Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania
Sezione I
Sentenza 18 febbraio 2026, n. 1188
Presidente: Gaviano - Estensore: Esposito
FATTO
Con determina a contrarre del 2 dicembre 2024 la GO.RI. s.p.a. avviava la procedura per la stipula di un accordo quadro per la fornitura di raccorderia in ghisa malleabile e pezzi speciali, da installarsi sulle derivazioni d'utenza per la posa dei gruppi di misura e sulle reti idriche gestite.
L'affidamento, della durata di 36 mesi, e per un importo di euro 250.000,00, doveva essere aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Con lettera d'invito prot. 94838 del 3 dicembre 2024 la società ricorrente veniva invitata e presentava la propria offerta.
La Commissione di gara, completate le operazioni di valutazione delle offerte, proponeva l'aggiudicazione in suo favore, la quale veniva disposta con provvedimento del Responsabile Unico del Progetto del 30 maggio 2025.
Sennonché, con atto del 20 giugno 2025 il R.U.P. riconvocava la Commissione di gara, con lo specifico compito di rinnovare le operazioni per rivalutare le offerte tecniche dei concorrenti e, all'esito, di rimodulare la graduatoria. Ciò in quanto veniva valutato che, «a seguito approfondimento sull'attribuzione dei punteggi relativi alle offerte tecniche riportata nel predetto Verbale n. 3 della seduta di gara del 29 maggio 2025 è stata rilevata una non conformità del prodotto soggetto offerto dall'operatore economico ''Artis s.r.l.'', rispetto a quanto richiesto nella specifica tecnica di gara».
Nel contempo, ritenuta la sussistenza dei presupposti ("attesi i manifesti profili di legittimità" e tenuto conto che "la procedura di gara di scelta del contraente in oggetto non ha prodotto ancora i suoi effetti compiuti, in quanto la Stazione Appaltante non ha ancora stipulato il relativo contratto di appalto"), venivano annullati i verbali della Commissione n. 3 e n. 4 del 29 maggio 2025 e l'aggiudicazione del 30 maggio 2025.
A seguito della suddetta rinnovazione delle operazioni, infine, con il provvedimento del 27 giugno 2025 la fornitura è stata aggiudicata alla controinteressata.
Va rimarcato che, in precedenza, con il verbale n. 4 del 29 maggio 2025 erano stati attribuiti alla ricorrente complessivi punti 80,02, di cui 70,00 per l'offerta tecnica e 10,02 per l'offerta economica, mentre la controinteressata aveva ottenuto un totale di 76,68 punti (59,25 + 17,43).
Rinnovate le operazioni ed esclusa la Artis, che aveva offerto il massimo ribasso, con il verbale n. 5 del 24 giugno 2025 sono stati rideterminati i punteggi assegnati anche, e soprattutto, alle offerte economiche di tutti i concorrenti, rimodulando i loro punteggi e attribuendo alla Hobby Point il massimo di 30,00 punti, poiché è risultato che la stessa, una volta estromessa la Artis, aveva presentato l'offerta più conveniente; gli altri concorrenti hanno ottenuto il punteggio determinato secondo la formula non lineare Pi = (Ri/Rm)α X Pmax, di cui alla lettera d'invito.
Per effetto di ciò, la controinteressata ha sopravanzato la Artubi nella graduatoria.
La ricorrente ha impugnato i menzionati provvedimenti, articolando nel ricorso introduttivo tre motivi con cui ne è denunciata l'illegittimità, per violazione dell'art. 108, comma 12, dell'art. 1, comma 2, e dell'art. 7 dell'allegato I.2 del d.lgs. n. 36/2023, nonché dei principi di cristallizzazione delle offerte e di immodificabilità della graduatoria, oltre all'eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e manifesta ingiustizia e, infine, per violazione del principio di segretezza delle offerte.
Con i motivi aggiunti è stata contestata la nota della stazione appaltante di reiezione della sua istanza di autotutela e sono state svolte altre censure.
