Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Brescia, Sezione II
Sentenza 24 agosto 2026, n. 1174
Presidente: Pedron - Estensore: Marchiò
FATTO E DIRITTO
Il ricorso introduttivo
1. La Federazione Nazionale Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e gli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Lombardia contestano i requisiti di partecipazione alla procedura selettiva indetta dall'Agenzia della Tutela della Salute di [omissis] per il conferimento dell'incarico di dirigente supplente della Struttura Complessa "Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente", previsti nel relativo avviso pubblico.
2. Più precisamente, i ricorrenti, quali soggetti rappresentativi dei medici chirurghi e degli odontoiatri, affermano di essere legittimati ad agire per la tutela degli interessi unitari della categoria, e censurano l'ammissione alla procedura selettiva sopra descritta dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica. Questo perché la Struttura Complessa svolgerebbe importanti funzioni di prevenzione sanitaria e tutela della salute pubblica.
3. Tale Struttura Complessa, infatti, avrebbe un ruolo primario nel governo delle strutture sanitarie, nel controllo del territorio e nella protezione della popolazione residente, assicurando la piena attuazione dei livelli essenziali di assistenza, il controllo degli ambienti di vita, nonché la gestione del sistema delle emergenze della sanità pubblica.
Della Struttura Complessa fanno parte le due Strutture Semplici Igiene e Sicurezza dell'Abitato e Igiene del Territorio, con funzioni in materia di igiene, anche con riferimento all'impatto ambientale, al monitoraggio di siti contaminati e al controllo delle strutture sanitarie e sociosanitarie del territorio di competenza.
4. Con la deliberazione n. [omissis] del [omissis] è stata indetta una procedura selettiva per l'attribuzione di un incarico di supplenza della durata pari all'aspettativa concessa al titolare dell'incarico (in aspettativa dal 2021), salvo rientro anticipato.
5. Alla procedura selettiva sono ammessi i dirigenti medici nella disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e i dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica.
6. Per i dirigenti medici è richiesta un'anzianità minima di 7 anni nella qualifica di dirigente medico, di cui 5 nella disciplina specialistica Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica o equipollenti se in possesso della specializzazione nella medesima disciplina, o un'anzianità di servizio di dieci anni nella medesima disciplina.
Nel caso dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione di ostetrica è richiesta l'anzianità minima di 5 anni nella qualifica di dirigente in enti del Servizio Sanitario Nazionale.
7. Alla precedente procedura di selezione, che era stata indetta nel 2022, la partecipazione dei dirigenti delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica non era prevista.
8. Le censure articolate nel ricorso possono essere così sintetizzate:
a) i requisiti sopra descritti sarebbero illegittimi nella parte in cui ammettono la partecipazione di canditati privi delle necessarie competenze tecnico-scientifiche indispensabili per svolgere adeguatamente l'incarico oggetto della procedura di selezione.
Le competenze professionali proprie del ruolo unico dei dirigenti delle professioni sanitarie sarebbero eterogenee e disomogenee rispetto alla materia di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica e alle competenze della Struttura Complessa "Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente".
Tra le funzioni della Struttura Complessa in questione nessuna sembrerebbe riconducibile alle competenze proprie delle professioni sanitarie di cui alla l. 251 del 2000.
La coerenza tra le competenze del dirigente preposto e l'ambito funzionale della struttura rappresenterebbe un presidio imprescindibile, in attuazione sia del principio di buon andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 Cost. sia della tutela del diritto alla salute di cui all'art. 32 Cost.
Non sarebbe chiara né oggetto di motivazione la congruenza delle competenze del dirigente appartenente al ruolo unico delle professioni sanitarie rispetto alle competenze tecnico-scientifiche indispensabili per svolgere il ruolo di cui alla procedura selettiva in questione.
Non sarebbe, neppure, stato stabilito alcun particolare requisito di specializzazione nel caso degli appartenenti al ruolo unico di dirigente delle professioni sanitarie, mentre nel caso dei dirigenti medici è indicata la specializzazione in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
Vi sarebbe, pertanto, un'evidente disparità di trattamento, tale da rendere manifesto il difetto di ragionevolezza della scelta amministrativa.
