Consiglio di Stato
Sezione VI
Sentenza 3 luglio 2026, n. 5344
Presidente: Montedoro - Estensore: Satullo
1. Nell'ambito del "programma di sviluppo rurale Regione Abruzzo 2014-2022", il Comune di Bisenti ha presentato domanda per l'assegnazione di un contributo per la realizzazione del percorso turistico "antiche mura di cinta medievali di Bisenti che consente di ripercorrere l'antica via ad salinas".
Con provvedimento del 20 giugno 2023 il Comune è stato ammesso al contributo nella misura massima consentita, con assegnazione del termine di dodici mesi per la conclusione dell'attività.
Il Comune in data 13 marzo 2025 ha presentato la domanda per l'erogazione del saldo e in data 14 marzo 2025 ha presentato domanda diretta ad ottenere la proroga del termine per la presentazione del saldo, respinta in ragione dell'assenza del presupposto della forza maggiore.
In data 26 maggio 2025 la domanda di saldo è stata dichiarata irricevibile perché presentata fuori termine e con determinazione del 10 luglio 2025 il Comune è stato dichiarato decaduto dal sostegno, per avere presentato la domanda di saldo fuori termine.
Il Comune ha impugnato i predetti provvedimenti sfavorevoli davanti al T.A.R., che con sentenza n. 496 del 10 novembre 2025 ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario.
Il Comune ha ritualmente appellato la predetta sentenza rappresentando di avere impugnato, oltre all'atto di decadenza per tardivo deposito della domanda di saldo, anche i provvedimenti della Regione Abbruzzo che hanno fissato il termine di presentazione della domanda di saldo e hanno stabilito le conseguenze della relativa violazione, rispetto ai quali sussiste pacificamente la giurisdizione del giudice amministrativo. Inoltre, secondo il Comune appellante il T.A.R. ha errato anche nel dichiarare il difetto di giurisdizione rispetto al secondo motivo del ricorso introduttivo di primo grado, con cui è stata contestata l'illegittimità non dell'atto di decadenza dal contributo, bensì delle proroghe del termine per il completamento dei lavori e per la presentazione della domanda di saldo, concesse dalla Regione con le determinazioni del 30 giugno 2025 e del 15 settembre 2025.
Si è costituita in giudizio la Regione Abbruzzo senza articolare difese.
All'udienza camerale del 28 maggio 2026, fissata per la trattazione della domanda cautelare di parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione previo avviso alle parti della possibilità di definizione con sentenza in forma semplificata.
2. L'unico motivo di appello è infondato.
Come affermato sia dalle Sezioni unite della Corte di cassazione sia da questo Consiglio di Stato, i principi elaborati circa la situazione giuridica soggettiva individuabile in capo a colui che aspiri a finanziamenti o sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione possono così sintetizzarsi: "Quante volte la norma di previsione affidi all'amministrazione il discrezionale apprezzamento circa l'erogazione del contributo, l'aspirante è titolare di un interesse legittimo, che conserva identica natura durante tutta la fase procedimentale che precede il provvedimento di attribuzione del beneficio ed è tutelabile davanti al giudice amministrativo. L'emanazione di siffatto provvedimento determina, poi, l'insorgenza di un diritto soggettivo alla concreta erogazione, tutelabile davanti al giudice ordinario, qualora al provvedimento stesso non sia stata data concreta attuazione, per mero comportamento omissivo o perché l'amministrazione intenda far valere la decadenza del beneficiario dal contributo, in relazione alla mancata osservanza, da parte del medesimo, di obblighi al cui adempimento la legge o il provvedimento condizionano l'erogazione suddetta o la sua permanenza. La situazione giuridica soggettiva del destinatario della sovvenzione torna, invece, ad essere di interesse legittimo allorché la mancata erogazione del finanziamento, pur oggetto di specifico provvedimento di attribuzione, dipenda dall'esercizio di poteri di autotutela dell'amministrazione, la quale intenda annullare il provvedimento stesso per vizi di legittimità da cui sia affetto o revocarlo per contrasto originario con l'interesse pubblico. In altri termini, se è attribuita alla cognizione del giudice ordinario ogni fattispecie che attenga alla revoca della già concessa agevolazione per ragioni non attinenti a vizi dell'atto amministrativo, alla sua forma, alla sua motivazione, bensì a comportamenti posti in essere dallo stesso beneficiario nella fase attuativa dell'intervento agevolato, nondimeno anche nella fase esecutiva del rapporto di concessione del contributo sono predicabili situazioni di interesse e non di diritto. Ciò si verifica nei casi di "regressione" della posizione giuridica del destinatario della sovvenzione, allorché la mancata erogazione (o il ritiro ovvero la revoca di essa) consegua all'esercizio di poteri di carattere autoritativo, espressione di autotutela della pubblica amministrazione, sia per vizi di legittimità, sia per contrasto originario con l'interesse pubblico. In tali casi, ripropositivi di un aspetto di ponderazione degli interessi pubblici sottesi, la cognizione della controversia azionata dal beneficiario del finanziamento trova la sede naturale nella giurisdizione amministrativa" (così, testualmente, Cass. civ., Sez. un., 11 luglio 2018, n. 18241; v. C.d.S., Ad. plen., 29 gennaio 2014, n. 6; ribadisce di recente i predetti principi C.d.S., Sez. VI, 18 febbraio 2026, n. 1291).
