Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo
Sentenza 12 ottobre 2026, n. 686
Presidente: Abbruzzese - Estensore: Perilli
In data 13 ottobre 2023 il ricorrente ha inoltrato alla Regione Abruzzo un'istanza di accesso alle informazioni ambientali contenute nell'ultima valutazione di impatto ambientale (VIA) e nell'ultima valutazione di incidenza ambientale (VINCA) rilasciate per l'apertura di una discoteca all'aperto presso lo stabilimento balneare "La Lampara", sito in Pescara, viale della Riviera n. 170.
Con ricorso notificato e depositato in data 16 novembre 2023, proposto ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, e 116 c.p.a., il ricorrente ha domandato l'annullamento del silenzio serbato dalla Regione Abruzzo sulla predetta istanza di accesso e la condanna della Regione Abruzzo all'ostensione dei documenti richiesti con l'istanza del 13 ottobre 2023 o, in subordine, ad esternare le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
La Regione Abruzzo e la società controinteressata, alle quali il ricorso è stato ritualmente notificato agli indirizzi PEC tratti dai pubblici registri, non si sono costituite in giudizio.
Con ordinanza collegiale n. 78 dell'8 febbraio 2024 il Collegio ha disposto incombenti istruttori a carico della Regione Abruzzo, al fine di accertare la detenzione delle informazioni ambientali richieste dal ricorrente.
La Regione Abruzzo, alla quale la predetta ordinanza è stata comunicata in data 23 giugno 2026, non ha adempiuto all'incombente istruttorio richiesto dal Tribunale.
Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è fondato.
I documenti richiesti dal ricorrente con l'istanza del 13 ottobre 2023 rientrano nell'ampia nozione di informazione ambientale accessibile, fornita dall'art. 2, comma 1, del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195, la quale ricomprende "qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente" lo stato degli elementi dell'ambiente, le emissioni, le misure adottate e finalizzate a proteggere i suddetti elementi, le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale, le analisi costi-benefici e altre analisi e ipotesi economiche, lo stato della salute e della sicurezza umana.
L'art. 3 del d.lgs. n. 195 del 2005 dispone che:
a) "L'autorità pubblica rende disponibile... l'informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse" (comma 1);
b) "Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 5 e tenuto conto del termine eventualmente specificato dal richiedente, l'autorità pubblica mette a disposizione del richiedente l'informazione ambientale quanto prima possibile e, comunque, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della richiesta ovvero entro 60 giorni dalla stessa data nel caso in cui l'entità e la complessità della richiesta sono tali da non consentire di soddisfarla entro il predetto termine di 30 giorni. In tale ultimo caso l'autorità pubblica informa tempestivamente e, comunque, entro il predetto termine di 30 giorni il richiedente della proroga e dei motivi che la giustificano" (comma 2).
Ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 195 del 2005:
a) l'autorità pubblica destinataria dell'istanza di accesso che non detiene l'informazione ambientale nega l'accesso e trasmette rapidamente l'istanza all'autorità pubblica che la detiene, ove conosciuta, informandone il richiedente [comma 1, lett. a)];
b) l'autorità pubblica che rifiuta in tutto o in parte l'accesso all'informazione ambientale "ne informa il richiedente per iscritto... entro i termini previsti dall'articolo 3, comma 2, precisando i motivi del rifiuto...".
Alla luce del predetto quadro normativo, il silenzio serbato dall'amministrazione sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali non è configurabile come silenzio significativo con valore provvedimentale di diniego, ma come inadempimento all'obbligo di provvedere, tutelabile dinanzi al giudice amministrativo, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 195 del 2005, con la proposizione del rito speciale disciplinato dall'art. 116 c.p.a.
La Regione Abruzzo, in capo alla quale sussiste l'obbligo di pronunciarsi sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali, non ha riscontrato, nei termini di cui all'art. 3, comma 2, l'istanza di accesso del ricorrente con l'adozione di un provvedimento espresso e motivato.
La Regione Abruzzo, sulla quale grava l'onere di allegare la mancata detenzione delle informazioni ambientali richieste, non ha neppure adempiuto all'incombente istruttorio richiestole dal Tribunale, volto a verificare "l'assoggettabilità alle procedure di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza ambientale del progetto di apertura dello stabilimento balneare e della discoteca in oggetto" e, dunque, la detenzione della documentazione contenente le informazioni ambientali richieste dal ricorrente con l'istanza del 13 ottobre 2023.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere ordinato alla Regione Abruzzo di adottare una determinazione espressa e motivata sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali inoltrata dal ricorrente in data 13 ottobre 2023, entro il termine di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore.
La mancata indicazione, da parte del ricorrente, degli estremi della VIA e della VINCA che assume essere state rilasciate per l'apertura della discoteca all'aperto presso lo stabilimento balneare "La Lampara" - ritraibili dalla consultazione dei link dedicati ai procedimenti di VIA e di VINCA, presenti sul sito web della Regione Abruzzo - giustifica la non ripetibilità delle spese di lite nei confronti delle parti non costituite in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, ordina alla Regione Abruzzo di adottare una determinazione espressa e motivata sull'istanza di accesso alle informazioni ambientali inoltrata dal ricorrente in data 13 ottobre 2023, entro il termine di trenta (30) giorni, decorrente dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione ad istanza di parte, se anteriore.
Spese di lite non ripetibili nei confronti delle parti non costituite in giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.