Inoltre, l'Amministrazione avrebbe considerato equivalenti profili radicalmente diversi. In particolare, nel caso dei dirigenti delle professioni sanitarie e avrebbe anche ritenuto equipollenti i vari profili del ruolo unico dei dirigenti delle professioni sanitarie a quello del medico specialista in Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica.
In tal modo non sarebbe stata considerata la disciplina primaria in materia di specializzazioni ed equipollenze.
La palese illogicità sottesa al quadro sopra delineato sarebbe confermata anche considerando che la posizione di dirigente della Struttura Complesso di cui all'avviso pubblico impugnato potrebbe essere ricoperta da un dirigente ostetrico o fisioterapista, ma non da un medico specialista in ginecologia e ostetricia o in medicina fisica e riabilitativa.
Inoltre, la scelta di ammettere anche i dirigenti delle professioni sanitarie non sarebbe coerente con le precedenti determinazioni dell'ATS di [omissis] che alla precedente procedura selettiva aveva ammesso solo dirigenti medici con specializzazione nella disciplina Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica;
b) sarebbe poi illegittima la partecipazione di dirigenti delle professioni sanitarie privi di alcuna specializzazione alla procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di una Struttura Complessa.
Questa previsione si porrebbe in palese violazione con la disciplina in materia di attribuzione degli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario di cui al d.P.R. 484 del 1997 e decreti ministeriali di attuazione.
Il d.P.R. 484 del 1997 limiterebbe l'accesso al secondo livello dirigenziale alle sole categorie professionali di medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi, e dunque escluderebbe i professionisti sanitari di cui alla l. 251 del 2000.
L'esclusione delle professioni sanitarie dal perimetro applicativo del d.P.R. 484 del 1997 sarebbe frutto di una precisa scelta legislativa, e in assenza di un intervento del legislatore statale i dirigenti delle stesse non potrebbero accedere alla dirigenza sanitaria di secondo livello.
Anche la successiva disciplina regionale ometterebbe di menzionare i dirigenti delle professioni sanitarie tra le categorie qualificate per assumere incarichi dirigenziali di strutture complesse.
La differenziazione tra dirigenti medici, dirigenza del ruolo sanitario e dirigenti delle professioni sanitarie risulterebbe poi coerente con altre scelte operate dal legislatore statale in altre materie.
In assenza di una disciplina statale primaria sarebbe preclusa la partecipazione dei dirigenti del ruolo sanitario alle procedure di selezione per gli incarichi dirigenziali di secondo livello e di direzione delle strutture complesse, salvo che per la direzione dei servizi specificamente dedicati ai relativi ambiti professionali.
Sarebbe stata svuotata di significato la distinzione, tracciata dalla legislazione nazionale, tra dirigenza medica e dirigenza sanitaria non medica;
c) in via subordinata, il bando sarebbe illegittimo nella parte in cui stabilisce un'irragionevole ed arbitraria differenziazione dell'anzianità di servizio tra i dirigenti medici e i dirigenti delle professioni sanitarie.
Per i dirigenti medici è prevista l'anzianità minima di 7 anni nella qualifica di dirigente, di cui 5 nella disciplina specialistica "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica" (o equipollenti), ovvero l'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina sopra menzionata.
Per i dirigenti delle professioni sanitarie, invece, è richiesta l'anzianità minima di 5 anni nella qualifica di dirigente.
Tale differenziazione dell'anzianità di servizio sarebbe in violazione dell'art. 5 d.P.R. 484 del 1997, che stabilisce in modo uniforme, per tutte le categorie professionali, i requisiti minimi di accesso al secondo livello dirigenziale.
Vi sarebbe, poi, una macroscopica disparità di trattamento tra i dirigenti medici specializzati e gli appartenenti alla qualifica unica dei dirigenti delle professioni sanitarie.
