Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
Sezione I
Sentenza 14 ottobre 2026, n. 1137

Presidente: Caso - Estensore: Lipari

FATTO E DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 20 maggio 2026 e depositato il 4 giugno 2026, Campania Sonda s.r.l. (d'ora innanzi, anche "la società"), in proprio e quale capogruppo dell'ATI con Santacroce s.r.l., ha impugnato le note con le quali Autostrade per l'Italia s.p.a. (d'ora innanzi, anche "ASPI") ha solo parzialmente accolto l'istanza di accesso formulata dalla ricorrente in data 30 marzo 2026 e quella integrativa dell'11 maggio 2026, aventi ad oggetto la documentazione inerente l'esecuzione dell'appalto di "Lavori di consolidamento della frana sul Viadotto Veilino al Km 4+751 ubicati nell'Autostrada A12 Genova-Sestri Levante".

1.1. In fatto, la società espone di avere stipulato con Autostrade per l'Italia il contratto di appalto rep. n. 20412 del 21 aprile 2010 avente ad oggetto i lavori di consolidamento della frana sul Viadotto Veilino. I lavori sarebbero stati consegnati il 23 giugno 2010 e ultimati l'8 gennaio 2018. Nel corso dell'esecuzione dell'appalto, l'ATI appaltatrice avrebbe sottoscritto con riserva il registro di contabilità in occasione dei SAL dal n. 1 al n. 25, formulando contestazioni e pretese economiche strettamente connesse all'andamento tecnico, temporale e contabile dei lavori.

Per tutelare i propri diritti e interessi, anche in sede risarcitoria, e per ricostruire integralmente le vicende esecutive poste a fondamento delle riserve iscritte, la società ha presentato, in data 30 marzo 2026, un'istanza di accesso avente ad oggetto l'acquisizione della documentazione relativa all'esecuzione dell'appalto. Autostrade per l'Italia ha accolto l'istanza, ad eccezione che per alcuni atti aventi rilevanza interna, trasmettendo tuttavia soltanto parte della documentazione richiesta.

In data 11 maggio 2026, la società ha chiesto una integrazione documentale, in riscontro alla quale ASPI, con nota del 13 maggio 2026, ha trasmesso ulteriore documentazione, senza tuttavia soddisfare integralmente la richiesta di accesso.

Pertanto, la società ha proposto l'odierno ricorso.

1.2. Il ricorso è affidato a un motivo, rubricato "Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. della legge n. 241/1990, violazione dei principi di trasparenza, buon andamento e pienezza del diritto di difesa, eccesso di potere per difetto di istruttoria, incompletezza ed illogicità dell'azione amministrativa".

2. Si è costituita Autostrade per l'Italia, eccependo preliminarmente l'incompetenza territoriale del T.A.R. Liguria in favore del T.A.R. Lazio. ASPI ha dedotto altresì l'inammissibilità e infondatezza del ricorso, in ragione della avvenuta ostensione o della inesistenza della maggior parte degli atti richiesti, e ha prodotto in giudizio i documenti esistenti, instando per la sopravvenuta carenza di interesse.

3. Con memoria del 5 ottobre 2026, la parte ricorrente ha preso atto dell'avvenuto deposito in giudizio dei documenti indicati dalla resistente come disponibili, nonché delle dichiarazioni rese in ordine all'inesistenza o alla mancata disponibilità degli ulteriori atti richiesti, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere con rifusione delle spese di lite.

4. Alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026, la causa è passata in decisione.

5. In via preliminare, deve essere scrutinata l'eccezione di incompetenza per territorio formulata da Autostrade per l'Italia. L'eccezione muove dal presupposto che il giudizio in materia di accesso riguarda l'esercizio dell'autonomo diritto all'ostensione dei documenti amministrativi e non il rapporto sostanziale sottostante, con la conseguenza che la competenza territoriale andrebbe individuata nel tribunale amministrativo nella cui circoscrizione ha sede l'amministrazione che ha emanato l'atto o detiene la documentazione richiesta. Poiché ASPI ha sede in Roma, il giudice competente sarebbe il T.A.R. Lazio, indipendentemente dal luogo di esecuzione dell'appalto.

