244 del medesimo decreto.

In particolare, la ricorrente ha riferito che, a fronte della propria proposta di POB - ove è stato previsto di svolgere una fase iniziale di test pilota degli interventi di bonifica previsti sia per la componente volatile (con impiego della tecnologia Soil Vapour Extraction - SVE), sia per la falda (con impiego di una tecnologia combinata di riduzione chimica in sito, In Situ Chemical Reduction - ISCR e di biorisanamento anaerobico potenziato, Enhanced Reductive Dechlorination - ERD), a cui far seguire l'operatività full scale degli interventi di bonifica -, l'Autorità competente, all'esito della conferenza dei servizi appositamente indetta, avrebbe sì approvato il progetto, ma recependo i pareri ricevuti dagli enti di supporto tecnico-scientifico dell'Amministrazione, pure coinvolti nel procedimento (ossia, precisando nel decreto di "autorizzarne gli interventi previsti nel rispetto delle indicazioni, osservazioni e prescrizioni degli Enti" ritenuti "parte integrante e sostanziale del presente provvedimento").

Si tratta, ha spiegato l'istante, delle prescrizioni formulate dall'ATS e dall'ARPA, rispettivamente riguardanti:

(i) la necessità di mantenere "attivi gli impianti di SVE durante il periodo di funzionamento dell'intervento di bonifica in falda al fine di pervenire la possibile dispersione in atmosfera di eventuali sottoprodotti di reazione volatili" (quanto al parere dell'ATS);

(ii) la necessità di garantire, "con riferimento agli interventi di iniezione in falda full scale, [...] per tutti i fronti di iniezione l'intercettazione da parte della barriera idraulica, da verificarsi anche mediante simulazioni modellistiche [...]" (quanto al parere dell'ARPA);

(iii) la necessità di verificare, "per quanto concerne il collaudo della matrice acque sotterranee, [...] in corrispondenza del piezometro MW3 il rispetto degli obiettivi di bonifica in ciascuna campagna per 1 anno (campagne bimestrali) e non considerando il valore medio annuale come proposto" (sempre quanto al parere dell'ARPA).

2. Pur avendo esposto con osservazioni del 21 marzo 2024 e, a seguire, in apposito "tavolo tecnico" del 6 maggio 2024, le criticità presenti nelle surriferite prescrizioni, in mancanza di tempestivo intervento in autotutela in parte qua da parte dell'Autorità competente, la società ha interposto il presente gravame, affidato a due motivi.

2.1. Con il primo si deduce la violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 3-quater e 242 del d.lgs. n. 152/2006 e dell'allegato 3 alla parte IV del medesimo d.lgs., nonché la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa e l'eccesso di potere nelle forme dell'illogicità, dell'ingiustizia manifesta, della contraddittorietà e del difetto istruttorio-motivazionale.

Ciò, in quanto nei pareri di ATS ed ARPA contenenti le prescrizioni gravate non sarebbe stata valutata la necessità di tali misure, né sarebbe stato compiuto il necessario bilanciamento degli interessi, non essendo stata fornita alcuna valida motivazione a sostegno delle prescrizioni medesime. Ed invero: (i) quanto alla prescrizione dell'ATS, non sarebbe stato considerato che la stessa comporterebbe il mantenimento in attività di un impianto destinato al trattamento della componente volatile dopo l'esaurimento della stessa, con costi stimati in oltre 200.000 euro. In applicazione del principio di proporzionalità, la ricorrente avrebbe invece proposto, come alternativa, di spegnere l'impianto di SVE al completamento degli interventi di bonifica sulla componente volatile, mantenendolo comunque in loco fino al completamento degli interventi di bonifica della falda, pronto per eventuali riattivazioni, proseguendo con il monitoraggio dei gas interstiziali tramite le sonde soil gas in loco con frequenza stagionale, una volta completato l'intervento di risanamento della componente volatile e fino al completamento degli interventi di bonifica della falda; (ii) quanto alla richiesta avanzata dall'ARPA (di garantire "l'intercettazione da parte della barriera idraulica" di tutto il "Fronte iniettivo"), la stessa risulterebbe incoerente con la stessa impostazione alla base del progetto di bonifica e con la tipologia di intervento proposto e approvato. Sul punto, ha spiegato ancora l'esponente, come i reagenti dovrebbero permanere nella falda per un periodo sufficientemente lungo per consentire i processi di degradazione chimica e biologica degli inquinanti, mentre la loro intercettazione da parte della barriera idraulica comprometterebbe l'efficacia dell'intervento, rendendo meno efficace la stessa bonifica. Anche sotto il profilo economico, la prescrizione comporterebbe costi aggiuntivi stimati in circa 285.000 euro. Da ciò, quindi, la richiesta di eliminazione di tale prescrizione; (iii) infine, quanto alla richiesta, sempre dell'ARPA, di verificare il raggiungimento degli obiettivi di bonifica nel piezometro MW3 in ciascuna campagna di monitoraggio per un anno, senza ricorrere al valore medio annuale proposto nel POB, la stessa si porrebbe in controtendenza con il criterio per la valutazione degli obiettivi di bonifica e il collaudo degli interventi proposto nel POB e, ancora prima, nello studio di fattibilità (consistente nell'operare un confronto tra le medie delle concentrazioni a monte idrogeologico e le medie delle concentrazioni a valle). Sul punto, la ricorrente ha rilevato come il ricorso ai valori medi offrirebbe una rappresentazione più attendibile dell'andamento della contaminazione, evitando distorsioni dovute a valori anomali e scongiurando risultati paradossali. Diversamente, si andrebbe incontro oltretutto ad un aggravio di costi, stimati tra i 60.000 e i 160.000 euro. Da ciò, quindi, la richiesta di eliminazione anche di tale prescrizione.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1, 3 e 14-bis della l. n. 241/1990, nonché dell'97 Cost.; la violazione del principio del contraddittorio, l'eccesso di potere nelle forme della carenza istruttoria e motivazionale, dell'illogicità, dell'irragionevolezza, della contraddittorietà e dell'ingiustizia manifesta.

Ciò, poiché le contestate prescrizioni risulterebbero adottate in assenza di contraddittorio, in spregio alla disciplina di riferimento ed in violazione dei principi alla base del "giusto procedimento". Ove i principi e la disciplina sopra richiamati fossero stati rispettati, ha aggiunto la ricorrente, la stessa avrebbe potuto offrire quegli elementi, in tesi risolutivi, poi dedotti nell'istanza di autotutela formulata il 21 marzo 2024.

3. Si è costituita la Regione intimata.

4. Con motivi aggiunti notificati il 6 settembre 2024 e depositati il successivo 23 settembre 2024 l'impugnazione è stata estesa al decreto, in epigrafe specificato, con cui la Regione, riscontrando le succitate osservazioni del 21 marzo 2024, ha disposto la sostituzione parziale delle già gravate prescrizioni di cui ai pareri dell'ATS e dell'ARPA, facendo proprie nuove prescrizioni, contenute nelle nuove valutazioni provenienti dalle predette Agenzie che, tuttavia, solo parzialmente avrebbero ridotto le criticità e gli oneri connessi alle prescrizioni originarie, subordinando, peraltro, ogni valutazione all'esito della fase pilota della bonifica.

