Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Sezione I
Sentenza 7 settembre 2026, n. 1773

Presidente: Pasanisi - Estensore: Dallari

FATTO E DIRITTO

1. In data 12 febbraio 2026 il Comune di Mansuè (in seguito, il Comune) avviava sul MEPA la trattativa diretta n. 6058636 con lo Studio tecnico associato PRO.TERR.A. (in seguito, PRO.TERR.A.), per l'affidamento del servizio tecnico di aggiornamento del piano comunale di protezione civile.

Con determinazione dell'Area tecnica n. 64 del 19 febbraio 2026 il servizio veniva affidato a PRO.TERR.A. per l'importo di euro 5.000,00 (CIG BA7CD03103; CUP G93C26000130006).

1.1. RES AMBIENTE s.r.l. (in seguito, Res Ambiente), che aveva redatto il precedente aggiornamento del piano, manifestava in data 2 marzo 2026, il proprio interesse all'affidamento dell'incarico di redazione dell'aggiornamento del piano e con istanza del 4 marzo 2026, ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. n. 241 del 1990 e dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013, chiedeva al Comune l'ostensione:

- della determinazione di conferimento dell'incarico professionale;

- degli eventuali disciplinari tecnici, atti comparativi o criteri adottati per l'individuazione dell'affidatario;

- delle eventuali convenzioni, dei contratti, degli incarichi e della corrispondenza intercorsa con i professionisti incaricati.

1.2. Con nota del 1° aprile 2026 il Comune riscontrava l'istanza, trasmettendo la determinazione n. 64 del 19 febbraio 2026, il capitolato d'oneri per l'ammissione degli operatori economici al bando "Servizi" del MEPA, con i relativi allegati e il capitolato tecnico, nonché il codice di comportamento dei dipendenti comunali.

1.2. In pari data (1° aprile 2026) Res Ambiente, ritenendo incompleta la documentazione ricevuta, presentava un'ulteriore istanza di chiarimenti e di ostensione documentale, precisando di chiedere copia:

1) «TD MEPA n. 6058636 completa di capitolato, allegati, scheda prodotto e codice CPV utilizzato»;

2) «offerta presentata dallo Studio tecnico associato PRO.TERR.A.»;

3) «disciplinare, contratto, lettera di stipula o altra documentazione contrattuale Perfezionata»;

4) «documentazione da cui risultano le pregresse e documentate esperienze analoghe richiamate nella determina»;

5) «motivazione istruttoria concreta della scelta dell'operatore economico e della riconduzione del servizio alla categoria MEPA utilizzata»;

6) «atto o atti da cui risulti l'eventuale approvazione finale dell'aggiornamento del Piano di Protezione Civile»;

7) «eventuale documentazione relativa alla liquidazione o al pagamento del corrispettivo, ove già intervenuti».

1.3. In data 30 aprile 2026 la società sollecitava il riscontro alla predetta richiesta, senza tuttavia ottenere riscontro.

2. Con il ricorso in esame Res Ambiente ha impugnato il silenzio-diniego formatosi sulla sua istanza dell'1 aprile 2026 di ulteriore ostensione documentale, chiedendo l'accertamento del proprio diritto ad accedere agli atti relativi all'affidamento e la condanna del Comune alla loro esibizione, anche mediante oscuramento dei soli dati personali non pertinenti.

2.1. Nel ricorso parte ricorrente sostiene di essere titolare di un interesse diretto, concreto e attuale all'ostensione, in quanto operatore del settore e di avere quindi diritto di accedere ai documenti richiesti ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 24[1]/1990. La documentazione trasmessa dal Comune non sarebbe satisfattiva della sua richiesta, in quanto riguarderebbe atti di carattere generale e non comprenderebbe: l'offerta dell'affidatario, gli atti della trattativa diretta, la documentazione contrattuale, quella relativa alle pregresse esperienze professionali e gli ulteriori atti istruttori posti a fondamento dell'affidamento.

