Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 13 ottobre 2026, n. 4553

Presidente: Buricelli - Estensore: Russo

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

- con il ricorso in epigrafe, notificato il 20 luglio 2026, la sig. [omissis] impugnava dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento di ammonimento indicato in oggetto dell'8 giugno 2026, chiedendone l'integrale annullamento;

- l'Amministrazione intimata si costituiva in giudizio, eccependo l'inammissibilità dell'impugnativa per mancata evocazione della persona offesa da qualificarsi come controinteressato e deducendo il rigetto del gravame.

Rilevato che, alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026 anche il Collegio ha dato avviso alle parti ex art. 73, comma 3, del c.p.a. della possibile declaratoria di inammissibilità del ricorso per omessa notifica dello stesso alla persona offesa nonché ha dato avviso ai sensi dell'art. 60 del c.p.a. della possibile adozione di una sentenza in forma semplificata;

all'esito della discussione, la causa è quindi passata in decisione.

Ritenuto che, aderendo alla superiore eccezione, l'impugnativa è inammissibile ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a. per mancata notifica alla persona offesa da qualificarsi come controinteressato formale, il sig. [omissis], facilmente ed immediatamente individuato nel provvedimento monitorio.

Considerato che:

- il gravato provvedimento di ammonimento è stato emesso ai sensi dell'art. 3 del d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni in l. 15 ottobre 2013, n. 119, ove si dispone: "1. Nei casi in cui alle forze dell'ordine sia segnalato, in forma non anonima, un fatto che debba ritenersi riconducibile ai reati di cui agli articoli 581, 582, 610, 612, secondo comma, 612-bis, 612-ter, 614 e 635, consumati o tentati, del codice penale, nell'ambito di violenza domestica, il questore, anche in assenza di querela, può procedere, assunte le informazioni necessarie da parte degli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, all'ammonimento dell'autore del fatto. Ai fini del presente articolo si intendono per violenza domestica uno o più atti, gravi ovvero non episodici o commessi in presenza di minorenni, di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra persone legate, attualmente o in passato, da un vincolo di matrimonio o da una relazione affettiva, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima. 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, come modificato dal presente decreto [...]";

- conformemente all'indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale (cfr. T.A.R. per la Lombardia, Milano, Sez. I, n. 225 del 2026; coerentemente anche la prevalente giurisprudenza di primo grado, tra cui, ex multis, T.A.R. per il Lazio, Latina, Sez. I, n. 696 del 2026; T.A.R. per la Sicilia, Catania, Sez. I, sentt. nn. 838 e 2196 del 2024), deve affermarsi che la vittima di una delle condotte sopraindicate deve ritenersi soggetto controinteressato, cui il ricorso deve essere notificato ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a. e ciò a prescindere dalla circostanza che la vittima abbia o meno presentato specifica istanza al Questore, trattandosi, peraltro, di presupposto non richiesto ai fini dell'adozione della misura di prevenzione;

- nel caso in esame, il provvedimento di ammonimento indica espressamente il soggetto passivo della condotta in contestazione evidentemente titolare di un interesse al mantenimento della misura de qua, emessa in primis a sua specifica tutela e, peraltro, sulla base di sua specifica denuncia.

Ritenuto, dunque, che il ricorso va dichiarato inammissibile per omessa notifica al controinteressato ai sensi dell'art. 41, comma 2, del c.p.a., attesa l'insanabile mancata evocazione in giudizio del sopracitato controinteressato.

Le spese seguono la soccombenza e saranno liquidate in favore dell'Amministrazione resistente come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre a interessi e accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e dell'art. 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e le ulteriori persone fisiche indicate in motivazione.