4.1. Le censure sono qui affidate ad un unico motivo, con cui si deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-quater e 242 d.lgs. n. 152/2006 e dell'allegato 3 alla parte IV del medesimo d.lgs., nonché la violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità e buon andamento dell'azione amministrativa e l'eccesso di potere nelle forme dell'illogicità, dell'ingiustizia manifesta, della contraddittorietà e del difetto istruttorio-motivazionale.

5. Si è costituita l'ARPA.

6. In vista dell'udienza di merito tutte le parti costituite hanno insistito con memoria sulle rispettive posizioni. La ricorrente e l'ARPA hanno replicato.

6.1. La difesa della Regione, dopo avere ricordato come la controversia in esame vedrebbe la sua origine nel ritrovamento, in occasione dei monitoraggi effettuati a partire dal 2011 da parte della società Expo 2015, di una contaminazione da solventi clorurati in un'area vicina al collettore fognario sito in via Belgioioso, tra i Comuni di Baranzate (MI) e Milano (area ex Weiss), qualificata quale sito di interesse regionale (SIR), ha evidenziato come gli interventi di bonifica sarebbero stati imposti alla ricorrente in quanto individuata dalla Città metropolitana di Milano quale responsabile della contaminazione (con ordinanza ex art. 244 d.lgs. n. 152/2006, del 7 luglio 2017). Per essi, l'esponente avrebbe dovuto procedere dapprima, mediante un piano di caratterizzazione dell'area e, successivamente, mediante un'analisi di rischio sito-specifica, entrambi approvati dalla Regione Lombardia quale Autorità competente sul procedimento. Pertanto, l'esponente avrebbe predisposto, a mezzo del proprio consulente (Arcadis Italia s.r.l.), uno studio di fattibilità, datato 4 ottobre 2023, contenente le ipotesi progettuali e gli obiettivi di bonifica, che sarebbe stato condiviso con la Regione Lombardia, l'ARPA, l'ATS e la Città metropolitana di Milano, nell'ambito di un tavolo tecnico tenutosi, in un'ottica di collaborazione e di supporto al privato, in data 27 ottobre 2023, prima della conferenza di servizi focalizzata sulla discussione dei profili tecnici legati al progetto di risanamento. Sulla base di tale confronto la ricorrente avrebbe, poi, elaborato il POB del 18 dicembre 2023, nell'ambito del quale avrebbe proposto di svolgere una fase iniziale di test pilota degli interventi, al fine di determinare in un secondo momento la tecnologia più adatta alla bonifica. Pertanto, l'esponente avrebbe proposto di effettuare l'implementazione completa e definitiva delle operazioni di bonifica (il full scale) solo dopo aver completato e valutato i risultati della fase iniziale di sperimentazione: in tal senso, il Soil Vapour Extraction (SVE) per la componente volatile e la In Situ Chemical Reduction (ISCR) combinata con la Enhanced Reductive Dechlorination (ERD) per la falda non sarebbero altro che le tecnologie previste per la fase pilota. Ciò, in quanto l'idea di fondo sarebbe stata quella che i test pilota, condotti con l'utilizzo di tali tecnologie, avrebbero consentito di acquisire "sul campo" dati e informazioni utili prima di procedere con l'operazione di risanamento definitiva. Tale approccio, sin qui sinteticamente descritto, sarebbe stato formalizzato nel documento "Progetto Operativo di Bonifica ai sensi dell'art. 242, parte quarta, titolo V del D. Lgs. 152/06 e autorizzazione alla realizzazione degli interventi in esso previsti", oggetto di apposita conferenza di servizi. In tale sede, l'Autorità competente avrebbe acquisito e recepito i pareri degli enti di sopporto tecnico-scientifico e sanitario dell'Amministrazione stessa, ossia l'ARPA (Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Lombardia) e l'ATS (Agenzia di tutela della salute della Città metropolitana di Milano) che, pur ritenendo detto progetto approvabile, avrebbero previsto tre prescrizioni specifiche con riferimento agli interventi sulla componente volatile e sulla falda.

Più in dettaglio: (i) l'ATS avrebbe ritenuto necessario mantenere attivi gli impianti di Soil Vapour Extraction (SVE) durante tutto il periodo di funzionamento dell'intervento di bonifica in falda, con l'obiettivo di prevenire la possibile dispersione in atmosfera di eventuali sottoprodotti di reazione volatili; ii) l'ARPA avrebbe ritenuto corretto garantire l'intercettazione da parte della barriera idraulica di tutti i fronti di iniezione del reagente durante l'intervento full scale della falda; (iii) sempre l'ARPA avrebbe ritenuto di imporre, per il collaudo della matrice falda, la verifica del rispetto degli obiettivi di bonifica per le acque sotterranee al piezometro MW3, ossia al punto di conformità del sito (POC), in ciascuna campagna bimestrale per un anno, anziché considerare il valore medio annuale come proposto dalla società.

Dunque, con decreto n. 4090 del 12 marzo 2024 la Regione avrebbe approvato il progetto con le suddette prescrizioni, ritenute queste ultime, nel bilanciamento degli interessi in gioco, idonee a garantire un adeguato livello di protezione della salute e dell'ambiente circostante, sotto il profilo precauzionale e cautelativo. Di contrario avviso sarebbe rimasta, invece, l'esponente che, nonostante le copiose interlocuzioni con i soggetti pubblici coinvolti, sia prima che dopo l'emissione di detto decreto, avrebbe ritenuto dette prescrizioni eccessivamente onerose, sproporzionate e incoerenti con gli obiettivi del progetto, trasmettendo alla Regione Lombardia una "Nota tecnica di riscontro e proposta modifica prescrizioni", redatta dalla società Arcadis Italia s.r.l., per ottenerne la rimozione o la modifica in sede di autotutela.

Alla luce di tali osservazioni, in data 19 aprile 2024 l'Amministrazione regionale, sempre in un'ottica collaborativa, avrebbe convocato un nuovo tavolo tecnico, per il giorno 6 maggio 2024, cui nondimeno avrebbe fatto seguito la notifica, in data 9 maggio 2024, del presente ricorso. Indi, in data 13 giugno 2024 la Regione avrebbe trasmesso alla società il verbale relativo al tavolo tecnico del 6 maggio 2024 e, a seguire, sulla base delle controdeduzioni di ATS e di ARPA, rispettivamente, del 10 maggio 2024 e del 14 maggio 2024, in data 17 giugno 2024, avrebbe emesso il decreto n. 9169, con il quale la P.A. stessa, in parziale modifica del decreto n. 4090, avrebbe sostituito le prescrizioni originarie con quelle riportate nelle note tecniche pervenute dall'ARPA e dell'ATS in riscontro alle osservazioni di parte ricorrente.