Si è costituita in giudizio la GO.RI. s.p.a. per resistere alle pretese avversarie, depositando memoria e documentazione.
La società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare alla camera di consiglio del 3 settembre 2025 ed è stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione della causa nel merito.
Si è costituita in giudizio anche la controinteressata, svolgendo difese nella memoria prodotta.
Per l'udienza di merito le parti hanno prodotto scritti difensivi.
All'udienza pubblica del 28 gennaio 2026 la causa è stata assegnata in decisione.
DIRITTO
1. Nella precedente narrativa si è detto che l'annullamento in autotutela dei verbali della Commissione e della già disposta aggiudicazione originaria è stato suscitato, nelle valutazioni del R.U.P., dalla ritenuta erronea attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche, di cui al verbale n. 3 del 29 maggio 2025.
Il R.U.P. rilevava infatti che il prodotto della Artis s.r.l. (già risultata ormai terza classificata) non corrispondeva alle specifiche tecniche di gara; la Commissione, riconvocata, ha rivalutato allora le offerte tecniche, e constatato che il prodotto offerto dalla Artis non rispettava i requisiti minimi per il tipo di materiale utilizzato per i raccordi di ghisa malleabile.
Il Seggio di gara ha quindi proceduto all'esclusione postuma del detto concorrente, rimodulando allora però tutti i punteggi, compresi quelli già assegnati alle offerte economiche, e pervenendo alla formulazione di una nuova graduatoria, nella quale la controinteressata, già seconda, si è ritrovata collocata al primo posto della graduatoria, e la ricorrente, già prima, è finita al secondo posto.
2. Il Collegio deve dare innanzitutto conto dell'eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata (alla quale ha aderito la GO.RI.), sostenendo che la ricorrente avrebbe dovuto contestare il presupposto costituito dall'esclusione della Artis, altrimenti operando l'art. 64, comma 2, c.p.a. in ordine ai fatti non contestati, che priverebbe la Artubi s.r.l. dell'interesse a sovvertire la nuova graduatoria.
Dalla controinteressata è addotto che, ove non sia posta in discussione l'esclusione dell'altro concorrente, la posizione della ricorrente rimarrebbe inalterata, dal momento che l'attribuzione dei punteggi condurrebbe in ogni caso a prescegliere l'offerta della Hobby Point, che ha offerto il ribasso maggiore (una volta esclusa la Artis).
L'eccezione va disattesa.
La ricorrente contesta invero in radice l'ammissibilità della rinnovazione delle operazioni della Commissione, opponendo ad essa il principio dettato dall'invocato art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 che, producendo l'effetto di cristallizzare la graduatoria già stilata, renderebbe quest'ultima insuscettibile di essere riformulata.
In questo contesto, la tutela invocata dalla Artubi non è quindi legata alla questione dell'esclusione della Artis. Le contestazioni della ricorrente si appuntano invece sulla scelta della stazione appaltante di "ritornare sui propri passi", scelta che, una volta ritenuta illegittima, cederebbe il passo al ripristino della situazione anteriore, nella quale la ricorrente era risultata aggiudicataria.
3. Tanto precisato, il ricorso introduttivo è fondato.
3.1. Con il primo motivo la ricorrente sostiene (in estrema sintesi) che, in base a quanto dispone l'art. 108, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione segna il momento ultimo oltre il quale la graduatoria formata diventa insensibile alle variazioni conseguenti sia a pronunce giurisdizionali, "sia a provvedimenti adottati dalla Stazione appaltante concernenti la partecipazione dei concorrenti" (pag. 7 del ricorso).
È, inoltre, evidenziato con il secondo motivo che la Commissione, discostandosi dall'indicazione del R.U.P. - che aveva invitato a rimodulare la graduatoria sommando i nuovi punteggi delle offerte tecniche a quelli "già" assegnati alle offerte economiche - ha invece attribuito ex novo i punteggi anche alle offerte economiche (cfr. pag. 3 del verbale n. 5 del 24 giugno 2025), in dipendenza della sopraggiunta esclusione della Artis.