Sarebbero considerati più qualificanti i percorsi delle professioni sanitarie rispetto a quello medico specialistico, essendo considerato sufficiente un minor numero di anni di anzianità di servizio per accedere alla selezione nel caso dei dirigenti delle professioni sanitarie.
La scelta operata in tal senso dall'Amministrazione sarebbe tale da disconoscere la distinzione tracciata dalla legislazione nazionale tra dirigenza medica e dirigenza sanitaria non medica ed altererebbe, inoltre, l'assetto ordinamentale dei requisiti di partecipazione volto a garantire che incarichi di particolare delicatezza e complessità siano affidati a professionisti dotati della necessaria preparazione specialistica, in ossequio ai principi di buon andamento e imparzialità dell'Amministrazione e di tutela della salute pubblica.
9. L'ATS di [omissis], costituitasi inizialmente con atto di costituzione meramente formale, in vista della camera di consiglio del [omissis], ha depositato una memoria e dei documenti.
Nella memoria, preliminarmente, è stata rilevata l'assenza del requisito del periculum.
Nel merito il ricorso doveva ritenersi infondato.
Secondo l'ATS, dalla disciplina sia nazionale sia regionale applicabile emergerebbe che i dirigenti delle professioni sanitarie avrebbero pieno titolo ad accedere agli incarichi di struttura complessa, riferendosi anche a loro, senza limiti o riserve sul punto.
10. Invece, le censure relative alla differente anzianità di servizio richiesta ai dirigenti medici rispetto ai dirigenti delle professioni sanitarie sarebbero, secondo l'ATS, non solo infondate, ma anche inammissibili.
I ricorrenti, quali rappresentanti della categoria medica, non sarebbero legittimati a censurare il requisito dell'anzianità di servizio, poiché la categoria rappresentata include sicuramente medici che hanno maturato l'anzianità richiesta e medici che non l'hanno maturata.
In tal caso, pertanto, non verrebbero fatti valere gli interessi dell'intero gruppo rappresentato.
Le censure non terrebbero, comunque, conto del fatto che il medico dipendente del SSN è automaticamente inquadrato nella qualifica dirigenziale, mentre per l'accesso alla dirigenza delle professioni sanitarie, oltre alla laurea specialistica e all'iscrizione all'albo, è necessario aver maturato un'anzianità di servizio di cinque anni nella professionalità oggetto di concorso presso enti del SSN o altre pubbliche amministrazioni.
11. Sarebbe infondata anche la censura di irragionevolezza rispetto alle pregresse determinazioni dell'ATS di [omissis], riferita all'avviso del 2022, essendo tale procedura stata indetta in epoca precedente all'aggiornamento del POAS e alla sottoscrizione del nuovo CCNL.
In ogni caso, il precedente avviso non avrebbe potuto vincolare o limitare le scelte successive dell'ATS [omissis] per l'individuazione del profilo più adeguato allo svolgimento delle attività demandate alla Struttura da coprire.
12. A propria volta i ricorrenti, sempre in vista della camera di consiglio del 15 ottobre 2025, hanno depositato una memoria nella quale hanno replicato alle difese dell'ATS [omissis], ribadendo la fondatezza del ricorso.
13. Alla camera di consiglio del 15 ottobre 2025 la causa è stata discussa e passata in decisione ai soli fini cautelari.
14. All'esito è intervenuta l'ordinanza n. [omissis] del [omissis]. Quest'ultima, in considerazione della particolare complessità delle questioni ritenute non valutabili in sede cautelare e dell'assenza, allo stato degli atti, di sufficienti profili di danno grave ed irreparabile, ha ritenuto opportuna, nell'interesse di entrambe le parti, la sollecita definizione del merito del ricorso ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.
È stata, pertanto, fissata l'udienza di discussione del merito all'udienza pubblica del 6 maggio 2025.