Anche in relazione a detto decreto in data 27 giugno 2024 l'esponente avrebbe dapprima presentato una "Nota tecnica di riscontro ed aggiornamenti al POB", redatta da Arcadis Italia s.r.l.; indi, il 3 luglio 2024 la stessa avrebbe trasmesso alla Regione la comunicazione inizio lavori preliminari all'esecuzione dei test pilota sulla componente volatile (SVE) e sulla falda (iniezioni reagenti), per poi notificare, in data 6 settembre 2024, il ricorso per motivi aggiunti volto all'impugnazione anche del secondo decreto regionale.

Ciò nondimeno, il patrocinio regionale ha dato atto, per completezza, che, successivamente, la stessa ricorrente avrebbe trasmesso alla Regione: (a) in data 11 novembre 2024, la comunicazione data esecuzione test pilota SVE e ISCR/ERD sulla falda; (b) in data 7 aprile 2025, l'aggiornamento POB con riferimento alla componente volatile a valle del test pilota SVE; (c) in data 22 maggio 2025, il nulla osta regionale avvio attività SVE full scale nel rispetto delle osservazioni formulate dagli enti (ATO Città metropolitana di Milano, ATS Città metropolitana di Milano, ARPA Lombardia); (d) in data 8 gennaio 2026, l'aggiornamento POB con riferimento alla componente falda a valle del test pilota ISCR/ERD dell'8 gennaio 2026, attualmente in corso di valutazione ai fini del nulla osta regionale; (e) in data 13 febbraio 2026, la comunicazione inizio lavori propedeutici all'installazione dell'impianto SVE full scale.

Da ultimo, la stessa Regione, in data 13 aprile 2026, sulla base dei pareri dell'ARPA e degli altri enti interpellati, avrebbe comunicato alla società il nulla-osta all'aggiornamento del POB con riferimento alla componente falda a valle del test pilota.

Su tali premesse, la difesa della Regione Lombardia ha rilevato che:

- quanto alla prima prescrizione contenuta nel decreto regionale n. 4090/2024 (con la quale con riferimento alla proposta tecnica di bonifica era stato prescritto il mantenimento "attivo degli impianti di SVE durante il periodo di funzionamento dell'intervento di bonifica in falda al fine di prevenire la possibile dispersione in atmosfera di eventuali sottoprodotti di reazione volatili"), la stessa sarebbe stata in parte modificata in quanto, a seguito del secondo tavolo tecnico tenutosi in data 6 maggio 2024, l'ATS avrebbe accolto le osservazioni della ricorrente, come riportato nel secondo decreto regionale n. 9169, del 17 giugno 2024. In detto parere, recepito nel decreto regionale, l'ATS avrebbe evidenziato che "la richiesta di mantenere attivi gli impianti di Soil Vapour Extraction (SVE) durante il periodo di funzionamento dell'intervento di bonifica in falda [...] è motivata dalla potenziale formazione di intermedi di reazione/sottoprodotti volatili a causa dell'iniezione di reagenti in falda e della conseguente necessità di evitare la dispersione di vapori di inquinanti in atmosfera e/o negli edifici posti in prossimità delle aree di intervento, visti anche gli esiti della VdR. Pertanto, si ritiene che la richiesta di spegnimento dell'impianto SVE durante gli interventi di bonifica della falda, possa essere condivisa nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) durante la fase pilota dell'intervento in falda è necessario approfondire l'eventuale presenza di possibili composti volatili che, da letteratura scientifica, possono svilupparsi durante le reazioni imputabili ai reagenti iniettati in falda, al fine di integrare il set analitico dei futuri monitoraggi soil gas da eseguire durante l'intervento di bonifica in falda sia in fase pilota che full scale;

b) durante l'intervento full scale della falda ad impianto SVE spento, a tutela dei recettori presenti in sito, si richiede che i monitoraggi dei soil gas siano a maggiore frequenza, per la valutazione di eventuali anomalie nella fase aeriforme dei suoli insaturi. Si ritiene che i monitoraggi debbano avere una frequenza superiore a ridosso delle iniezioni in falda. Le contestazioni svolte con il ricorso per motivi aggiunti anche contro questa nuova formulazione, erroneamente additata come sfornita di istruttoria, sarebbe manifestamente infondata, essendo stata la stessa ampiamente discussa nel tavolo tecnico e ritenuta del tutto rispondente al principio di precauzione (cfr. quanto riportato nello stesso verbale del 6 maggio 2024, laddove l'ATS, "in considerazione delle già evidenziate anomalie riscontrate nella matrice aria, ritiene più opportuno procedere per fasi distinte, anticipando l'implementazione del full scale SVE prima del completamento del test pilota sulla falda" e "ribadisce di ritenere necessaria l'attivazione dello SVE anche in fase di test pilota della falda perché si tratta di un'area in cui si sono riscontrate problematiche anche per quanto riguarda i soil gas"). In tale contesto, si comprenderebbe, ad avviso della Regione, come gli extra costi non preventivati dalla società troverebbero giustificazione nell'esigenza di tutelare la salute pubblica, mentre la nuova prescrizione nascerebbe proprio dalla condivisione della proposta della società di spegnere l'impianto SVE. Peraltro, sempre il patrocinio della Regione ha fatto notare come parte ricorrente non avrebbe addotto alcun elemento idoneo a confutare il rischio rilevato dall'ATS e confermato dai risultati delle campagne di monitoraggio dei soil gas, effettuate durante il test pilota della falda con frequenza bimestrale. Invero, la stessa ATS, nel proprio parere del 16 marzo 2026, emesso in merito all'aggiornamento del POB con riferimento alla componente falda a valle del test pilota ISCR/ERD, avrebbe affermato che: "I risultati dei monitoraggi evidenziano concentrazioni elevate per il Tetracloroetilene, Tricloroetilene e Triclorometano per le sonde SGS3 (residenziale) e SGS4 (commerciale). Si ritiene che gli interventi di bonifica sulla componente aeriforme debbano iniziare quanto prima data la presenza di concentrazioni significative nei soil gas che comportano la presenza di rischio inalatorio". Risulterebbe, infine, documentalmente provato che l'ATS avrebbe controdedotto alle osservazioni della ricorrente nel proprio parere del 10 maggio 2024, allegato al decreto regionale n. 9169 del 17 giugno 2024;

