Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 8 ottobre 2026, n. 665
Presidente: Abbruzzese - Estensore: Perpetuini
1. Il ricorrente impugna il provvedimento con cui l'USRA ha revocato il contributo integrativo già riconosciuto nel luglio 2024, ritenendo non dimostrata la sussistenza del rapporto di parentela entro il quarto grado tra gli acquirenti e i soggetti venditori degli immobili interessati.
Il ricorso deduce, tra l'altro, l'erroneità della qualificazione della fattispecie, sostenendo che il contributo riguardasse le parti comuni dell'aggregato edilizio e che, pertanto, il requisito della parentela non fosse rilevante; censura inoltre l'utilizzo dell'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990, la violazione del legittimo affidamento e il difetto di istruttoria.
Il Comune dell'Aquila ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, richiamando la precedente sentenza di questo Tribunale n. 428/2022 e sostenendo che la controversia riguarderebbe un diritto soggettivo al contributo, devoluto alla cognizione del giudice ordinario.
Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, previo avviso alle parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. L'eccezione di difetto di giurisdizione è fondata.
Il riparto di giurisdizione deve essere stabilito sulla base del petitum sostanziale, avuto riguardo non alla qualificazione formale dell'atto impugnato né alle prospettazioni meramente nominali delle parti, ma alla causa petendi e alla natura effettiva della situazione giuridica dedotta.
L'art. 7 c.p.a. devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo, nelle quali siano in discussione interessi legittimi ovvero, nelle materie di giurisdizione esclusiva, diritti soggettivi. Ne consegue che occorre verificare se l'atto impugnato costituisca esercizio di un potere autoritativo discrezionale oppure accertamento vincolato dei presupposti cui la legge subordina l'attribuzione patrimoniale.
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, la giurisdizione ordinaria sussiste quando il finanziamento è riconosciuto direttamente dalla legge e all'amministrazione è demandato il solo controllo sulla ricorrenza dei presupposti normativi, senza apprezzamento discrezionale sull'an, sul quantum o sulle modalità dell'erogazione. La giurisdizione ordinaria ricorre altresì nella fase esecutiva del rapporto, quando la ripetizione del contributo sia collegata all'inadempimento del beneficiario agli obblighi assunti.
La giurisdizione amministrativa permane, invece, quando la controversia riguardi una fase anteriore al provvedimento discrezionale attributivo del beneficio oppure quando, dopo la concessione, l'amministrazione eserciti un'autotutela propriamente pubblicistica fondata su una valutazione discrezionale circa vizi di legittimità o il contrasto originario del beneficio con l'interesse pubblico. In tal senso si è espressa la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite, che ha ribadito la necessità di verificare in concreto la natura del potere esercitato, a prescindere dal nomen iuris dell'atto.
3. Nel caso in esame, il provvedimento impugnato è formalmente denominato "revoca" e richiama l'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990. Tale qualificazione formale non è tuttavia determinante ai fini del riparto.
Dalla motivazione dell'atto, così come riassunta negli atti di causa, risulta che l'USRA non ha proceduto a una nuova ponderazione discrezionale dell'interesse pubblico alla ricostruzione, né ha dedotto un mutamento sopravvenuto della situazione di fatto o un inadempimento relativo all'esecuzione degli interventi finanziati. L'Amministrazione ha invece verificato, in via postuma, la ricorrenza di un requisito legale che assume essere stato necessario per il riconoscimento del contributo integrativo: il rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado tra acquirente e venditore, previsto dalla disciplina speciale richiamata nel provvedimento di riconoscimento.
La controversia proposta dal ricorrente investe, quindi, la spettanza sostanziale del contributo e l'esistenza del relativo presupposto normativo. Le censure articolate nel ricorso - comprese quelle relative alla rilevanza delle parti comuni, alla corretta interpretazione della disciplina post-sismica, alla parentela tra le parti degli atti traslativi e agli effetti del precedente riconoscimento - richiedono al giudice di accertare se il beneficio fosse dovuto in base alla legge e ai fatti costitutivi dedotti, non di sindacare una scelta amministrativa discrezionale di allocazione di risorse.
Il contributo per la ricostruzione post-sismica dell'Aquila trova infatti la propria disciplina in disposizioni legislative che individuano le categorie di immobili, i soggetti legittimati, le condizioni di accesso e le preclusioni al beneficio. L'art. 67-ter, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012 attribuisce agli Uffici speciali l'istruttoria delle richieste sulla base dei criteri e degli indirizzi applicabili; l'art. 67-quater, comma 5, del medesimo decreto-legge disciplina il contributo per gli interventi sulle strutture e sulle parti comuni, estendendolo anche agli edifici con unico proprietario. Si tratta, per il profilo qui rilevante, di un'attività di verifica dei presupposti normativamente fissati.
La giurisprudenza di questo Tribunale ha costantemente ricondotto alla giurisdizione ordinaria le controversie concernenti contributi post-sismici quando la pubblica amministrazione sia chiamata ad accertare la sussistenza di requisiti predeterminati dalla legge, anche se l'atto di recupero o di ritiro sia formalmente qualificato come revoca o annullamento. In particolare, è stata affermata la giurisdizione ordinaria sia per la revoca del contributo dovuta alla carenza di un requisito normativo, sia per il ritiro di contributi post-sisma in ragione dell'assenza originaria di presupposti personali o oggettivi (si vedano, tra le più pertinenti, T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sent. n. 287/2022; T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sent. n. 62/2023).
Il principio trova specifica conferma anche nella decisione con cui questo Tribunale ha dichiarato il difetto di giurisdizione in una controversia relativa alla revoca di un contributo post-sisma per carenza di un presupposto normativo, precisando che l'amministrazione, in tale ipotesi, non esercita un potere discrezionale di autotutela pubblicistica, ma accerta vincolatamente l'insussistenza del diritto al beneficio (T.A.R. Abruzzo, L'Aquila, sent. n. 129/2021).
La conclusione non è contraddetta dal più recente indirizzo delle Sezioni unite, secondo cui la giurisdizione amministrativa può configurarsi quando la revoca implichi una valutazione discrezionale in chiave di autotutela circa la persistenza dei presupposti di rilievo pubblico dell'erogabilità del finanziamento. Nel caso concreto il provvedimento impugnato non risulta fondato su una nuova valutazione dell'interesse pubblico, ma sull'asserita mancanza di un requisito legale puntuale. La questione se tale requisito fosse effettivamente applicabile alle parti comuni e se, in fatto, ricorresse o meno il grado di parentela dedotto attiene al merito della pretesa sostanziale.
Ne deriva che il richiamo dell'USRA all'art. 21-quinquies della l. n. 241 del 1990 non trasforma la controversia in una controversia su interesse legittimo. La questione della correttezza di tale qualificazione, della sussistenza dei presupposti della revoca, del rispetto dell'affidamento e dell'eventuale applicabilità dei limiti propri dell'autotutela amministrativa dovrà essere esaminata dal giudice munito di giurisdizione, unitamente alle domande sostanziali relative alla spettanza e alla restituzione del contributo.
4. Per i motivi predetti deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con indicazione del giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione. Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi al giudice ordinario nei termini e con gli effetti previsti dall'art. 11 c.p.a.
La peculiarità della vicenda e la pronuncia in rito giustificano la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario;
2) indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riassunto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.;
3) compensa integralmente le spese di giudizio tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.