Corte di cassazione
Sezione III civile
Ordinanza 13 ottobre 2026, n. 26781
Presidente: De Stefano - Relatore: Galletti
FATTI DI CAUSA
1. In data 30 giugno 2021 Franco T. proponeva opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c. dinanzi al Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti dell'Agenzia delle entrate - Riscossione. L'opponente esponeva che gli erano già state notificate le cartelle di pagamento nn. 100/2001/0129754356/501, 100/2001/0166974976/501 e 100/2001/0166975077/501, relative a crediti erariali concernenti ILOR, IRPEG e ritenute alla fonte per gli anni d'imposta 1994 e 1995. Deduceva che, successivamente alla notificazione delle cartelle, si era maturata la prescrizione quinquennale degli interessi e delle sanzioni e chiedeva l'accertamento dell'illegittimità parziale della pretesa esattoriale.
2. L'Agenzia delle entrate - Riscossione si costituiva eccependo, in via preliminare, la carenza di interesse ad agire in mancanza di un atto di riscossione attuale e il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario. Nel merito sosteneva l'applicabilità del termine prescrizionale decennale e l'intervenuta interruzione della prescrizione.
3. Con sentenza n. 99/2023 il Tribunale di Nocera Inferiore dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario, ritenendo che, non essendo stata ancora iniziata l'esecuzione forzata, la controversia non potesse essere introdotta mediante opposizione ex art. 615 c.p.c. dinanzi al giudice ordinario.
4. Avverso tale pronuncia T. proponeva appello. Sosteneva che la prescrizione dedotta riguardasse un fatto estintivo sopravvenuto alla notificazione delle cartelle e che, pertanto, la relativa controversia appartenesse alla giurisdizione del giudice ordinario, anche quando l'esecuzione non fosse stata ancora iniziata. Si costituiva l'Agenzia delle entrate - Riscossione chiedendo il rigetto del gravame ed eccependo altresì l'inammissibilità dell'appello.
5. Con sentenza n. 161/2024 la Corte d'appello di Salerno accoglieva l'impugnazione; il giudice di appello ricostruiva il riparto di giurisdizione tra giudice tributario e giudice ordinario, affermando che spettano al giudice ordinario le controversie concernenti fatti estintivi, impeditivi o modificativi sopravvenuti alla notificazione della cartella esattoriale. Evidenziava che la prescrizione dedotta da T. era successiva alla notificazione delle cartelle e che, pertanto, la domanda era stata correttamente proposta mediante opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., anche in assenza dell'avvio della procedura esecutiva. Dichiarava conseguentemente la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario e rimetteva la causa al Tribunale di Nocera Inferiore.
6. Avverso tale sentenza ADER ha proposto ricorso per cassazione, al quale ha resistito l'originario opponente, che non ha depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c., ma semplicemente ridepositato il controricorso.
7. Il Collegio si è riservato di depositare l'ordinanza nei termini di cui all'art. 380-bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 546/1992, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 1), c.p.c.
ADER censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sussistente la giurisdizione del giudice ordinario sull'opposizione proposta dal contribuente. La ricorrente contesta il principio affermato dalla Corte territoriale secondo cui qualsiasi controversia avente ad oggetto fatti estintivi sopravvenuti alla notificazione della cartella ricadrebbe nella giurisdizione ordinaria anche se l'esecuzione non è stata ancora intrapresa.
Sostiene che tale conclusione contrasti con l'orientamento delle Sezioni unite, in particolare con la sentenza n. 16986 del 2022. Deduce che l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione delle controversie aventi ad oggetto tributi di qualsiasi natura si estende a ogni questione concernente l'an o il quantum del tributo e si arresta esclusivamente dinanzi agli atti dell'esecuzione forzata. Assume che anche l'eccezione di prescrizione costituisca una questione inerente all'obbligazione tributaria e rientri quindi nella giurisdizione del giudice che conosce della relativa pretesa fiscale.