- quanto alla seconda prescrizione, formulata dall'ARPA Lombardia (Dipartimento di Milano), quest'ultima, a seguito delle osservazioni della società, avrebbe rivalutato tale prescrizione nelle proprie controdeduzioni del 14 maggio 2024, evidenziando che "In merito agli interventi di iniezione full-scale nelle acque sotterranee, [...] si fa presente che la richiesta dell'Agenzia di operare sotto "copertura di barriera idraulica" nasce dalla necessità di garantire il contenimento di eventuali prodotti di degradazione dei composti clorurati, quali il Cloruro di Vinile. Tale valutazione potrà essere rimandata a seguito degli esiti delle prove pilota e in particolare in funzione dei prodotti di degradazione derivanti dalla dealogenazione riduttiva dei composti clorurati che si dovessero osservare nei piezometri di controllo; diversamente quanto indicato dall'Agenzia dovrà essere applicato al fine del contenimento in sito dei prodotti di degradazione". Tale parziale modifica della prescrizione de qua sarebbe stata fatta propria dall'Amministrazione regionale, nel decreto n. 9169/2024. Sicché, fermo restando che la valutazione di tale problematica sarebbe stata rimandata a seguito degli esiti delle prove pilota, nondimeno, la difesa della Regione ha rimarcato come la proposta dell'ARPA sarebbe del tutto proporzionata, avendo la stessa osservato come la tecnica proposta dalla ricorrente potrebbe provocare lo sviluppo di sottoprodotti inquinanti, per cui spetterebbe alla ricorrente stessa di trovare, se necessario, in funzione degli esiti del test pilota, una configurazione in grado di garantire sia la "copertura di barriera idraulica", sia il necessario tempo di contatto tra reagente e contaminanti. Ancora, la difesa della Regione ha evidenziato come l'ARPA, nella propria valutazione tecnica del 16 marzo 2026, avrebbe rilevato che, ad oggi, non vi sarebbero elementi sufficienti per affermare in modo ragionevolmente certo che il test abbia fornito un risultato utile in termini di dimensionamento dell'intervento o di effetti di decontaminazione desiderati e, pertanto, sarebbe stato richiesto alla ricorrente di effettuare ulteriori approfondimenti sull'andamento di tutti i parametri che potrebbero essere influenzati dalle iniezioni di prodotto;

- quanto alla terza prescrizione, la difesa regionale ha osservato come il "collaudo della matrice acque sotterranee" rappresenterebbe la fase finale della procedura di bonifica di un sito contaminato, che contemplerebbe anche il monitoraggio e la verifica da parte dell'ARPA del raggiungimento degli obiettivi di bonifica stabiliti. Si tratterebbe, dunque, di una procedura molto delicata che imporrebbe una attenta valutazione circa la riduzione delle concentrazioni delle sostanze inquinanti presenti nelle acque al punto di conformità (POC). Tale punto di conformità per le acque sotterranee rappresenterebbe il punto a valle idrogeologico della sorgente, al quale dovrebbe essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali. Pertanto, come indicato nell'allegato 1 alla parte IV del titolo V del TUA, in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità dovrebbe essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa concentrazione soglia di rischio (CSR) per ciascun contaminante dovrebbe essere fissata in termini equivalenti alla concentrazione soglia di contaminazione (CSC). Valori superiori potrebbero essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dall'Autorità competente, oppure in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente e, comunque, compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. Rispetto alla verifica degli obiettivi di bonifica delle acque sotterranee al POC (piezometro MW3), la ricorrente avrebbe invece chiesto di registrare i valori medi in ingresso sul sito e di confrontarli con quelli medi in uscita sostenendo che il valore medio sarebbe più rappresentativo della variabilità temporale e attenuerebbe l'impatto di valori anomali, evitando di prolungare inutilmente gli interventi di bonifica. L'ARPA, di contro, avrebbe confermato la necessità di verificare il rispetto degli obiettivi in ciascuna campagna bimestrale per un anno, anziché considerare il valore medio annuale come proposto dalla società. Tale soluzione tecnica prescelta dall'ARPA sarebbe apparsa all'Amministrazione regionale perfettamente ragionevole, per le motivazioni di cui al relativo parere oltreché a quanto risultante dal verbale dell'incontro tecnico del 6 maggio 2024.

Dunque, la difesa regionale ha ribadito la legittimità delle nuove prescrizioni, ritenendole adeguate al raggiungimento dei criteri indicati nell'Allegato 3 al titolo V della parte IV del d.lgs. n. 152/2006, in quanto volte a:

- privilegiare le tecniche di bonifica tese a ridurre permanentemente e significativamente la concentrazione nelle diverse matrici ambientali, gli effetti tossici e la mobilità delle sostanze inquinanti;

- evitare rischi igienico-sanitari per la popolazione durante lo svolgimento degli interventi;

- privilegiare interventi in situ, effettuati senza movimentazione o rimozione del suolo.

6.2. La difesa dell'ARPA ha, dal canto proprio, rammentato, in aggiunta a quanto riportato dalla difesa regionale, che:

- la società Brenntag nel 1993 avrebbe incorporato la società Weiss, la quale, a partire dagli anni sessanta e fino alla metà degli anni novanta, avrebbe svolto attività di stoccaggio e commercializzazione di sostanze chimiche nel proprio stabilimento di Via Belgioioso n. 13 nel Comune di Baranzate;

- in considerazione delle contaminazioni rinvenute in detta area, la stessa sarebbe stata inserita fra i siti di interesse regionale (SIR), con la denominazione «Area di via Cristina Belgioioso a monte del sito "EXPO 2015" tra i comuni di Baranzate (MI) e Milano»;

- con ordinanza del 7 luglio 2017, la Città metropolitana di Milano avrebbe diffidato la ricorrente, in qualità di responsabile della potenziale contaminazione del SIR, all'attivazione degli interventi di bonifica di cui al titolo V del d.lgs. 152/2006;

- il ricorso presentato dalla stessa Brenntag per l'annullamento della predetta ordinanza del 2017 sarebbe stato respinto dall'intestato T.A.R., con sentenza n. 1352, del 10 giugno 2022, passata in giudicato;

- nelle more del presente giudizio, in data 8 gennaio 2026, la ricorrente avrebbe trasmesso un aggiornamento al POB, avente ad oggetto "Aggiornamento progetto operativo di bonifica a valle dei test pilota ISCR/ERD", nell'ambito del quale: (a) dopo aver ricordato che: "in merito agli interventi di iniezione full-scale acque sotterranee, [...], si fa presente che la richiesta dell'Agenzia di operare sotto 'copertura di barriera idraulica' nasce dalla necessità di garantire il contenimento di eventuali prodotti di degradazione dei composti clorurati, quali il Cloruro di Vinile. Tale valutazione potrà essere rimandata a seguito degli esiti delle prove pilota e in particolare in funzione dei prodotti di degradazione derivanti dalla dealogenazione riduttiva dei composti clorurati che si dovessero osservare nei piezometri di controllo", la ricorrente avrebbe indicato che "Sulla base delle evidenze raccolte ad oggi, non sarà necessario pertanto apportare modifiche impiantistiche all'attuale configurazione della barriera idraulica che rimarrà comunque in funzione per tutta la durata degli interventi"; (b) con riferimento alle modalità di verifica degli obiettivi di bonifica al POC, la ricorrente di fatto avrebbe accettato l'indicazione fornita dall'ARPA stessa, proponendo che "Nel caso in cui le concentrazioni misurate puntualmente al POC rispetteranno i target di bonifica alla fine dell'anno di verifica per quegli analiti che evidenziano superamenti delle CSC già a monte del Sito, gli interventi avranno termine e si procederà alla richiesta della certificazione di avvenuta bonifica" e, quindi, riconoscendo che, per il completamento degli interventi di bonifica della falda ed il collaudo finale fosse necessario accertare il rispetto dell'obiettivo di bonifica al POC attraverso valori puntuali (e non ricorrendo quindi a valori medi);

