Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Sezione V-quater
Sentenza 26 agosto 2026, n. 14367
Presidente: Savoia - Estensore: Pavia
FATTO E DIRITTO
1. Il 14 aprile 2023 la ricorrente ha proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica avverso tutti gli atti della procedura volta alla realizzazione di un impianto tecnologico di radiotelecomunicazione. L'impugnazione è stata successivamente trasposta in sede giurisdizionale con atto depositato il 7 luglio 2023
2. Nei termini di rito si sono costituite le amministrazioni resistenti e la società PTI Italia s.r.l. è intervenuta ad oppone[n]dum nel processo, eccependo, tra l'altro, l'irricevibilità dell'impugnazione e la sua inammissibilità sia per la mancanza della prova della notifica del ricorso al Ministero delle imprese e del made in Italy sia per difetto di interesse.
3. All'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del 10 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.
4. Il Collegio reputa fondata e dirimente l'eccezione di irricevibilità del ricorso straordinario al Capo dello Stato perché proposto tardivamente.
Come noto, ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. 1199/1971 sancisce che «Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza».
Ebbene, sul punto la giurisprudenza ha chiarito che «Il termine per proporre ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al P.d.R. avverso titoli edilizi decorre dall'inizio dei lavori, qualora si contesti l'an dell'edificazione, in quanto già da quel momento si costituisce la piena conoscenza della realizzazione dell'opera e dalla data di completamento dei lavori, o comunque da quando si rende palese l'esatta dimensione, consistenza e finalità del manufatto, qualora si contesti il quomodo dell'edificazione o le modalità di realizzazione dell'opera» (ex multis C.d.S., Sez. VI, 7 febbraio 2025, n. 953».
Tanto premesso, dall'esame delle censure in esame appare chiaro che la ricorrente non co[n]testa le modalità di realizzazione della stazione radio base ma la sua stessa costruzione sicché il ricorso è stato tardivamente proposto.
Si evidenzia, in particolare, che non solo le doglianze contestano proprio la realizzazione dell'opera ma, nella propria memoria di replica del 19 giugno 2026, la ricorrente afferma espressamente che «Si ha la ragionevole certezza che, ove tale doverosa ponderazione degli interessi in gioco fosse state eseguita dalle amministrazioni coinvolte, l'infrastruttura ben avrebbe potuto essere collocata in una posizione diversa, idonea comunque a servire l'abitato e le aree circostanti. Valutazioni in tal senso e ponderazione degli interessi in gioco sono state del tutto omesse dalle amministrazioni variamente coinvolte nel procedimento», a dimostrazione del fatto che ella non co[n]testa la modalità di realizzazione dell'opera ma la sua stessa costruzione.
Tanto premesso, al Collegio non resta che accertare la tardività del ricorso, posto che, anche avendo a riferimento le scansioni temporali indicate dalla stessa ricorrente (che sono maggiormente favorevoli rispetto a quelle dichiarate dall'amministrazione e comprovate dagli atti depositati), si evince che ella sapeva che i lavori sarebbero iniziati il 2 novembre 2022 e che sarebbero terminati il 12 dicembre 2022, sicché, a prescindere dall'effettiva data di conclusione delle attività, ella avrebbe dovuto proporre il ricorso straordinario entro il 2 marzo 2023.
Ebbene, poiché la stessa ricorrente ha pacificamente ammesso di aver provveduto a notificare il ricorso straordinario al Capo dello Stato in data 11 aprile 2023 l'impugnazione è tardiva, con conseguente irricevibilità anche della sua trasposizione in sede giurisdizionale.
Né è possibile sostenere che la ricorrente non co[n]testa l'an della realizzazione ma il fatto che ella avrebbe «visto erigere l'altissima torre metallica, a poca distanza dal muro di cinta della propria abitazione, in linea d'aria verso il mare», posto che anche se corrispondesse al vero che le caratteristiche dell'opera non sarebbero evincibili dalla cartellonistica di cantiere ella avrebbe potuto avere contezza della struttura mediante un semplice accesso documentale.
In proposito, occorre anche specificare che, per la "piena conoscenza" dei provvedimenti che riguardano le opere edilizie realizzate da terzi, non è necessario avere la conoscenza integrale degli stessi ma è sufficiente anche solo la percezione dell'esistenza di aspetti che rendano evidente la lesività della propria sfera giuridica.
Inoltre, proprio la vicinitas di un soggetto rispetto all'area e alle opere edilizie contestate, oltre ad incidere sulla legittimazione ad agire, induce infatti a ritenere che lo stesso abbia potuto avere più facilmente conoscenza della loro entità anche prima della conclusione dei lavori.
Del resto, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che quando l'attività edilizia in atto appare illegittima, il vicino ha l'obbligo di attivarsi prontamente con l'istituto dell'accesso agli atti e, in tali casi, il tardivo esercizio del diritto di accesso è inidoneo a procrastinare il dies a quo di decorrenza del termine d'impugnativa, in quanto lesivo del principio di stabilità dei rapporti giuridici e di tutela dell'affidamento dei soggetti titolari dell'autorizzazione (cfr. C.d.S., Sez. VI, 13 agosto 2020, n. 5034).
Detto altrimenti, proprio per tutelare tali interessi, la giurisprudenza ha sancito che quando un soggetto si rende conto di una possibile lesione della sua sfera giuridica derivate dalla realizzazione di un'opera esso è onerato alla presentazione di un'istanza di accesso e che la richiesta non è comunque idonea ex se a far differire i termini di proposizione del ricorso (cfr. C.d.S., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075), principio questo che vale a maggior ragione nel caso di specie in cui si contesta la realizzazione di un'opera di pubblica utilità.
Infine, il Collegio ritiene di dover respingere l'istanza istruttoria della ricorrente, con cui è stato chiesto di «ordinare alla Società titolare dell'impianto l'esibizione della bolla di accompagnamento del palo metallico, prodotto dalla SITES Srl, che necessariamente è stata emessa a corredo del trasporto».
La richiesta si fonda, infatti, sull'erroneo presupposto secondo cui il termine per impugnare decorrerebbe dall'installazione del palo mentre, come visto, esso inizia a decorrere con l'avvio dei lavori.
5. Per quanto sopra esposto il ricorso deve essere dichiarato irricevibile perché tardivo.
6. In virtù della natura della presente decisione, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.