Inoltre, la ricorrente sostiene che il Comune le avrebbe dovuto ostendere la documentazione richiesta ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013 in quanto riguarderebbe l'affidamento di un servizio e l'impiego di risorse pubbliche e sarebbe pertanto funzionale alle finalità proprie dell'accesso civico generalizzato.

3. Il Comune si è costituito in giudizio sostenendo di avere tempestivamente e integralmente riscontrato l'istanza del 4 marzo 2026 mediante la nota dell'1 aprile 2026 e la trasmissione della documentazione richiesta.

Quanto alla successiva istanza, il Comune evidenzia che il capitolato e i relativi allegati erano già stati trasmessi; che la procedura, svolta mediante trattativa diretta sul MEPA, non prevedeva alcuna scheda prodotto; e che il codice CPV associato all'affidamento era liberamente consultabile nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

L'offerta generata dal sistema consisterebbe nella sola indicazione dell'importo economico proposto da PRO.TERR.A., mentre il rapporto contrattuale si sarebbe perfezionato mediante lo scambio di corrispondenza sulla piattaforma MEPA e i suoi elementi essenziali sarebbero già indicati nella determinazione n. 64 del 2026.

Le pregresse esperienze analoghe dell'affidatario risulterebbero dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici e dal curriculum professionale dello studio, prodotti in giudizio. La motivazione della scelta sarebbe invece contenuta nella determinazione di affidamento e non costituirebbe un autonomo documento amministrativo.

Il Comune precisa, infine, che l'aggiornamento del piano era ancora in corso e che, pertanto, non erano stati adottati atti di approvazione finale, né erano state emesse fatture o disposte liquidazioni in favore dell'affidatario.

Non sussisterebbero, quindi, documenti o dati ulteriori rispetto a quelli già trasmessi, prodotti in giudizio o accessibili sui portali istituzionali, mentre le ulteriori richieste della ricorrente avrebbero a oggetto chiarimenti e valutazioni estranei alla disciplina dell'accesso.

4. Alla camera di consiglio del 15 luglio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Le censure proposte, che per ragioni di connessione possono essere esaminate congiuntamente, sono fondate nei sensi e nei limiti di seguito precisati.

5.1. Invero la trattativa diretta sul MEPA con un unico operatore economico è una modalità di affidamento diretto (prevista dal codice dei contratti pubblici d.lgs. n. 36/2023) che permette alla Pubblica Amministrazione di negoziare la fornitura di beni, servizi o lavori con un solo operatore.

E la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che in caso di affidamento diretto, non venendo in rilievo una procedura di gara, l'operatore che non ha partecipato alla procedura non può qualificarsi come concorrente e non ha un interesse qualificato e differenziato alla conoscenza dell'offerta tecnica della controinteressata in forma non oscurata (C.d.S., Sez. V, 18 febbraio 2025, n. 1353).

Si è in particolare rilevato che: "un'eventuale ostensione al non concorrente delle informazioni comunicate dai partecipanti all'Amministrazione è idonea a incrinare la fiducia riposta dal concorrente nell'Amministrazione, in quanto esorbita dal rischio assunto da quest'ultimo quando ha reso partecipe la stazione appaltante dei dati afferenti alla propria attività, cioè quello che le informazioni imprenditoriali possano essere comunicate agli altri candidati, esposti al medesimo rischio" (C.d.S., Sez. V, 2 maggio 2024, n. 3979).

In questo senso deve escludersi che parte ricorrente sia titolare, ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 di un interesse diretto, concreto ed attuale ad accedere a dati riservati o a segreti tecnici e commerciali del controinteressato.

5.2. Deve tuttavia riconoscersi il diritto di parte ricorrente all'esercizio del c.d. accesso civico generalizzato ai documenti richiesti in ordine all'affidamento.

Res Ambiente ha infatti richiesto l'accesso anche ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013.