- con nota del 16 marzo 2026, l'ARPA avrebbe reso il proprio contributo tecnico sull'aggiornamento del POB, rilevando che "Ad oggi non vi sono elementi che consentano di esprimere in modo ragionevolmente certo che il test abbia fornito un risultato utile in termini di dimensionamento dell'intervento né di effetti di decontaminazione desiderate e pertanto si chiede alla Parte di effettuare ulteriori approfondimenti sull'utilizzo della tecnologia proposta anche in considerazione dell'entità dell'intervento in progetto. Tali approfondimenti dovranno riguardare la valutazione analitica e comparativa dell'andamento di tutti i parametri che possono essere influenzati dalle iniezioni di prodotto tra i quali ossigeno disciolto, potenziale di ossido riduzione, nitrati, oltre che andamento dei parametri di degradazione come 1-2 dicloroetilene. Tali parametri possono fornire informazioni più chiare sull'eventuale effetto riducente innescato dalle iniezioni e sulla persistenza dello stesso fenomeno";

- in tale parere l'ARPA avrebbe evidenziato altresì il possibile aggiornamento dell'obiettivo di bonifica, rilevando che "Tenendo conto degli esiti aggiornati dei monitoraggi delle acque sotterranee ad oggi disponibili che consentono una migliore, per quanto non esaustiva, definizione del modello concettuale, si ritiene che gli obiettivi di bonifica debbano necessariamente tenere conto, anche eventualmente in continuità con quanto già approvato, di quanto segue:

- in caso di condizioni di inquinamento diffuso, come sostenuto dalla Parte, potranno essere assunti come obiettivo di bonifica (in deroga al rispetto delle CSC al punto di conformità, come individuato ai sensi dell'allegato 1 al titolo V, Parte Quarta del d.lgs. 152/06) valori corrispondenti alle 'concentrazioni di riferimento per la bonifica (CBR)' come disciplinati ai sensi dell'articolo 239 del d.lgs. 152/06 dalla competente Regione Lombardia. Tali valori risultano attualmente in corso di definizione e verranno approvati a breve;

- in caso contrario, ovvero in assenza di una definizione dei valori di inquinamento diffuso di cui sopra, potrà essere accolta la proposta di assumere in corrispondenza del punto di conformità (POC=MW3), un valore di concentrazione inferiore alla media accertata solo nei piezometri MW1 e PZ1 determinata in un periodo di riferimento pari agli ultimi 3 anni di monitoraggio eseguito su base trimestrale";

- anche dal parere dell'ATS sarebbe emerso che: "Dai grafici riportati non sembra del tutto chiara l'efficacia delle iniezioni effettuate per la riduzione dei contaminanti di interesse. Non sono inoltre presenti considerazioni approfondite sulle condizioni idro-chimiche e biologiche dell'acquifero a seguito dell'intervento";

- in data 13 aprile 2026, la Regione Lombardia avrebbe rilasciato il nulla-osta all'avvio dell'attività con prescrizioni, rimettendo in particolare "alla Società la facoltà, nel rispetto delle prescrizioni dei pareri sopra richiamati, di ripetere il test pilota, sottoponendo i risultati a una nuova valutazione da parte degli Enti, oppure di procedere direttamente con le attività full scale, comprensive dei monitoraggi previsti, fornendo una valutazione dei risultati al termine del primo anno, quale approfondimento rispetto all'efficacia dell'intervento in termini di dimensionamento e di effetto di decontaminazione. A tal proposito, in merito alla prescrizione di ARPA di operare sotto 'copertura di barriera idraulica' per contenere eventuali prodotti di degradazione, che secondo quanto riportato dalla Società nel documento in oggetto risulterebbe superata dal fatto che i prodotti di degradazione sono assenti o presenti solo in tracce non significative nei piezometri di controllo, si rimandano le valutazioni a valle degli approfondimenti richiesti... Si precisa che, per quanto riguarda gli obiettivi di bonifica per i contaminanti che superano le CSC nei piezometri di monte sarà possibile utilizzare la media dei valori riscontrati nei piezometri MW1 e PZ1 determinata in un periodo di riferimento pari agli ultimi 3 anni di monitoraggio eseguito su base trimestrale, come indicato da ARPA".

Su tali premesse, la difesa dell'ARPA ha eccepito l'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo. Ciò, in quanto sia il decreto di Regione Lombardia n. 4090 del 12 marzo 2024, sia i pareri di ARPA e di ATS in esso richiamati, sarebbero stati superati, per quanto attiene alle prescrizioni de quibus, dal decreto regionale n. 9169 del 17 giugno 2024 e dai pareri di ARPA e ATS del maggio 2024.

Lo stesso patrocinio ha, inoltre, eccepito la inammissibilità per carenza di interesse dei motivi aggiunti di ricorso, dal momento che, nel rilasciare, in data 13 aprile 2026, il nulla-osta all'avvio dell'attività sull'aggiornamento del POB a valle dei test pilota della falda, la Regione Lombardia avrebbe modificato le prescrizioni abilitative. Da un lato, infatti, la Regione avrebbe rinviato ogni valutazione in merito alla necessità di operare sotto "copertura di barriera idraulica" all'esito dei nuovi approfondimenti richiesti alla ricorrente; e, dall'altro, la ricorrente stessa, nel progetto di aggiornamento del POB avrebbe riconosciuto espressamente la necessità di accertare il rispetto dell'obiettivo di bonifica al POC attraverso valori istantanei e puntuali (e non valori medi), con ciò mostrando di condividere le valutazioni dell'Agenzia.

Infine, la difesa dell'ARPA ha controdedotto nel merito alle censure avversarie, richiamando anche un precedente giurisprudenziale specifico, ove è stato affermato che "l'autorità amministrativa, nei casi di inquinamento ambientale, dovendo risolvere questioni tecniche di particolare complessità, consistenti in valutazioni sottese ai provvedimenti in materia di MISE, caratterizzazione e bonifica, dispone - nell'individuare le soluzioni applicabili - di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo nel caso di risultati abnormi o, comunque, manifestamente illogici" (così, la sentenza del T.A.R. Lombardia, Milano, 10 giugno 2022, n. 1352, pronunciata sul ricorso presentato dalla Brenntag s.p.a. contro la già citata ordinanza del 7 luglio 2017, adottata ex art. 244 TUA dalla Città metropolitana di Milano). Per il resto, il patrocinio medesimo ha rimarcato come le prescrizioni dettate dall'ARPA Lombardia sarebbero tutt'altro che abnormi o manifestamente illogiche, rappresentando piuttosto il frutto di valutazioni tecniche puntuali del progetto coerenti con gli obiettivi di bonifica del SIR.