Il ricorso per motivi aggiunti
15. Con ricorso per motivi aggiunti i ricorrenti hanno impugnato la delibera n. [omissis] del [omissis], con cui l'ATS [omissis] ha approvato l'esito della procedura selettiva indetta ed ha conferito l'incarico di dirigente supplente della Struttura Complessa "Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente" a un dirigente delle professioni sanitarie, area della prevenzione.
È stata, inoltre, impugnata la relazione sintetica della Commissione di valutazione per il conferimento dell'incarico di cui alla procedura selettiva.
16. Nei confronti dei provvedimenti impugnati sono state avanzate le medesime censure già articolate nel ricorso introduttivo.
17. In vista della pubblica udienza del 6 maggio 2026 l'ATS [omissis] ha depositato documenti e una memoria ai sensi dell'art. 73 c.p.a. e i ricorrenti, a propria volta, hanno depositato memoria e memoria di replica ai sensi dell'art. 73 c.p.a.
18. Nella propria memoria l'ATS di [omissis] ha rilevato come, in pendenza di giudizio, le Sezioni unite della Cassazione si fossero pronunciate sulla giurisdizione in ordine alle controversie sul conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa, ritenendo sussistente la giurisdizione del giudice ordinario.
L'ATS, pertanto, ha eccepito il difetto di giurisdizione di questo giudice.
19. Sempre nella memoria ha rilevato l'inammissibilità dei motivi aggiunti in quanto negli stessi i provvedimenti impugnati non sarebbero stati censurati né per illegittimità derivata né per vizi propri.
Nel ricorso per motivi aggiunti, infatti, erano stati semplicemente riprodotti gli stessi motivi del ricorso introduttivo.
Nel merito veniva ribadita l'infondatezza delle censure.
20. I ricorrenti, richiamati gli atti precedenti nella memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a., nella memoria di replica contestavano la fondatezza sia dell'eccezione di difetto di giurisdizione sia dell'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, e ribadivano la fondatezza nel merito del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti.
21. All'udienza pubblica del 6 maggio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
L'eccezione di difetto di giurisdizione amministrativa
22. L'eccezione di difetto di giurisdizione formulata dall'ATS di [omissis] non può essere condivisa.
La presente fattispecie, infatti, ad avviso del Collegio, non è riconducibile all'ipotesi cui la sentenza richiamata dall'ATS [omissis] (Cass., Sez. un., n. 3868/2026) fa riferimento.
La sentenza in questione, infatti, ha ritenuto che «la morfologia del ruolo unico della dirigenza sanitaria, nel confermare i tratti peculiari e propri della qualifica dirigenziale disegnata dalle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, impedisce di ritenere che l'attribuzione di incarico di direzione di struttura complessa, in base alla selezione di cui all'art. 15, comma 7-bis, del d.lgs. n. 502/1992, possa integrare ipotesi di progressione verticale con il passaggio ad una posizione funzionale qualitativamente diversa, tale da comportare una novazione oggettiva del rapporto di lavoro.
Quanto precede consente, quindi, di affermare che in siffatto contesto, che esula dal concorso in senso tecnico (non solo nella sua dimensione di "assunzione di personale", ma anche nella sua dimensione, "interna", di progressione di carriera), l'atto di conferimento dell'incarico dirigenziale rientra pur sempre tra quelli del privato datore di lavoro di cui all'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, con l'ulteriore precisazione che i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macroorganizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere e in coerenza con il carattere imprenditoriale delle stesse A.S., che è strumentale, al raggiungimento del fine pubblico che perseguono (tra le altre: Cass., Sez. un., n. 17783/2013; Cass., Sez. un., n. 15304/2014; Cass., Sez. un., n. 25048/2016; Cass., Sez. un., n. 4227/2017).
È, dunque, una prospettiva che trova ulteriore conforto in quella affermazione della Corte costituzionale (sentenza n. 275 del 2001) secondo cui "il legislatore ha voluto che, sia pure tenendo conto della specialità del rapporto e delle esigenze del perseguimento degli interessi generali, le posizioni soggettive degli anzidetti dipendenti delle pubbliche amministrazioni, compresi i dirigenti di qualsiasi livello, fossero riportate, quanto alla tutela giudiziaria, nell'ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. come intesa dalla più recente giurisprudenza di legittimità (v. Cass., sezioni unite, n. 41 del 2000)"».