L'eccezione è infondata.

5.1. Come è noto, il legislatore ha individuato essenzialmente due criteri ai fini della delimitazione della competenza territoriale del T.A.R.: a) il criterio della sede dell'amministrazione autrice dell'atto impugnato (art. 13, 1° comma, prima parte, c.p.a.); b) il criterio degli effetti diretti dell'atto (art. 13, 1° comma, seconda parte, c.p.a.).

L'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (ord., 13 luglio 2021, n. 13) ha chiarito che il criterio degli effetti diretti prevale "comunque" (art. 13 c.p.a. cit.) su quello della sede, e la ratio di tale prevalenza «... è indubbiamente quella di temperare il c.d. criterio della sede, radicando, secondo un più generale principio di prossimità, che costituisce corollario del principio di difesa ex art. 24 Cost., e secondo una logica di decentramento della giurisdizione amministrativa, che è accolto dal legislatore costituzionale all'art. 125 Cost., la competenza territoriale del Tribunale "periferico" in ordine ad atti emanati da amministrazioni aventi sede in una circoscrizione di un Tribunale, ma esplicanti effetti diretti limitati alla circoscrizione territoriale di un altro Tribunale».

5.2. Con specifico riferimento alle controversie sull'accesso, il Collegio ritiene che, come affermato da condivisibile giurisprudenza (cfr. C.d.S., V, 20 febbraio 2026, n. 1391; T.A.R. Campania, Napoli, II, 29 dicembre 2025, n. 8456), la competenza territoriale vada individuata in relazione al luogo in cui la vicenda amministrativa cui si riferiscono i documenti richiesti produce i propri effetti diretti; pertanto, quando la documentazione è riferibile esclusivamente ad uno specifico ambito territoriale, la competenza appartiene al T.A.R. di tale territorio, a prescindere dalla sede dell'amministrazione che ha adottato il diniego sull'istanza.

Ciò chiarito, e venendo ora alla fattispecie in esame, costituisce circostanza pacifica la localizzazione della documentazione oggetto dell'istanza ostensiva al solo ambito compreso nella circoscrizione del T.A.R. ligure, senza alcuna influenza su altri e diversi ambiti territoriali, essendo impugnato il parziale diniego all'accesso agli atti dell'appalto relativo ai lavori di consolidamento della frana sul Viadotto Veilino al Km 4+751, nell'Autostrada A12 Genova-Sestri Levante. I provvedimenti impugnati non possono che produrre effetti limitati al territorio nel quale trova esecuzione il contratto d'appalto di cui si tratta, dovendosi in tali casi prendere a riferimento l'area di realizzazione dei lavori (cfr. C.d.S., V, ord. 22 agosto 2022, n. 7363).

Tale circostanza è di per sé risolutiva nel senso del radicamento della competenza territoriale innanzi al T.A.R. Liguria.

5.3. Alla luce di tali considerazioni, l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale è infondata, e va dunque disattesa.

6. Tanto premesso, si osserva che in data 5 ottobre 2026 la parte ricorrente ha dichiarato integralmente soddisfatta in corso di causa la pretesa azionata in giudizio, in ragione dell'avvenuto deposito in giudizio dei documenti disponibili oggetto delle istanze di accesso e della dichiarazione di inesistenza e di mancata disponibilità degli ulteriori documenti richiesti.

7. Pertanto, deve essere dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere in ragione del fatto che l'Amministrazione ha, in pendenza della lite, versato in atti parte dei documenti oggetto delle istanze ostensive.

8. Con riferimento ai documenti non ostesi, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, posto che il ricorrente ha preso atto della indisponibilità o inesistenza di tali documenti e ha dichiarato la "sopravvenuta cessazione dell'interesse dell'ostensione".

9. Le spese, stante la tardiva ostensione della documentazione oggetto delle istanze, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

- in parte dichiara cessata la materia del contendere;

- in parte dichiara l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;

- condanna Autostrade per l'Italia s.p.a. alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.