Inoltre, quanto alla prescrizione relativa alla barriera idraulica, la difesa dell'ARPA ha ribadito l'insussistenza, in capo alla ricorrente, di un interesse concreto ed attuale a dolersi della richiesta dell'Agenzia di operare sotto "copertura di barriera idraulica", dal momento che, con il nulla-osta del 13 aprile 2026, la Regione Lombardia avrebbe rimesso alla Brenntag la decisione "di ripetere il test pilota, sottoponendo i risultati a una nuova valutazione da parte degli Enti, oppure di procedere direttamente con le attività full scale, comprensive dei monitoraggi previsti, fornendo una valutazione dei risultati al termine del primo anno", stabilendo che "in merito alla prescrizione di ARPA di operare sotto 'copertura di barriera idraulica' per contenere eventuali prodotti di degradazione, ... si rimandano le valutazioni a valle degli approfondimenti richiesti". Ad oggi, dunque, non sussisterebbe alcun obbligo per la società di operare sotto la copertura della barriera idraulica e, conseguentemente, nessun beneficio trarrebbe la ricorrente dall'annullamento in parte qua dei pareri di ARPA del 1° marzo 2024 e del 14 maggio 2024.

Le doglianze svolte al riguardo sarebbero, comunque, infondate, poiché la richiesta dell'Agenzia di operare sotto copertura idraulica sarebbe del tutto ragionevole, dal momento che dall'intervento di riduzione chimica in sito e di biorisanamento anaerobico potenziato potrebbero essere generati sottoprodotti di scarto dei composti clorurati, quali il cloruro di vinile, che, ove non intercettati da barriera idraulica, andrebbero a contaminare ulteriormente la falda.

Sarebbe, pertanto, ragionevole oltreché logica ed improntata al principio di precauzione la richiesta dell'Agenzia di operare sotto "copertura di barriera idraulica", al fine di garantire il contenimento dei prodotti di degradazione dei composti clorurati. La previsione sarebbe, altresì, proporzionata, dal momento che non si sarebbe in presenza di un obbligo attuale ma rimesso all'esito del test pilota "e in particolare in funzione dei prodotti di degradazione derivanti dalla dealogenazione riduttiva dei composti clorurati che si dovessero osservare nei piezometri di controllo". In concreto, il patrocinio medesimo ha rivelato come tale test non sarebbe stato ritenuto rappresentativo dagli enti tecnici e la Regione, con il nulla-osta del 13 aprile 2026, allo stato non impugnato, avrebbe espressamente chiesto alla ricorrente di svolgere ulteriori approfondimenti, rimettendo ogni valutazione sulla copertura di barriera idraulica a valle degli stessi.

Pertanto, ad oggi, l'attivazione della barriera idraulica rimarrebbe una ipotesi del tutto eventuale.

In ogni caso, si è osservato come spetterebbe alla società proponente, tenuta alla bonifica, individuare una configurazione che garantisca sia la "copertura di barriera idraulica", sia l'efficacia della tecnologia di bonifica proposta.

Inammissibili ed infondate sarebbero, poi, le contestazioni sollevate dalla ricorrente nei confronti della prescrizione relativa alla richiesta dell'ARPA di verificare "per quanto concerne il collaudo della matrice acque sotterranee, in corrispondenza del piezometro MW3 il rispetto degli obiettivi di bonifica in ciascuna campagna per 1 anno (campagne bimestrali) e non considerando il valore medio annuale come proposto". E ciò atteso che la ricorrente, nel trasmettere, in data 8 gennaio 2026 l'"Aggiornamento progetto operativo di bonifica a valle dei test pilota ISCR/ERD", avrebbe pienamente aderito alla prescrizione abilitativa in esame: nel paragrafo "5.2 Completamento degli interventi di bonifica della falda e collaudo finale", la s.p.a. Brenntag avrebbe infatti previsto che "Per le acque sotterranee si riprende quanto già esposto al cap. 2, ovvero si procederà a verificare l'accettabilità delle concentrazioni al POC [...]".

Nel merito, le contestazioni sollevate sarebbero in ogni caso manifestamente infondate, atteso che, ai sensi dell'allegato 1 alla parte IV, titolo V del d.lgs. 152/2006: "Di fondamentale importanza è la scelta del punto di conformità (soprattutto quello per le acque sotterranee) e del livello di rischio accettabile sia per le sostanze cancerogene che non-cancerogene.

- punto di conformità per le acque sotterranee

Il punto di conformità per le acque sotterranee rappresenta il punto a valle idrogeologico della sorgente al quale deve essere garantito il ripristino dello stato originale (ecologico, chimico e/o quantitativo) del corpo idrico sotterraneo, onde consentire tutti i suoi usi potenziali, secondo quanto previsto nella parte terza (in particolare articolo 76) e nella parte sesta del presente decreto (in particolare articolo 300). Pertanto, in attuazione del principio generale di precauzione, il punto di conformità deve essere di norma fissato non oltre i confini del sito contaminato oggetto di bonifica e la relativa CSR per ciascun contaminante deve essere fissata equivalente alle CSC di cui all'Allegato 5 della parte quarta del presente decreto. Valori superiori possono essere ammissibili solo in caso di fondo naturale più elevato o di modifiche allo stato originario dovute all'inquinamento diffuso, ove accertati o validati dalla Autorità pubblica competente, o in caso di specifici minori obiettivi di qualità per il corpo idrico sotterraneo o per altri corpi idrici recettori, ove stabiliti e indicati dall'Autorità pubblica competente, comunque compatibilmente con l'assenza di rischio igienico-sanitario per eventuali altri recettori a valle. [...]".

Nella specie, la ricorrente avrebbe richiesto di verificare gli obiettivi di bonifica delle acque sotterranee al POC (piezometro MW3) confrontando le medie delle concentrazioni a monte idrogeologico e le medie delle concentrazioni a valle, mentre l'ARPA, previo confronto con l'ISPRA, avrebbe confermato la necessità di verificare il rispetto degli obiettivi di bonifica al POC (MW3) in ciascuna campagna bimestrale per un anno, attraverso valori puntuali in luogo della media aritmetica proposta dalla società. In tal senso, ha aggiunto il patrocinio medesimo, come per ogni procedimento di bonifica la conformità agli obiettivi di bonifica verrebbe verificata sui singoli campioni istantanei prelevati nelle matrici ambientali, per cui, se un valore puntuale supera il valore indicato come obiettivo di bonifica, il punto specifico non sarebbe conforme. Invero, come rappresentato dall'ARPA durante l'incontro tecnico del 6 maggio 2024, occorrerebbe tener distinto l'obiettivo di bonifica da raggiungere al POC (MW3) - che, nel caso di specie, sarebbe stato individuato, in ragione della presenza di una contaminazione già nei piezometri di monte del sito, nella media dei valori dei piezometri di monte in ingresso al sito - da quelli che sono gli indicatori degli inquinanti all'interno del sito, rappresentati dai valori puntuali delle concentrazioni rilevate nelle singole campagne.

La richiesta dell'ARPA sarebbe, pertanto, esente da profili di illogicità e risulterebbe senz'altro proporzionata rispetto all'obiettivo di garantire l'effettività della bonifica delle acque sotterranee, tenuto anche conto che, sin dal tavolo tecnico del 6 maggio 2024, l'ARPA avrebbe assunto una posizione di apertura rispetto alla ricorrente, prevedendo la possibilità che eventuali valori anomali sarebbero stati valutati con riferimento alla specifica criticità rilevata, prevedendo, se necessario, campionamenti ulteriori al fine di evitare la loro incidenza negativa sulla certificazione di avvenuta bonifica.

