Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
Sezione I
Sentenza 23 luglio 2026, n. 3901
Presidente: Buricelli - Estensore: Russo
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso, notificato il 19 maggio 2026 e depositato il successivo 16 giugno 2026, la società XXL Energia s.r.l. ha impugnato dinanzi a questo T.A.R. la deliberazione del 5 maggio 2026, n. 151/2026/S/EEL con la quale l'Arera ha irrogato nei confronti della suddetta una complessiva sanzione amministrativa pecuniaria per euro 50.000,00, di cui:
- euro 25.000,00 per violazione dell'art. 3, comma 2, del codice di condotta commerciale pro tempore vigente, per aver erroneamente riportato nel materiale precontrattuale relativo agli anni 2022 e 2023 la composizione del mix energetico impresa;
- euro 25.000,00 per violazione dell'art. 10, comma 1, lett. c), della bolletta 2.0 pro tempore vigente, per non aver riportato in bolletta fino a novembre 2022 alcuna informazione sulla composizione del mix energetico e, da dicembre 2022 a dicembre 2023, per aver riportato erroneamente il mix energetico impresa.
2. Nel costituirsi in giudizio, Arera ha eccepito l'irricevibilità del ricorso per tardività del deposito in giudizio. Nel merito, l'Autorità ha replicato alle censure formulate.
3. Giunta la camera di consiglio ex art. 72-bis del c.p.a. del 15 luglio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. In via pregiudiziale, va esaminata l'eccezione di irricevibilità del ricorso per tardività del deposito del ricorso.
5. L'eccezione è fondata, in quanto il ricorso è stato deposito in giudizio oltre il termine di legge previsto a pena di decadenza.
6. In relazione ai giudizi aventi ad oggetto "i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti", ai sensi dell'art. 119, comma 2, del c.p.a., "Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all'articolo 62, comma 1, e quelli espressamente disciplinati nel presente articolo".
Per quando concerne il termine previsto per il deposito del ricorso, l'art. 45, comma 1, del c.p.a., dispone che "Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l'ultima notificazione dell'atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario".
Dal quadro normativo emerge che il ricorso avverso i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, in ragione dell'applicazione dell'art. 119, comma 2, del c.p.a., ossia delle norme in materia di rito abbreviato, deve essere depositato nel termine di decadenza dimidiato di quindici giorni - rispetto al termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 45, comma 1, del c.p.a. - che inizia a decorrere dal momento in cui si è perfezionata l'ultima notifica per il destinatario (cfr. C.d.S., Sez. VI, 14 giugno 2021, n. 4584; Sez. IV, 10 luglio 2023, n. 6714; T.A.R. Lombardia, Sez. I, 3 febbraio 2025, n. 381; Sez. I, n. 3679 del 2024).
7. Con riferimento al caso in esame, si osserva che il ricorso è stato notificato ad Arera il 19 maggio 2026. La ricorrente ha provveduto al deposito del ricorso soltanto il 16 giugno 2026, ossia oltre il termine perentorio di quindici giorni, come dimidiato, dal perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario stabilito ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 119, comma 2, del c.p.a.
7.1. Non può nemmeno ipotizzarsi la rimessione in termini per errore scusabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, del c.p.a., attesa la non equivocità del disposto normativo in materia di deposito del ricorso e la mancanza di elementi fattuali idonei a giustificare incertezza, in concreto, nella sua applicazione.
8. In conclusione il ricorso è irricevibile per tardivo deposito ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del c.p.a.
In considerazione della definizione in rito del giudizio sussistono gli estremi per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile per tardività nel deposito dell'impugnativa ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), del c.p.a.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.