23. Alla luce dei passaggi sopra riportati è evidente come ciò che viene in rilievo nella sopra richiamata sentenza riguardi essenzialmente la questione se la procedura con la quale viene conferito l'incarico di direzione di struttura sanitaria complessa abbia o meno natura di pubblico concorso.
La risposta è stata negativa, con conseguente difetto di giurisdizione del giudice amministrativo,
La procedura, infatti, una volta ritenuta non assimilabile né a un concorso pubblico né a un'ipotesi di progressione verticale, determina in capo ai concorrenti una situazione giuridica qualificabile come diritto soggettivo.
24. La questione esaminata nel caso di specie è, però, di tutt'altra natura.
Quella che qui viene contestata è essenzialmente la scelta operata dall'ATS [omissis] nel momento in cui ha deciso di consentire la partecipazione alla procedura selettiva di candidati, a detta dei ricorrenti, privi delle necessarie competenze tecnico-scientifiche richieste per svolgere l'incarico di cui alla procedura stessa.
In altri termini, qui vengono contestate le regole della procedura, non lo svolgimento della stessa. I ricorrenti non sono singoli medici che si oppongono all'esito del confronto su un piano di parità con altri partecipanti rispetto a decisioni imprenditoriali prese dal potenziale datore di lavoro, ma sono soggetti che non intendono accettare il confronto con altre categorie professionali, in quanto si ritengono tutelati da norme pubblicistiche non derogabili dal datore di lavoro.
25. Questo si riflette sulla situazione giuridica azionata, che non ha nulla a che vedere con il diritto configurabile in capo ai partecipanti alla procedura, ma è l'interesse legittimo di cui gli ordini professionali ricorrenti sono portatori, inteso come aspettativa della categoria medica allo svolgimento esclusivo di compiti rientranti nella propria sfera di competenza professionale.
A fronte di tale interesse vi è una scelta discrezionale dell'ATS [omissis], che, secondo i ricorrenti, avrebbe leso le competenze dei medici.
26. In tale prospettiva, non è conferente il richiamo al punto della sentenza n. 3868/2026 dove si afferma che "i provvedimenti adottati dalle Aziende Sanitarie sono da considerare come riguardanti la sfera del diritto privato anche se si tratta di atti di macroorganizzazione, diversamente da quanto stabilito per le Amministrazioni pubbliche in genere".
27. Per uscire dalla giurisdizione amministrativa, gli atti di macroorganizzazione devono pur sempre riguardare aspetti riconducibili all'attivazione o alla modifica di un rapporto di lavoro, inteso come petitum sostanziale dell'azione. Nel caso in esame, l'attivazione del rapporto di lavoro rimane invece sullo sfondo, in quanto i ricorrenti agiscono nella loro funzione di rappresentanti istituzionali dei medici, per un interesse condiviso dall'intera categoria, che consiste nell'esatta definizione dei confini professionali rispetto alle altre tipologie di dirigenti del settore sanitario.
L'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti
28. Sempre preliminarmente, deve essere affrontata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti per difetto di specificità ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. d), c.p.a.
29. Tale eccezione va trattata in questa sede, in primo luogo, perché in caso di accoglimento della stessa verrebbe a configurarsi l'improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse.
L'incontestabilità del provvedimento di conferimento dell'incarico al dirigente delle professioni sanitarie renderebbe infatti inutile una pronuncia di merito sul ricorso introduttivo, perché, in ogni caso, rimarrebbero fermi gli effetti del provvedimento finale anche in caso di accoglimento dello stesso.
30. In secondo luogo, la sostanziale sovrapponibilità delle censure articolate nel ricorso introduttivo e nel ricorso per motivi aggiunti giustifica la trattazione congiunta, anche per quanto riguarda le questioni preliminari.
31. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti non è, però, meritevole di favorevole considerazione.
Non può, infatti, condividersi l'assunto di parte resistente in ordine alla mancanza di specificità dei motivi.
Gli stessi sono certamente articolati in maniera chiara e specifica, e d'altra parte non può essere impedito alla parte ricorrente di formulare le stesse censure già formulate nel ricorso introduttivo quando ritenga che anche il nuovo provvedimento sia illegittimo per gli stessi motivi che, a suo dire, inficiano il provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
32. Del resto, come sopra evidenziato, l'interesse a tutela del quale è stato instaurato il presente giudizio deve indentificarsi nell'interesse ad assicurare la corretta applicazione delle norme che individuano le competenze proprie dei dirigenti sanitari.
Pertanto, l'illegittimità dell'atto di conferimento dell'incarico non può che derivare dalla violazione delle stesse norme già censurata con il ricorso introduttivo.
Sintesi del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti
33. Può quindi passarsi a trattare il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti.
Come già sopra evidenziato, in considerazione della sostanziale identità delle censure avanzate in entrambi, gli stessi possono essere trattati congiuntamente.
34. I ricorrenti sostanzialmente lamentano l'ammissione anche di dirigenti non medici alla procedura selettiva per il conferimento della posizione di direttore supplente della Struttura Complessa "Igiene e Sanità Pubblica, Salute Ambiente".
In tal modo, verrebbero fatti partecipare soggetti privi delle necessarie competenze tecnico-scientifiche richieste per svolgere adeguatamente l'incarico.
Sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere rigettati nel merito.
Le competenze della Struttura Complessa e la professionalità richiesta al dirigente
35. In primo luogo, occorre ricordare come i compiti della Struttura Complessa sopra richiamata siano individuati nell'attività di prevenzione e di tutela della salute della popolazione, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia a seguito di esposizione a rischi ambientali (cfr. sul punto doc. 1 ricorrenti).
36. Nell'avviso pubblico impugnato con il ricorso introduttivo viene evidenziato come all'interno delle competenze si collochi "l'attenzione al particolare rapporto tra ambiente e salute", anche in relazione al "contributo dell'area igienista per la costruzione di un ambiente che favorisca positive ricadute sulla salute dei cittadini".
Più oltre viene fatto espresso riferimento alle funzioni dettagliate nei programmi definiti nel Piano Nazionale e Regionale della Prevenzione, ed ai principi di prevenzione collettiva ed individuale.
37. Da queste indicazioni emerge che non sono coinvolte competenze propriamente mediche, quali diagnosi, cura ed assistenza medica. Le competenze in questione si collocano piuttosto nel ben diverso ambito del controllo e della gestione dell'ambiente sotto il profilo delle possibili ricadute sulla salute dei cittadini.
38. In altri termini, la Struttura Complessa in questione non ha tra i propri compiti l'erogazione diretta di prestazioni mediche, ma solo funzioni legate alla prevenzione, vigilanza e programmazione, che ben possono essere svolte anche da dirigenti non medici, qualora il relativo percorso di formazione professionale abbia affrontato specificamente questi temi.
39. Per ciò che concerne la formazione professionale, l'avviso pubblico, coerentemente con questa impostazione, richiede una consolidata esperienza nella gestione organizzativa "di tutte le attività e problematiche di competenza ed in particolare: nell'attività di prevenzione sia collettiva sia dei singoli e di tutela della salute della popolazione, attraverso azioni volte ad individuare e rimuovere le cause di nocività e malattia a seguito di esposizione a rischi ambientali, nella programmazione-pianificazione, verifica e rendicontazione dei controlli ufficiali sulle attività di pertinenza; nella gestione delle non conformità emerse dai controlli effettuati da personale del servizio e da altri enti".
