Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce, Sezione III
Sentenza 8 luglio 2026, n. 1014

Presidente: Moro - Estensore: Dello Preite

Premesso che:

- con il mezzo di gravame all'esame sono impugnati gli atti, in epigrafe indicati, con cui il dirigente dell'Ufficio VI - Ambito territoriale per la provincia di Lecce dell'USR Puglia è giunto alla determinazione di denegare la domanda di trattenimento in servizio quale docente, presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 1, comma 165, della l. 30 dicembre 2024, n. 207;

- il ricorrente ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, dei predetti atti, lamentandone l'illegittimità per i seguenti motivi di diritto: I. "Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 165, della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) e della nota del 25.01.2025 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, irrazionalità, disparità di trattamento. Difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione"; II. "Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 165, della legge 207/2024 (legge di bilancio 2025) e della nota del 25.01.2025 del Ministro della Pubblica Amministrazione recante indicazioni applicative del ricorso al trattenimento in servizio di cui all'articolo 1, comma 165, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, difetto dei presupposti, ingiustizia manifesta, irrazionalità, disparità di trattamento. Difetto, illogicità e contraddittorietà della motivazione";

- con atto del 10 giugno 2026 si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata, depositando successivamente memoria con annessi documenti, a mezzo della quale ha eccepito, in via preliminare, il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo in favore del Giudice Ordinario in funzione di Giudice del Lavoro e, nel merito, l'infondatezza del ricorso;

- nell'odierna camera di consiglio, sussistendone i presupposti, il ricorso è stato trattenuto per la decisione in forma semplificata.

Rilevato che:

- secondo consolidata giurisprudenza il rapporto di lavoro del personale docente rientra pacificamente nella giurisdizione del Giudice Ordinario, fatta eccezione per le procedure concorsuali e quale che sia il tipo di atto che viene adottato, senza distinzione tra atti autoritativi-discrezionali e atti paritetici, atteso che l'avvenuta "privatizzazione" del rapporto di lavoro pubblico implica che gli atti di gestione del rapporto di impiego siano configurati come atti di natura non autoritativa, anche quando la p.a. adotta valutazioni di natura organizzativa (cfr., ex multis, Cass. civ., Sez. un., 11 luglio 2019, n. 18671);

- non si sottrae a tali principi il contenzioso per il trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età, contenzioso che compete al Giudice Amministrativo nei soli casi di residua giurisdizione esclusiva amministrativa sul rapporto di servizio, mentre compete al Giudice Ordinario nel caso di rapporti di lavoro "privatizzati", come accade per i docenti delle scuole (C.d.S., Sez. VI, 12 dicembre 2011, n. 6489; Sez. V, 10 luglio 2012, n. 4058; T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14 maggio 2019, n. 578; T.A.R. Lazio, Sez. III, 19 aprile 2019, n. 5091);

- né tale regola di riparto può essere disattesa, come sostenuto dalla difesa attorea, rispetto alla nota dirigenziale prot. n. 6137 del 10 aprile 2026, trattandosi di un atto di natura interlocutoria, contenente precisazioni circa i chiarimenti forniti dalla Direzione generale per il personale scolastico riguardo ai presupposti normativi entro cui si inscrive l'istituto in argomento.

Ritenuto che:

- per le ragioni esposte il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del Giudice Ordinario, salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda qualora il processo venga riproposto nel termine perentorio di cui all'art. 11 c.p.a.;

- in considerazione della materia trattata e della definizione in rito, appare equo disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Lecce, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione che declina a favore del Giudice Ordinario, davanti al quale potrà essere riassunto il giudizio nei termini e per gli effetti di cui all'art. 11 c.p.a.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.