6.3. La ricorrente ha insistito sulle proprie conclusioni, rilevando come i temi oggetto del presente giudizio non sarebbero stati incisi dalle sopravvenienze in quanto:

- permarrebbe l'incertezza sia in ordine all'impatto della prescrizione attinente alla possibile estensione della barriera idraulica sia in ordine alla rivalutazione degli obiettivi di bonifica;

- la Regione Lombardia con il provvedimento impugnato con motivi aggiunti avrebbe operato una "sostituzione parziale" delle prescrizioni che non escluderebbe né supererebbe i profili di illegittimità e gli oneri connessi alle originarie prescrizioni, soltanto limitandone marginalmente e in parte la portata, in disparte l'attuale pendenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento sopravvenuto che priverebbe di pregio l'eccezione di improcedibilità sollevata da parte resistente;

- nella denegata ipotesi in cui l'adito Tribunale ritenesse venuto meno l'interesse all'impugnativa, ciò potrebbe valere soltanto per i provvedimenti gravati con l'originario ricorso introduttivo e non per quelli censurati con i motivi aggiunti, se ed in quanto le prescrizioni originariamente gravate si ritenessero da questi ultimi integralmente superate.

6.4. La difesa dell'ARPA ha insistito per la declaratoria di inammissibilità per difetto d'interesse anche del ricorso per motivi aggiunti, sia originaria (quanto alle contestazioni mosse alla prescrizione di cui al "Punto 2"); sia, comunque, sopravvenuta (quanto alle contestazioni mosse alle previsioni di cui al "Punto 2" e al "Punto 3"). Sotto il primo profilo, si ribadisce come la ricorrente non avesse alcun interesse a dolersi, con i motivi aggiunti di ricorso, della previsione di cui al "Punto 2", considerato come la possibilità di un'estensione della barriera idraulica rappresentasse una eventualità meramente ipotetica, da valutarsi all'esito della fase pilota. La stessa non avrebbe integrato, pertanto, una prescrizione cogente e sarebbe stata attualmente priva di carattere lesivo. Quanto alla carenza di interesse sopravvenuta, viene ribadito come la ricorrente, con riferimento alla componente falda, a valle del test pilota avrebbe presentato un documento di aggiornamento al POB (ISCR/ERD), nell'ambito del quale avrebbe riconosciuto espressamente la necessità di accertare il rispetto dell'obiettivo di bonifica al POC attraverso valori istantanei e puntuali (e non valori medi), con ciò mostrando di condividere le valutazioni dell'Agenzia.

7. All'udienza pubblica del 26 maggio 2026, presenti l'Avv. F. Rigo per la parte ricorrente, l'Avv. A. Farite, in sostituzione dell'Avv. A. Zimmitti, per la Regione Lombardia e l'Avv. F. Trolli per l'ARPA, la causa è stata trattenuta in decisione.

8. Preliminarmente, sulla eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d'interesse, in ragione della eliminazione delle prescrizioni originariamente impugnate, contenute nel decreto n. 4090, del 12 marzo 2024, essendo state le stesse sostituite dalle nuove prescrizioni, recate dal decreto n. 9169, del 17 giugno 2024, il Collegio osserva quanto segue.

L'eccezione è fondata.

Il decreto del 17 giugno 2024, nella parte concernente le prescrizioni oggetto d'impugnazione con il ricorso introduttivo, è stato modificato all'esito di una rinnovata istruttoria, che ha comportato il riesame di dati di fatto e la loro rivalutazione alla luce della disciplina applicabile e degli altri elementi ritenuti rilevanti.

In tale contesto, in base all'orientamento consolidato della giurisprudenza, l'adozione di un nuovo atto, quando non è meramente confermativo di un provvedimento precedente già oggetto di impugnazione ma costituisce (nuovo) esercizio di potere, comporta la pronuncia d'improcedibilità del giudizio in corso per sopravvenuta carenza di interesse, trasferendosi l'interesse del ricorrente dall'annullamento dell'atto impugnato sostituito dal nuovo provvedimento all'annullamento di quest'ultimo (cfr. C.d.S., III, 28 maggio 2025, n. 4668). E ciò, non già perché satisfattorio ma per ragioni opposte: «ove esso rimanga non gravato, ovvero il gravame articolato nei confronti di detto atto sia inammissibile, l'impugnante non avrebbe alcun interesse a che il mezzo proposto nei confronti dell'atto "confermato" sia deciso, e financo accolto: l'assetto di interessi resterebbe disciplinato dal "secondo" provvedimento, parimenti lesivo, ma ormai immodificabile, ed egli non ricaverebbe alcun giovamento dall'annullamento del "primo", con correlativo spreco di attività giurisdizionale» (così, da ultimo, C.d.S., V, 30 luglio 2026, n. 6145; nonché, T.A.R. Lombardia, Milano, V, 22 aprile 2026, n. 1859).

Nella specie, non v'è dubbio che il decreto del 17 giugno 2024, n. 9169, abbia modificato, in parte qua, su impulso della stessa ricorrente, il precedente decreto del 12 marzo 2024, n. 4090, sulla base di una rinnovata istruttoria (che ha potuto contare sugli apporti, non soltanto della ricorrente, ma anche dell'ARPA Lombardia Dipartimento di Milano e dell'ATS della Città metropolitana di Milano) e, dunque, di una rinnovata valutazione degli interessi in gioco.

Non è, pertanto, ravvisabile alcun interesse dell'esponente all'annullamento delle prescrizioni contenute nel decreto n. 4090 del 12 marzo 2024 e modificate tramite il decreto n. 9169 del 17 giugno 2024, essendosi tale interesse trasferito sull'annullamento del nuovo decreto.

Ne consegue, quindi, la improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza d'interesse.

9. Sulla restante eccezione di improcedibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto d'interesse, sollevata da parte delle intimate Amministrazioni in ragione del sopravvenuto nulla-osta (n.o.) regionale del 13 aprile 2026, il Collegio ritiene di soprassedere al relativo esame, anche in ragione della pendenza dei termini d'impugnazione del n.o. predetto, preferendo respingere il ricorso nel merito, in applicazione dell'ormai consolidato principio della "ragione più liquida", corollario del principio di economia processuale (su cui cfr. C.d.S., Ad. plen., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché, Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, e C.d.S., VI, 19 gennaio 2022, n. 339).

9.1. In tal senso, è utile in premessa rammentare come, secondo le definizioni fornite dall'art. 240 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (TUA), la bonifica sia "l'insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR)". Sul punto è, inoltre, di rilievo la previsione contenuta nell'allegato 3 (sui "Criteri generali per la selezione e l'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza ... nonché per l'individuazione delle migliori tecniche d'intervento a costi sopportabili") al titolo V della parte IV del TUA, ove si delinea non tanto la nozione di bonifica ma la sua finalità, stabilendosi che: "La bonifica di un sito inquinato è finalizzata ad eliminare l'inquinamento delle matrici ambientali o a ricondurre le concentrazioni delle sostanze inquinanti in suolo, sottosuolo, acque sotterranee e superficiali, entro i valori soglia di contaminazione (CSC) stabiliti per la destinazione d'uso prevista o ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR) definiti in base ad una metodologia di Analisi di Rischio condotta per il sito specifico sulla base dei criteri indicati nell'Allegato I".