40. In sintesi, l'aspetto manageriale, in un'ottica di prevenzione, è prevalente rispetto alla diagnosi e alla cura di singoli pazienti. L'avviso pubblico, coerentemente, non richiede vere e proprie competenze mediche, ma piuttosto competenze di carattere gestionale ed organizzativo. Tali competenze ben possono essere possedute anche da dirigenti delle professioni sanitarie che abbiano svolto specifici percorsi professionali. In questo quadro, sarebbe irragionevole restringere la partecipazione ai soli dirigenti medici, privando l'amministrazione sanitaria di un più ampio bacino per la scelta di professionalità utili.
41. Altrimenti detto, non vi era alcuna ragione per limitare la partecipazione ai soli dirigenti dell'area medica, come preteso dai ricorrenti, essendo richiesto piuttosto il possesso di capacità manageriali. Del pari, non vi era alcuna ragione per non conferire il relativo incarico ad un dirigente delle professioni sanitarie, come è avvenuto, qualora lo stesso possedesse i requisiti e le competenze richieste.
42. Priva di pregio deve essere ritenuta la censura secondo la quale la scelta di ammettere anche i dirigenti delle professioni sanitarie non risulterebbe coerente con le precedenti determinazioni dell'ATS di [omissis].
43. Le scelte pregresse non costituiscono un autovincolo, a maggior ragione se si tratta di scelte di dubbia legittimità, come la riserva a favore dei dirigenti medici di compiti manageriali attinenti alla prevenzione dei rischi ambientali.
La disciplina nazionale in materia di conferimento degli incarichi
44. L'art. 15, comma 7, d.lgs. 502 del 1992 prevede che "alla dirigenza sanitaria si accede mediante concorso pubblico per titoli ed esami, disciplinato con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute ivi compresa la possibilità di accesso con una specializzazione in disciplina affine. Gli incarichi di direzione di struttura complessa sono attribuiti a coloro che siano in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484".
45. Tale disposizione disciplina in modo unitario la dirigenza medica e la dirigenza delle professioni sanitarie, creando il presupposto perché nell'unica categoria della dirigenza sanitaria vi possa essere circolazione dei singoli dirigenti ai fini del conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa, con il solo limite della specializzazione richiesta dall'incarico.
46. Non può, invece, essere considerato un ostacolo insuperabile il fatto che il d.P.R. 487 [recte: 484 – n.d.r.] del 1997 non contenga alcun riferimento alle professioni sanitarie e non le menzioni nella definizione delle discipline rilevanti ai fini concorsuali.
Il mancato aggiornamento del d.P.R. 487 [recte: 484 – n.d.r.] del 1997 alla categoria unitaria della dirigenza sanitaria non impedisce a quest'ultima di produrre i propri effetti. Sarebbe irragionevole aver previsto espressamente i dirigenti delle professioni sanitarie tra coloro che hanno titolo per accedere agli incarichi di struttura complessa per poi escluderne l'accesso al secondo livello dirigenziale.
47. Pertanto, l'art. 4 del d.P.R. 487 [recte: 484 – n.d.r.] del 1997, il quale prevede testualmente che "gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità (...)" senza menzionare le professioni sanitarie, deve essere reso coerente in via interpretativa con la norma che prevede ora la dirigenza sanitaria estesa alle professioni sanitarie.
48. Si tratta, infatti, di una normativa antecedente all'istituzione della dirigenza delle professioni sanitarie, che evidentemente manca di raccordo con la disciplina dettata dall'art. 15 del d.lgs. 502 del 1992, ma non ha in sé caratteristiche di specialità tali da consentirle di sopravvivere all'introduzione della nuova disciplina generale. Vi è piuttosto abrogazione implicita per incompatibilità, nella parte in cui mantiene una riserva anacronistica a favore dei dirigenti medici.
49. Nello specifico, le considerazioni appena delineate si collegano con quanto sopra esposto circa il fatto che le competenze della Struttura Complessa non siano strettamente e direttamente riconducibili alle competenze proprie del medico (erogazione di prestazioni sanitarie propriamente dette, diagnosi etc.), ma si configurino come competenze a carattere manageriale ed organizzativo riferite alla prevenzione e alla tutela dell'igiene e della sanità pubblica.
