Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione I
Sentenza 21 maggio 2026, n. 1156

Presidente: Prosperi - Estensore: Pavia

FATTO E DIRITTO

Considerato:

- che il ricorso ha ad oggetto la concessione per l'occupazione dello specchio d'acqua artificiale, derivante dalla realizzazione di una diga, di cui l'odierno ricorrente è concessionario, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a tecnologia flottante;

- che l'art. 119, comma 1, lett. 1-bis), evocato della ricorrente in udienza (a mente del quale «le controversie comunque attinenti alle procedure e ai provvedimenti della pubblica amministrazione in relazione ai progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili di cui agli allegati A, B e C al decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190») presuppone la sussistenza della giurisdizione ma non la radica, non rappresentando essa un'ipotesi di giurisdizione esclusiva;

- che, comunque, il procedimento in questione ha ad oggetto la concessione dello specchio d'acqua del lago artificiale mentre le questioni inerenti alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico verranno valutati nel corso del procedimento per l'adozione del successivo provvedimento autorizzatorio;

- che l'art. 143, comma 1, lett. a), del r.d. n. 1775 del 1933, attribuisce alla giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche «i ricorsi per incompetenza, per eccesso di potere e per violazione di legge avverso i provvedimenti definitivi presi dall'amministrazione in materia di acque pubbliche»;

- che la giurisprudenza interpreta tale disposizione ritenendo che «spettano alla cognizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche le impugnazioni di tutti i provvedimenti che, per effetto della loro incidenza sulla realizzazione, sospensione o eliminazione di opere idrauliche riguardanti acque pubbliche, concorrono in concreto a disciplinare le modalità d'uso di tali acque, compresi quelli che, pur se emanati da organi dell'Amministrazione non preposti alla cura delle acque pubbliche, comunque interferiscono con le determinazioni che regolano il menzionato uso, ad esempio autorizzando, impedendo o modificando i lavori o determinando i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere» (ex multis T.A.R. Veneto, Sez. II, 20 giugno 2023, n. 865);

- che, pertanto, laddove i provvedimenti amministrativi impugnati siano caratterizzati da incidenza diretta sulla materia delle acque pubbliche, nel senso che concorrono, in concreto, a disciplinare la gestione, l'esercizio delle opere idrauliche, i rapporti con i concessionari o a determinare i modi di acquisto dei beni necessari all'esercizio e alla realizzazione delle opere stesse o a stabilire o modificare la localizzazione di esse od a influire nella loro realizzazione mediante sospensione o revoca dei relativi provvedimenti, sussiste, invero, la giurisdizione del T.S.A.P. (Cass. civ., Sez. un., 21 giugno 2005, n. 13293).

Ritenuto, pertanto:

- che poiché, come detto, l'atto impugnato riguarda la concessione per l'occupazione dello specchio d'acqua artificiale, derivante dalla realizzazione di una diga di cui l'odierno ricorrente è concessionario, per la realizzazione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico a tecnologia flottante, sussiste la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, innanzi al quale la causa potrà essere riproposta ai sensi dell'art. 11 c.p.a.;

- che l'esito della lite e la natura della controversia giustifichino la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, rientrando la controversia nella giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche, dinanzi al quale il giudizio potrà essere riproposto ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.