Ne è conseguito che l'offerta della controinteressata ha ottenuto il massimo punteggio di 30,00 per l'offerta economica, risultando ex post la proponente del maggior ribasso (che risultava in precedenza essere quello della Artis), aumentando con ciò considerevolmente il proprio punteggio dall'iniziale 17,43, e potendo così sopravanzare la ricorrente.
La tesi sviluppata dalla parte ricorrente va condivisa.
Il citato art. 108, comma 12, recita: "Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell'eventuale inversione procedimentale, non è rilevante ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l'individuazione della soglia di anomalia delle offerte, eventualmente stabilita nei documenti di gara, e non produce conseguenze sui procedimenti relativi agli altri lotti della medesima gara".
E la giurisprudenza ha costantemente chiarito che il c.d. principio di invarianza corrisponde alla duplice concorrente finalità "di garantire, per un verso, continuità alla gara e stabilità ai suoi esiti [...]" e "di impedire, o comunque vanificare, in prospettiva antielusiva, la promozione di controversie meramente speculative e strumentali da parte di concorrenti non utilmente collocatisi in graduatoria, mossi dall'unica finalità, una volta noti i ribassi offerti e quindi gli effetti delle rispettive partecipazioni in gara sulla soglia di anomalia, di incidere direttamente su quest'ultima, traendone vantaggio" (per tutte, C.d.S., Sez. V, 13 giugno 2024, n. 5319).
È stato invero chiarito, in proposito, che: «Il principio di invarianza è pertanto finalizzato anche a tutelare l'affidamento medio tempore maturato dai partecipanti alla gara ed è volto altresì a salvaguardare l'interesse delle amministrazioni alla stabilità degli assetti definiti e consolidati dalla chiusura di alcune fasi di gara [...]. La ratio di tale principio, quale ricostruito dalla giurisprudenza, consiste pertanto, come già accennato in precedenza, nel neutralizzare il rilievo sul piano procedimentale di tutte le vicende che seguono la fase di verifica preliminare delle offerte, al fine di sterilizzare "l'alterazione della trasparenza e della correttezza del confronto concorrenziale, potenzialmente correlata alla partecipazione di fatto di un concorrente solo successivamente estromesso della gara" (C.d.S., Sez. V, 2 settembre 2019, n. 6013)» (sentenza cit., p. 15.4).
Tutto ciò posto, non persuade l'obiezione di parte resistente secondo cui il principio di invarianza opererebbe esclusivamente nell'ambito dei procedimenti di gara regolati dal criterio del minor prezzo, in cui occorre procedere al calcolo della soglia di anomalia, per l'esclusione automatica delle offerte.
Il principio, difatti, per la delineata ratio, si presenta applicabile al caso concreto.
Al riguardo, occorre svolgere due considerazioni.
In primo luogo, va posto in rilievo che la norma si esprime con la congiunzione "anche", allorquando si riferisce alle variazioni intervenute in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale.
E tale lessico, utilizzato dal legislatore, lascia intendere che quella dell'avvento della pronuncia giurisdizionale non sia l'unica ipotesi che rende immodificabile la graduatoria.
Invero, sarebbe difficilmente spiegabile che l'assetto determinatosi con la conclusione della procedura, ormai già culminata con l'aggiudicazione, non possa più essere messo in discussione da iniziative giurisdizionali, mentre potrebbe essere invece sovvertito dalla stessa stazione appaltante, libera a sua discrezione di modificare la graduatoria anche dopo l'aggiudicazione per il fatto di aver rilevato ex post, come nella specie, l'irregolarità dell'offerta tecnica di un concorrente che comunque occupava una posizione di graduatoria non utile.
Pertanto, non è ammissibile che, contravvenendosi al principio della cristallizzazione della graduatoria, si sia avvertita l'(inutile) esigenza di "ripescare" la posizione di un concorrente oramai fuori dalla graduatoria (in quanto terzo), per riesaminarla, escluderlo dalla gara, e rovesciare indi completamente gli esiti della gara stessa, minandone la stabilità al cui rispetto è presidiato il principio in commento.