50. Escludere a priori i dirigenti delle professioni sanitarie sulla base di previsioni antecedenti all'istituzione della dirigenza sanitaria significherebbe impedire a tali dirigenti di svolgere compiti coerenti con il percorso professionale che giustifica l'attribuzione della dirigenza.
La differente anzianità di servizio richiesta ai dirigenti medici e ai dirigenti delle professioni sanitarie
L'eccezione di inammissibilità della censura
51. Con riferimento alla censura relativa alla differenziazione dell'anzianità di servizio, occorre affrontare in primo luogo l'eccezione di inammissibilità della stessa avanzata dall'ATS resistente.
Secondo quest'ultima, infatti, i ricorrenti non sarebbero legittimati a proporre la censura in questione in quanto la categoria rappresentata includerebbe sicuramente medici che hanno maturato l'anzianità richiesta nel bando e medici che invece non l'hanno maturata, con conseguente non omogeneità dell'interesse tutelato.
52. Tale eccezione, però, non può essere accolta.
A questo proposito, è sufficiente richiamare i chiarimenti dell'Adunanza plenaria n. 6/2020, secondo cui "la diversità ontologica dell'interesse collettivo (ove accertato secondo il criterio sin qui rappresentato), rispetto all'interesse legittimo individuale, porta ad escludere, in radice, la necessità di un'indagine in termini di omogeneità (oltre che degli interessi diffusi dal quale quello collettivo promana, anche) degli interessi legittimi individuali eventualmente lesi dall'esercizio del potere contestato. Nel senso che se l'interesse collettivo c'è, si tratta di un interesse dell'ente e quindi diventa non pertinente in radice porsi anche il tema dell'omogeneità degli interessi legittimi individuali dei singoli (in tal senso, chiaramente, C.d.S., Sez. IV, 18 novembre 2013, n. 5451)".
È certamente indispensabile che l'interesse tutelato sia comune a tutti gli associati, come affermato dall'Adunanza plenaria n. 9 del 2015, ma l'affermazione deve essere "rettamente intesa, in coerenza con quanto sin qui detto, in guisa da evitare che in casi come quello di specie (in cui accanto agli interessi diffusi, coagulatisi nella loro dimensione collettiva in capo all'associazione, convivono interessi legittimi in senso proprio dei singoli) si finisca per porre a raffronto, in nome del requisito dell'omogeneità, gli interessi indistinti e diffusi nella comunità o categoria, con i plurimi interessi legittimi individuali, posto che, com'anzi detto, la tipologia e la natura degli interessi in questione restano ontologicamente distinti. Trasferita sul piano pratico, l'affermazione può tradursi nel senso che non è affatto necessario che la tutela dell'interesse collettivo ridondi anche in un materiale ed effettivo vantaggio per tutti i singoli componenti della comunità o della categoria che, in relazione agli atti contestati, vantino un interesse individuale, concreto e qualificato".
53. Alla luce delle considerazioni sopra riportate deve essere esclusa l'inammissibilità della censura in questione.
Il merito della censura
54. La censura, seppure ammissibile, è però infondata nel merito.
55. Risulta infatti plausibile la spiegazione data dall'ATS di [omissis], che ricorda come il medico sia immediatamente inquadrato nella qualifica dirigenziale.
Al contrario, nel caso della dirigenza delle professioni sanitarie l'accesso alla stessa richiede, oltre alla laurea specialistica e all'iscrizione all'albo, anche un'anzianità di servizio di cinque anni nella professionalità di cui al concorso.
56. Deve, pertanto, essere esclusa l'arbitraria disparità di trattamento contestata dai ricorrenti, perché nel caso delle professioni sanitarie viene richiesta complessivamente un'anzianità di servizio di dieci anni nella disciplina oggetto della procedura.
Conclusioni
57. Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sinora esposte, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti sono infondati e devono essere respinti.
Le spese del grado
58. Quanto alle spese del grado, la complessità e particolarità della vicenda ne giustificano la compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 9, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del presente giudizio.