Consiglio di Stato
Sezione II
Sentenza 21 gennaio 2025, n. 439
Presidente: Franconiero - Estensore: Ponte
FATTO E DIRITTO
1. Con l'appello in esame l'odierna parte appellante impugnava la sentenza n. 1727 del 2020 del T.A.R. Toscana, recante rigetto dell'originario gravame. Quest'ultimo era stato proposto dalla stessa parte, al fine di ottenere l'annullamento dell'ordinanza n. 59 dell'8 maggio 2013, notificata il 23 maggio 2013, avente ad oggetto "Opere eseguite in assenza di permesso di costruire - ordinanza di demolizione e rimessa in pristino dei manufatti in Loc. Cafaggio Volognano", con cui, con cui il responsabile del settore aveva ordinato "di procedere alla demolizione delle opere abusive riscontrate e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi nell'area stessa, catastalmente individuata al Foglio 11 - particelle 300 e 301, entro il termine di 90 (novanta) giorni".
2. Nel ricostruire in fatto e nei documenti la vicenda, parte appellante, contestando le argomentazioni della sentenza di prime cure, formulava i seguenti motivi di appello:
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 della l. 13 dicembre 1994, n. 724; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 38, comma 1, della l. 28 febbraio 1985, n. 47; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, comma 15, della l. 28 febbraio 1985, n. 47; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241; violazione e/o falsa applicazione dell'art. 132 della l.r. 3 gennaio 2005, n. 1; violazione del principio di tipicità degli atti e dei provvedimenti amministrativi; travisamento e/o errata interpretazione dell'atto impugnato; omessa e/o errata valutazione della documentazione;
- violazione e/o falsa applicazione dell'art. 39 della l. 13 dicembre 1994, n. 724, in relazione ai principi che regolano l'istituto dell'affidamento. Omesso e/o insufficiente esame della documentazione. Ingiustizia;
- omessa pronuncia. Violazione e/o falsa applicazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all'art 112 c.p.c. Violazione del diritto di difesa e dell'art 24 della Costituzione; violazione dei principi del giusto procedimento e di correttezza amministrativa di cui all'art. 97 della Costituzione e della l. 7 agosto 1990, n. 241.
3. L'amministrazione comunale appellata si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello.
4. Alla pubblica udienza di smaltimento del 15 gennaio 2025 la causa passava in decisione.
5. L'appello è fondato sotto l'assorbente profilo della mancata previa definizione dell'istanza di condono pendente.
6. In linea di fatto, è pacifico che l'odierna parte appellante in data 3 marzo 1995, con atto prot. n. 2942, ha presentato domanda di condono ai sensi dell'art 39 della l. 23 dicembre 1994, n. 724, dando luogo al procedimento n. 289/1994 presso il Comune di Rignano sull'Arno il quale, con atto prot. n. 8592 del 6 giugno 1996 ha quindi richiesto alcuni documenti integrativi; con successiva nota prot. n. 19011 del 28 novembre 1996 la stessa amministrazione, dando atto di aver ricevuto le integrazioni richieste, ha provveduto alla determinazione definitiva degli oneri concessori da versare al Comune e dell'oblazione da versare allo Stato; tali somme risultano versate.
7. Con l'ordinanza impugnata in prime cure il Comune ha ordinato la demolizione delle opere accertate, relative al medesimo immobile oggetto della domanda di condono, senza la previa formale definizione della domanda di condono.
8. In linea di diritto, va ribadito il principio a mente del quale sono illegittimi gli ordini sanzionatori di demolizione di opere abusive emessi in pendenza del termine o in presenza della già avvenuta presentazione della istanza di condono edilizio (cfr. ex multis C.d.S., VI, 15 gennaio 2021, n. 488).
9. È pur vero che nel caso di specie l'ordine di demolizione contiene il riferimento ad alcuni elementi potenzialmente ostativi alla sanatoria richieste.
Tuttavia, la specificità dei presupposti e l'eccezionalità del condono, rispetto alla sanatoria ordinaria, nonché la peculiarità dei luoghi e delle opere, avrebbero imposto la preliminare, rispetto all'adozione del provvedimento sanzionatorio, definizione del procedimento di condono, anche attraverso la verifica della non condonabilità proprio a cagione della realizzazione delle peculiarità dell'area e dei manufatti.
10. In linea generale, va ribadito che la normativa riferita al condono edilizio postula la permanenza dell'immobile da regolarizzare e non ammette, in pendenza del procedimento, la demolizione (cfr. ad es. C.d.S., VI, 8 agosto 2023, n. 7682).
Fino alla definizione delle domande di condono edilizio eventualmente presentate tutti i provvedimenti amministrativi adottati ed adottandi aventi a oggetto sanzioni per abusi edilizi devono intendersi sospesi; ne consegue che non appare ammissibile una valutazione prognostica da parte del giudice relativamente all'esito dell'istanza di condono, prima che su di essa si sia determinata l'Amministrazione competente; ancora meno lo appare da parte della stessa amministrazione, stante l'autonomia e specificità dell'iter condonistico. Solo una volta esitata negativamente l'istanza di condono, infatti, sarà possibile disporre la demolizione del bene, privando per l'effetto di ogni utilità una decisione circa l'attuale legittimità (o illegittimità) delle opere.
11. Dai principi son qui richiamati emerge all'evidenza l'onere per il Comune della previa definizione delle domande di condono, attraverso l'applicazione della relativa disciplina peculiare.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, l'appello va accolto sotto il solo profilo predetto e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso di primo grado in tali sensi.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Toscana, sez. III, sent. n. 1727/2020.