Ciò premesso, nel caso in esame il Comune: ha impugnato il provvedimento con cui l'amministrazione lo ha dichiarato decaduto dal contributo già concesso, in ragione del successivo inadempimento all'obbligo di tempestiva presentazione della domanda di saldo previsto nell'allegato 10 al bando e assunto espressamente dal beneficiario con dichiarazione resa in data 19 dicembre 2022; ha fatto quindi valere il proprio diritto soggettivo al contributo già concesso, contestando i presupposti per la dichiarazione di decadenza per inadempimento pronunciata dall'amministrazione.
Tale controversia pertanto, in applicazione delle consolidate regole di riparto sopra enunciate, in quanto relativa alla fase esecutiva del contributo ed estranea a qualsivoglia esercizio di poteri di autotutela incidenti sulla fase pubblicistica di ammissione, spetta alla giurisdizione del giudice ordinario.
Ad una diversa conclusione non può giungersi sulla base della circostanza, specificamente dedotta nell'atto di appello, che il Comune ricorrente, oltre ad impugnare il provvedimento di decadenza, abbia impugnato anche gli atti amministrativi presupposti - a ben vedere incidenti su modalità esecutive delle prestazioni (quali i termini di presentazione a pena di decadenza di istanze per l'ottenimento del saldo) - che hanno previsto l'obbligo di tempestiva presentazione della domanda di saldo e la conseguenza giuridica della decadenza per l'inadempimento di tale obbligo.
Al riguardo, deve infatti evidenziarsi che nelle controversie concernenti diritti soggettivi devolute alla giurisdizione del giudice ordinario, quest'ultimo, ai sensi dell'art. 5 dell'allegato E alla l. n. 2248/1865, può disapplicare gli atti amministrativi presupposti. Tale potere di disapplicazione infatti, come confermato anche di recente dalla Corte di cassazione, può essere esercitato non soltanto nelle liti tra privati ma anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione, tutte le volte in cui l'illegittimità dell'atto presupposto costituisca una questione pregiudiziale alla soluzione della controversia vertente su diritti soggettivi (Cass. civ., Sez. I, 14 marzo 2025, n. 6834).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Comune appellante la statuizione del T.A.R. di inammissibilità per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario è corretta anche in relazione al secondo motivo del ricorso introduttivo di primo grado.
Infatti, con tale motivo il Comune ha richiamato e contestato gli atti di proroga del termine per il completamento delle attività e del conseguente termine per la presentazione della domanda di saldo esclusivamente in funzione della contestazione dell'atto di decadenza per inadempimento e, quindi, facendo valere sempre il proprio diritto soggettivo al contributo, rispetto al quale come sopra esposto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, al quale è consentito di disapplicare, ai fini della decisione della controversia, eventuali atti amministrativi presupposti illegittimi.
Infine, deve precisarsi che la decisione assunta non contrasta ed è anzi coerente con quella assunta con sentenza del C.d.S., Sez. VI, 19 maggio 2026, n. 3947, nella quale la giurisdizione del giudice amministrativo è stata affermata, in conformità ai criteri di riparto sopra ampiamente richiamati, in ragione della circostanza che in quel caso, a differenza che in quello in esame, era intervenuta una modifica sopravvenuta della disciplina di riferimento della procedura di assegnazione dei contributi, con conseguente incidenza sui costi ammissibili assoggettati a variante da autorizzare preventivamente (disciplina di carattere sostanziale non meramente procedurale come nel caso di specie) rispetto alla quale sussisteva un interesse legittimo del ricorrente.
3. Per tutte le ragioni sopra esposte l'appello va respinto.
4. La difesa solo formale della Regione Abbruzzo, definito con sentenza breve in udienza camerale, giustifica l'integrale compensazione delle spese processuali del presente grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita a cura dell'amministrazione.
Note
La presente decisione ha per oggetto TAR Abruzzo, sent. n. 496/2025.