Tra i principi generali in tema di tutela dell'ambiente, «adottati in attuazione degli articoli 2, 3, 9, 32, 41, 42, 44, 117, commi 1 e 3 della Costituzione e nel rispetto degli obblighi internazionali e del diritto comunitario» (così, l'art. 3-bis, comma 1, del TUA), preme richiamare qui il "Principio dell'azione ambientale", per il quale: «La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché al principio "chi inquina paga" che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale» (così, l'art. 3-ter del TUA).

E, a seguire, il "Principio dello sviluppo sostenibile", di cui all'art. 3-quater, per il quale:

«1. Ogni attività umana giuridicamente rilevante ai sensi del presente codice deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future.

2. Anche l'attività della pubblica amministrazione deve essere finalizzata a consentire la migliore attuazione possibile del principio dello sviluppo sostenibile, per cui nell'ambito della scelta comparativa di interessi pubblici e privati connotata da discrezionalità gli interessi alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale devono essere oggetto di prioritaria considerazione.

3. Data la complessità delle relazioni e delle interferenze tra natura e attività umane, il principio dello sviluppo sostenibile deve consentire di individuare un equilibrato rapporto, nell'ambito delle risorse ereditate, tra quelle da risparmiare e quelle da trasmettere, affinché nell'ambito delle dinamiche della produzione e del consumo si inserisca altresì il principio di solidarietà per salvaguardare e per migliorare la qualità dell'ambiente anche futuro.

4. La risoluzione delle questioni che involgono aspetti ambientali deve essere cercata e trovata nella prospettiva di garanzia dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare il corretto funzionamento e l'evoluzione degli ecosistemi naturali dalle modificazioni negative che possono essere prodotte dalle attività umane».

9.2. Sulla base di tali premesse, il Collegio ritiene infondate le censure svolte nel ricorso per motivi aggiunti.

Invero, quanto alla dedotta violazione e/o falsa applicazione degli artt. 3-quater e 242 d.lgs. n. 152/2006 e dell'allegato 3 alla parte IV del medesimo d.lgs., risulta da quanto allegato e documentato in atti di causa da parte della Regione Lombardia e dell'ARPA come le contestate prescrizioni siano state adottate all'esito di un adeguato approfondimento da parte dell'Amministrazione, condotto garantendo la partecipazione della diretta interessata e degli interlocutori istituzionali e valutando l'attendibilità sul piano tecnico-scientifico delle osservazioni mosse da parte ricorrente alle precedenti prescrizioni.

Si tratta, invero, di prescrizioni che risultano pienamente rispondenti al principio di precauzione, ritraibile dagli articoli sopra citati (oltreché dagli artt. 191, § 2, TFUE, e 301 del TUA), che rappresenta, come noto, uno dei principi cardine in materia ambientale.

Per esso, in particolare, l'Autorità competente è legittimata ad adottare misure di tutela anche quando il rischio per l'ambiente o la salute non sia ancora pienamente accertato sul piano tecnico-scientifico, purché vi siano elementi attendibili che facciano presumere un possibile danno grave o irreversibile (cfr., ex multis, C.d.S., IV, 16 febbraio 2024, n. 1568, per cui «Il principio di precauzione consiste, come noto, in un criterio di gestione del rischio in condizioni di incertezza scientifica. Esso risponde, dunque, alla necessità di fronteggiare e/o gestire i c.d. "rischi incerti".

Muovendo da tale preliminare considerazione, è possibile coglierne il principale tratto distintivo rispetto all'idea di "prevenzione". Mentre, infatti, la prevenzione può entrare in gioco solo a fronte di "rischi certi", ossia in presenza "di rischi scientificamente accertati e dimostrabili, ovverosia in presenza di rischi noti, misurabili e controllabili", la precauzione, al contrario, trova il proprio campo di applicazione allorché un determinato rischio risulti ancora caratterizzato da margini più o meno ampi di incertezza scientifica circa le sue cause o i suoi effetti. Il fondamento concettuale della logica precauzionale può essere ricondotto al principio del cosiddetto maximin, in base al quale, quando si tratta di assumere una decisione in condizioni di incertezza, le scelte devono essere valutate tenendo conto del peggior scenario possibile in termini di possibili conseguenze.

Ne discende che, in nome dell'idea di precauzione, l'intervento preventivo non può attendere l'inconfutabile prova scientifica degli effetti dannosi, ma deve essere predisposto sulla base di attendibili valutazioni di semplice possibilità/probabilità del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche "attualmente" e "progressivamente" disponibili. Grazie all'elaborazione della giurisprudenza euro-unitaria, il principio di precauzione ha trovato una esplicita qualificazione giuridica quale "principio generale del diritto comunitario" [...]»).

Nella specie, le prescrizioni adottate con il decreto del 17 giugno 2024, n. 9169, risultano, in base al loro tenore, come sopra riportato, oltreché alla luce delle ampie e convincenti difese svolte da parte della Regione e dell'ARPA, cui si rinvia per rispetto del dovere di sinteticità (su cui cfr., da ultimo, C.d.S., II, 27 maggio 2026, n. 4289), pienamente coerenti con il predetto principio di precauzione e rispettose delle norme sopra citate.

Pertanto, il decreto regionale risulta, in parte qua, anche immune dai suesposti profili di eccesso di potere. Invero, le censure di eccesso di potere per violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità, nonché per illogicità, ingiustizia manifesta e contraddittorietà risultano, prima ancora che inammissibili (in quanto in gran parte volte ad ottenere un sindacato sostitutivo su profili afferenti il merito delle valutazioni della p.a., riservato in via esclusiva all'Amministrazione stessa) infondate, poiché le prescrizioni contro cui le stesse si dirigono, nella misura in cui appaiono, come già visto, coerenti con il succitato principio di precauzione, oltreché adeguatamente istruite e motivate, le stesse si sottraggono alle predette censure, non rivelando alcun esercizio scorretto della discrezionalità amministrativa (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 12 febbraio 2026, n. 700).

In tal senso va, più in generale, rammentato come, secondo costante orientamento giurisprudenziale, l'Autorità amministrativa, nei casi di inquinamento ambientale, dovendo risolvere questioni tecniche di particolare complessità, consistenti in valutazioni sottese ai provvedimenti in materia di MISE, caratterizzazione e bonifica, disponga, nell'individuare le soluzioni applicabili, di una discrezionalità molto ampia, sindacabile in sede giurisdizionale solo in caso di risultati - qui tutt'altro che allegati e documentati - abnormi o, comunque, manifestamente illogici (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, III, 10 giugno 2022, n. 1352).

10. Conclusivamente, quindi, il ricorso introduttivo risulta improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, mentre quello per motivi aggiunti va respinto.

11. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, C.d.S., II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

12. Le spese possono essere nondimeno compensate, in ragione della peculiarità delle questioni sollevate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, dichiara improcedibile il primo e respinge i secondi.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.