E la giurisprudenza amministrativa ha riconosciuto che la disciplina dell'accesso civico generalizzato, fermi i divieti temporanei e/o assoluti di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 50 del 2016, è applicabile anche agli atti delle procedure di gara e, in particolare, all'esecuzione dei contratti pubblici, non ostandovi in senso assoluto l'eccezione del comma 3 dell'art. 5-bis del d.lgs. n. 33 del 2013 in combinato disposto con l'art. 53 e con le previsioni della l. n. 241 del 1990, che non esenta in toto la materia dall'accesso civico generalizzato, ma resta ferma la verifica della compatibilità dell'accesso con le eccezioni relative di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, a tutela degli interessi-limite, pubblici e privati, previsti da tale disposizione, nel bilanciamento tra il valore della trasparenza e quello della riservatezza (C.d.S., Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10).

Pertanto ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, deve essere riconosciuto alla ricorrente il diritto ad accedere ai documenti e alle informazioni richieste nel rispetto dei limiti di cui all'art. 5-bis, comma 1 e 2, quindi con esclusione dei segreti tecnici o commerciali o ai dati riservati del controinteressato.

6.2. Il fatto che parte dei documenti richiesti fosse consultabile nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, non esclude l'obbligo dell'Amministrazione di dare riscontro all'istanza di accesso.

Nel caso di documenti già pubblicati, l'Amministrazione è infatti in ogni caso tenuta a indicare all'istante quantomeno il collegamento per consentirne la consultazione.

6.3. Va comunque rilevato che il Comune, da un lato, ha già fornito all'istante parte dei documenti richiesti (il capitolato con i relativi allegati, il curriculum professionale del controinteressato) e, dall'altro lato, ha ragionevolmente dato atto di non essere in possesso:

- della scheda prodotto, in quanto non prevista;

- di un'ulteriore motivazione della scelta dell'affidatario dell'incarico in quanto la stessa sarebbe contenuta nella determinazione di affidamento;

- degli atti di approvazione del piano e di pagamenti in favore del controinteressato in quanto l'aggiornamento del piano era ancora in corso;

- del contratto di affidamento, in quanto il rapporto contrattuale si sarebbe perfezionato mediante lo scambio di corrispondenza sulla piattaforma MEPA;

- degli atti di approvazione del piano e di pagamenti in favore del controinteressato, in quanto l'incarico era ancora in corso.

6.4. Pertanto, in sintesi deve essere consentito l'accesso a parte ricorrente ai seguenti documenti riguardanti:

- gli atti della TD n. 6058636 del mercato elettronico detenuti dal Comune (tra cui l'autocertificazione del controinteressato in merito al possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023), con indicazione del codice CPV utilizzato;

- l'offerta presentata dallo Studio tecnico associato PRO.TERR.A., richiamata nella determinazione di affidamento;

- lo scambio di corrispondenza sulla piattaforma MEPA che ha portato alla conclusione del rapporto negoziale con il controinteressato;

- l'eventuale documentazione (ulteriore rispetto al curriculum prodotto in giudizio) acquisita in ordine alle pregresse esperienze analoghe del controinteressato.

Con oscuramento delle parti dei documenti richiesti contenenti dati riservati o segreti tecnici o commerciali del controinteressato.

6.4. In definitiva, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, deve essere annullato il silenzio-diniego serbato dal Comune sull'istanza dell'1 aprile 2026, con conse[gue]nte obbligo dell'Amministrazione di ostendere nei limiti sopra evidenziati i documenti richiesti.

7. In ragione delle peculiarità della fattispecie e in particolare della già intervenuta ostensione di buona parte della documentazione richiesta, sussistono tuttavia le condizioni per compensare le spese di giudizio, salva la refusione del contributo unificato versato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla il silenzio-diniego serbato dal Comune sull'istanza dell'1 aprile 2026 e dispone che l'Amministrazione ostenda, entro dieci giorni, i documenti richiesti dalla parte ricorrente nella medesima istanza, nei sensi e nei limiti indicati in motivazione.

Spese compensate, salva la refusione del contributo unificato versato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.