Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
Sezione 6
Sentenza 13 luglio 2026, n. 525

Presidente e Relatore: Luciotti

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 126/02/2025 depositata il 10 aprile 2025, la CGT1 (Corte di giustizia tributaria di primo grado) di Chieti accoglieva il ricorso proposto da [omissis] avverso la cartella di pagamento n. 0322022000882152900 e il sottostante avviso di liquidazione n. 2019/001/SC/000000259/0/00343 relativo all'omessa registrazione della sentenza civile n. 000000259/2019 pubblicata in data 10 luglio 2019 dal Tribunale di Vasto, rilevando l'irregolare notifica dell'avviso di liquidazione in quanto effettuata con il rito dell'irreperibilità assoluta nonostante la contribuente avesse dimostrato che la residenza, il domicilio e la dimora in [omissis], di San Salvo (CH) e non fossero mai mutate dall'anno 2007.

Avverso tale statuizione ha proposto appello l'Agenzia delle entrate deducendo la «erronea interpretazione dei fatti di causa, erronea interpretazione e conseguente violazione di legge e, inevitabilmente, erronea e carente motivazione» della sentenza impugnata, chiedendone la conferma con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.

Si è costituita in giudizio la contribuente appellata che ha chiesto il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale impugnando la statuizione di primo grado di compensazione delle spese processuali.

All'esito della discussione, questa CGT2 ha pronunciato il dispositivo in calce trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente rilevato che è priva di rilievo la circostanza che l'appello non sia stato notificato all'Agenzia delle entrate - Riscossione, parte del giudizio di primo grado, atteso che la stessa non ha interesse e legittimazione passiva al giudizio non essendo impugnata la regolarità della notifica della cartella di pagamento, unica attività dalla stessa effettuata.

Nel merito deve osservarsi che la relata di notifica dell'avviso di liquidazione reca la seguente iscrizione:

«Io sottoscritto Messo Comunale di SAN SALVO (CH) in data 25.03.2022 accertata l'impossibilità ad eseguire la notifica del presente atto alla Sig.ra [omissis] nato a [omissis] il 19.04.1959 e residente a San Salvo (CH) in Via [omissis] ai sensi dell'art. 138 c.p.c. in quanto all'indirizzo dichiarato nell'atto non è stato reperito sebbene tale dato sia stato confermato da ABITAZIONE [...].

- Il soggetto anagraficamente è residente al sopracitato indirizzo ma di fatto non vi abita più.

- Fatte ricerche in loco e prese informazioni generali con risultati negativi.

- Poiché non è stato possibile venire a conoscenza di altri indirizzi presso cui reperire il destinatario, ho notificato oggi 25.03.2022 l'atto nei modi stabiliti dall'art. 143 c.p.c. mediante deposito nella Casa Comunale di copia dell'atto, in busta chiusa, riportante il cronologico della notificazione, che provvedo a sigillare».

Segue numero cronologico (n. 187/2022), data (23 marzo 2022) e sottoscrizione autografa del messo comunale individuato con nominativo a stampa (Lgt. Dott.ssa [omissis]).

Ciò posto, la questione controversa tra le parti attiene alla regolarità o meno di detta notifica.

Al riguardo deve osservarsi che la circostanza che le risultanze anagrafiche attestassero che la residenza della contribuente fosse la stessa in cui si era recato il messo notificatore non è di per sé idonea ad escludere l'irreperibilità assoluta della destinataria dell'atto, che «non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto» (Cass. n. 40467/2021; v. anche Cass. n. 10346/2023 e Cass. n. 24781/2025, non massimate).

Con riferimento a queste ultime, ovvero alla previa acquisizione di notizie e/o al previo espletamento delle ricerche, poiché nessuna norma prescrive quali attività devono esattamente essere compiute né con quali espressioni verbali ed in quale contesto documentale deve essere espresso il risultato di tali ricerche, la Corte di cassazione, con indirizzo unanime, ha individuato, come requisito imprescindibile, ferma la libertà della forme della ricerca, che emerga con chiarezza che le ricerche siano state effettuate e che sono attribuibili al messo notificatore e riferibili alla notifica in esame (v. Sez. 5, 28 settembre 2007, n. 20425).

In tal senso, è stato precisato che il messo notificatore, prima di procedere alla notifica, deve effettuare nel Comune del domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta del procedimento notificatorio, onde accertare che il mancato rinvenimento del destinatario dell'atto sia dovuto ad irreperibilità assoluta in quanto nel Comune, già sede del domicilio fiscale (e nella specie anche della residenza), il contribuente non ha più né abitazione, né ufficio o azienda e, quindi, mancano dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto (v. Sez. 6-5, 7 febbraio 2018, n. 2877).