In secondo luogo, la fattispecie all'esame, che ha visto rideterminare i punteggi delle offerte economiche delle due concorrenti residue a seguito dell'esclusione postuma della terza graduata, presenta caratteristiche affini a quel "calcolo di medie nella procedura" che il legislatore, con la norma di cui si tratta, ha inteso tener fermo nonostante "ogni variazione che intervenga ... successivamente al provvedimento di aggiudicazione".
La riparametrazione dei punteggi delle offerte economiche discenderebbe infatti automaticamente, proprio come il ricalcolo della loro "media", da una ricognizione complessiva del numero delle offerte economiche in lizza e delle loro entità. Da qui la ragionevole conclusione che, in presenza di una esclusione postuma da gara ormai conclusa, l'espresso divieto legislativo formulato per il ricalcolo della media debba valere anche, data la eadem ratio, per la suddetta riparametrazione.
Per queste motivazioni vanno conseguentemente accolti il primo e secondo motivo del ricorso introduttivo.
3.2. Resta assorbito il terzo motivo, con cui la ricorrente si duole che il seggio di gara sia stato riconvocato, allorquando erano già note le offerte dei concorrenti, in violazione del principio di segretezza.
4. I motivi aggiunti contengono altre e diverse censure, rivolte all'attribuzione del punteggio, specificamente per ciò che concerne la valutazione dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria, ritenuta indeterminata, per ciò che concerne la qualità dei prodotti offerti, in relazione agli elementi A (ghisa malleabile), B (acciaio inox) e D (materiale utilizzato per le guarnizioni).
Essi vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, in quanto l'accoglimento del ricorso introduttivo comporta il venir meno di ogni utilità a contestare la valutazione delle offerte tecniche, una volta che la ricorrente abbia soddisfatto il suo interesse all'annullamento della (nuova) aggiudicazione.
5. Conclusivamente, per le motivazioni che precedono, va accolto il ricorso introduttivo e vanno annullati il provvedimento di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto del 27 giugno 2025, il verbale della Commissione di gara n. 5 del 24 giugno 2025, la graduatoria con esso approvata e la proposta di aggiudicazione, nonché il provvedimento del 20 giugno 2025 con cui il Responsabile Unico del Progetto ha annullato i precedenti verbali di gara nn. 3 e 4 e l'aggiudicazione del 30 maggio 2025 in favore della ricorrente.
In conseguenza di ciò, va dichiarata l'inefficacia del contratto quadro n. 4400002934 (prot. GO.RI. n. 0050172 del 2 luglio 2025), stipulato dalla GO.RI. s.p.a. con la Hobby Point di Salvatore Cacace, e ordinato il subentro della ricorrente nella fornitura, in virtù dell'aggiudicazione precedentemente disposta in suo favore.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza della GO.RI. s.p.a. e sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo, disponendosene la compensazione tra la ricorrente [e] la controinteressata.
A carico della GO.RI. s.p.a. va posto infine anche il rimborso del contributo unificato per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti, previa dimostrazione della ricorrente di aver assolto all'obbligo di versamento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti:
a) accoglie il ricorso introduttivo e, per l'effetto, annulla il provvedimento di aggiudicazione del Responsabile Unico del Progetto del 27 giugno 2025 e i connessi atti indicati in motivazione;
b) dichiara improcedibili i motivi aggiunti;
c) dichiara l'inefficacia del contratto quadro n. 4400002934 (prot. GO.RI. n. 0050172 del 2 luglio 2025) e ordina il subentro della ricorrente nella fornitura.
Condanna la GO.RI. s.p.a. al pagamento delle spese di giudizio in favore della ricorrente, liquidate in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato per il ricorso introduttivo e per i motivi aggiunti; compensa le spese di giudizio tra la ricorrente e la controinteressata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.