Secondo la ricorrente, la controversia non avrebbe carattere meramente esecutivo, poiché non concerne atti dell'esecuzione forzata successivi alla notificazione della cartella. Evidenzia che le cartelle riguardano crediti erariali e che il criterio discretivo individuato dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 dovrebbe condurre ad affermare la giurisdizione tributaria. Richiama inoltre l'esigenza di evitare il frazionamento delle tutele e di concentrare davanti al giudice tributario le questioni incidenti sulla legittimità della pretesa fiscale. Chiede pertanto la cassazione della sentenza impugnata per difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
2. Col secondo motivo ADER lamenta la violazione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 602/1973 e dell'art. 100 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c. In via subordinata, per l'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo, la ricorrente ripropone l'eccezione di inammissibilità dell'originaria azione proposta dal contribuente. Deduce in particolare che il giudizio introdotto da T. aveva nella sostanza ad oggetto l'impugnazione degli estratti di ruolo e che l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 prevede espressamente la non impugnabilità dell'estratto di ruolo. Richiama la giurisprudenza delle Sezioni unite che ha ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta anche ai giudizi pendenti e che ha individuato in modo tassativo le ipotesi nelle quali il debitore può impugnare direttamente il ruolo o la cartella invalidamente notificata senza attendere l'atto successivo della riscossione.
La ricorrente sostiene che nel caso concreto non ricorra alcuna delle situazioni tipizzate dal legislatore e che il contribuente non abbia allegato né dimostrato l'esistenza di un pregiudizio concreto, effettivo e attuale tale da rendere indifferibile la tutela giurisdizionale. A suo dire difetta pertanto l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e l'azione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile.
Il resistente T. ha chiesto col controricorso dichiararsi in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, il suo rigetto.
Con riguardo al primo motivo, sostiene che la sentenza impugnata si è conformata all'orientamento consolidato della Corte di cassazione, e richiama l'art. 360-bis c.p.c.
Quanto al secondo motivo, il controricorrente deduce che l'opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non costituisce impugnazione del titolo esecutivo, ma è diretta esclusivamente a contestare il diritto del creditore di procedere in executivis. Evidenzia che l'azione è funzionale alla tutela dei diritti costituzionali di difesa e di accesso alla giustizia e che una diversa interpretazione finirebbe per subordinare la possibilità di agire in giudizio alla scelta discrezionale dell'amministrazione di iniziare l'esecuzione. Chiede pertanto il rigetto anche del secondo motivo di ricorso.
3. Il ricorso è fondato, per quanto si va ad esporre, e merita dunque accoglimento, dovendone discendere l'accertamento della giurisdizione tributaria.
4. La presenza di un orientamento delle Sezioni unite in subiecta materia giustifica la trattazione del ricorso col rito camerale, ai sensi dell'art. 374, comma 1, c.p.c.
5. Questa Corte, a Sezioni unite, ha infatti ripetutamente affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice tributario nelle controversie che attengano in particolare alla delibazione dell'eccezione di prescrizione sollevata dal contribuente dopo la valida (o comunque non contestata) notifica della cartella di pagamento, "restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla notificazione" (Cass., Sez. un., 25 maggio 2022, n. 16986, alla quale è conforme la più recente Cass., Sez. un., 16 ottobre 2024, n. 26817).
6. Ha errato pertanto la Corte distrettuale nel valorizzare il mero dato della notifica della cartella, elevandolo ad unico discrimine fra la sfera della giurisdizione tributaria e quella ordinaria, non essendovi stato alcun seguito all'originaria notificazione della cartella e comunque essendo stata chiesta declaratoria di insussistenza parziale del credito tributario.
7. Per la sua natura necessariamente pregiudiziale, la negazione della giurisdizione del giudice ordinario preclude, in questa sede, la verifica della sussistenza delle condizioni di improponibilità della domanda ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (su cui vedi Cass., Sez. un., n. 26283/2022).
8. Il secondo motivo resta così assorbito.
9. La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata, con contestuale accertamento della giurisdizione del Giudice tributario, avanti il quale il processo eventualmente proseguirà ed al quale è rimessa pure la valutazione delle dette condizioni di improponibilità.
10. La stabilizzazione relativamente recente dei principi di diritto applicati, rilevabile anche dall'alterno andamento delle fasi di merito, giustifica secondo il Collegio una piena compensazione delle spese lite, per ogni grado e comunque fin qui sostenute.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e dichiara la giurisdizione del Giudice tributario, indicando a tal fine la Corte di giustizia tributaria di primo grado territorialmente competente, dinnanzi alla quale rimette le parti nei termini di legge.
Compensa integralmente le spese di lite fin qui sostenute.