Sempre alla stregua del principio affermato dalla sopra citata pronuncia della Corte n. 20425 del 2007, è stato ritenuto che le informazioni raccolte dal custode dello stabile ove era ubicato il domicilio fiscale del contribuente circa il trasferimento di quest'ultimo in una località non nota non fossero sufficientemente idonee a sostanziare l'irreperibilità assoluta (v. Cass., Sez. 6-5, 8 marzo 2019, n. 6765; Sez. 5, 27 luglio 2018, n. 19958).

Si è altresì affermato che:

- «In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso» (Cass. n. 781/2025; conf. a Cass. n. 14658/2024);

- «In tema di notifica degli atti impositivi, la cd. irreperibilità assoluta del destinatario che ne consente il compimento ai sensi dell'art. 60, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, presuppone che nel Comune, già sede del domicilio fiscale dello stesso, il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e, quindi, manchino dati ed elementi, oggettivamente idonei, per notificare altrimenti l'atto: peraltro, il tipo di ricerche a tal fine demandato al notificatore non è indicato da alcuna norma, neppure quanto alle espressioni con le quali debba esserne documentato l'esito nella relata, purché dalla stessa se ne evinca con chiarezza l'effettivo compimento» (Cass. n. 19958/2018).

Delle modalità di notifica a soggetto assolutamente irreperibile si è recentemente occupata Cass. n. 1397/2026 alle cui diffuse argomentazioni si rinvia.

Orbene, applicati i suddetti principi al caso di specie deve ritenersi illegittimo il ricorso del messo notificatore alla notifica con il rito dell'irreperibilità assoluta non emergendo «con chiarezza» dalla relata di notifica quali siano state le attività di ricerca dallo stesso espletate, tali non potendosi considerare le affermazioni contenute nel modulo a stampa della predetta relata.

In essa, invero, si fa riferimento al fatto che «Il soggetto anagraficamente è residente al sopracitato indirizzo ma di fatto non vi abita più» e che «Fatte ricerche in loco e prese informazioni generali con risultati negativi».

Com'è ben evidente si tratta di affermazioni generiche che non danno contezza del tipo di attività effettivamente espletate, da cosa risultasse che la contribuente non abitasse più all'indirizzo di residenza, da chi sarebbero state «prese informazioni». Circostanze, peraltro, che sono smentite dal fatto che sul citofono dell'abitazione risultava il nominativo della contribuente, come dimostrato dalla foto prodotta in giudizio dalla odierna appellata, e di cui il messo notificatore non fa neppure menzione.

Deve infine ricordarsi il principio secondo cui «In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso» (Cass. n. 781/2025).

Dall'illegittimità della notifica dell'atto presupposto (nella specie, avviso di liquidazione) consegue l'annullamento dell'atto conseguenziale (nella specie, la cartella di pagamento) alla stregua del principio affermato da Cass., Sez. un., n. 5791/2008, in cui si afferma: «[...] se il contribuente abbia fatto valere il vizio della procedura consistito nell'omessa notifica dell'atto presupposto (e tale vizio risulti effettivamente sussistente in esito all'istruttoria processuale), per questo solo vizio l'atto consequenziale impugnato dovrà essere annullato. A tale annullamento potrà (o meno) conseguire la definitiva estinzione della pretesa tributaria a seconda se i termini di decadenza (eventualmente) previsti dall'ordinamento siano già decorsi o siano ancora pendenti: in questo secondo caso, infatti, l'amministrazione potrà rinnovare la procedura secondo la corretta sequenza procedimentale e provvedere alla notifica dell'atto precedentemente omessa. Sicché, per restare al caso di specie (ma con conseguenze che valgono per ogni ipotesi nella quale sussista lo stretto rapporto procedimentale tra atto consequenziale ed atto presupposto), laddove il contribuente impugni una cartella di pagamento deducendone la nullità per la mancata (rituale) notifica dell'avviso di accertamento (o dell'avviso di liquidazione, se questo sia previsto), il giudice adito dovrà verificare l'effettivo difetto di notifica dell'atto presupposto al fine di dichiarare, se la verifica abbia esito positivo, la nullità dell'atto consequenziale» (conf. Cass. n. 13329/2025).

Venendo all'appello incidentale, la contribuente impugna la statuizione adottata dalla CGT1 in punto di spese processuali censurando l'affermazione secondo cui la compensazione delle spese era giustificata dal fatto che «la ricorrente ha depositato il ricorso prima della scadenza prevista dei termini della mediazione».

Il motivo è fondato atteso che quella addotta dalla sentenza non può in alcun modo considerarsi grave ed eccezionale ragione ex art. 92, secondo comma, c.p.c.

In estrema sintesi, l'appello principale va rigettato e va accolto quello incidentale con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nella misura liquidata in dispositivo, ridotti i compensi in considerazione della particolare semplicità della questione oggetto di giudizio.

P.Q.M.

Respinge l'appello principale e accoglie quello incidentale. Condanna l'appellante al pagamento in favore della contribuente appellata delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per compensi in euro 1.000,00 per ciascun grado di giudizio, oltre al rimborso forfettario nella misura del 15% dei compensi, spese ed accessori di legge.