Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
Sezione IV
Sentenza 30 settembre 2026, n. 1825
Presidente: Giani - Estensore: Fenicia
FATTO
Il ricorrente impugna il provvedimento [omissis], con cui il Questore di Firenze lo ha ammonito, ai sensi dell'art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge, astenendosi da comportamenti persecutori nei confronti della controinteressata, e invitandolo altresì a seguire un percorso di recupero presso un centro specializzato.
In particolare, l'emanazione del provvedimento era determinata dall'istanza presentata in data [omissis] dalla controinteressata, con la quale quest'ultima aveva segnalato una serie di condotte moleste ed invasive perpetrate dal ricorrente, asseritamente idonee a cagionarle un perdurante stato d'ansia e/o di paura.
In particolare, la richiedente avrebbe documentato l'invio, da parte dell'odierno ricorrente, di messaggi insistenti e incalzanti, iniziato a partire dalla fine del 2023, attraverso molteplici canali telematici (Facebook, Instagram, TikTok, e-mail), nonché l'uso, da parte del medesimo, di profili anonimi per aggirare i blocchi da lei imposti, la pubblicazione di una recensione negativa su Google Business, nonché la condivisione di passi di brani musicali che esprimevano odio alternato a desiderio di possessività. Tra gli episodi più gravi, la donna ha segnalato messaggi quali: "ti voglio ora vieni qui. Tra una settimana devo sapere dove abiti... mi metto di impegno!!!", oltre alla condivisione di un link che rimandava ad un brano musicale notoriamente associato a un contesto di femminicidio.
L'invio di tali messaggi, che in taluni casi denotavano un desiderio di controllo della vita privata della vittima, sarebbe proseguito anche dopo che la donna aveva fatto presente all'odierno ricorrente come questo tipo di comunicazione le provocasse uno stato di stress e di ansia, e finanche dopo l'invio, da parte della Questura al medesimo, della comunicazione di avvio del procedimento del [omissis].
Il ricorrente ha articolato censure di violazione di legge (stante la presunta mancanza dei presupposti per l'adozione dell'ammonimento), nonché di eccesso di potere per irragionevolezza, violazione del principio di proporzionalità e difetto d'istruttoria.
In particolare, secondo il ricorrente, nella fattispecie l'intera vicenda si sarebbe esaurita in mere comunicazioni scambiate tramite social network; i messaggi inviati non avrebbero un contenuto minaccioso od ossessivo, non sarebbero idonei a provocare nella persona offesa un grave e perdurante stato di ansia o di paura e sarebbero terminati spontaneamente prima dell'adozione dell'ammonimento; peraltro la controinteressata avrebbe sempre mantenuto la possibilità di interrompere in qualsiasi momento le comunicazioni mediante gli ordinari strumenti di blocco offerti dalle piattaforme telematiche.
Si è costituita in giudizio l'Amministrazione intimata contestando con memoria la fondatezza in fatto e in diritto del ricorso.
All'udienza pubblica del 23 settembre 2026, all'esito della discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato e deve pertanto essere respinto.
Le censure proposte da parte ricorrente possono essere decise unitariamente e in primo luogo alla luce dell'ormai stabilizzato orientamento della Sezione, che ha a sua volta recepito il consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui «l'ammonimento si fonda su una base indiziaria e di tipo probabilistico, che informa l'intero diritto amministrativo della prevenzione... Il provvedimento di ammonimento presuppone, infatti, non l'acquisizione della prova richiesta ai fini della condanna per il reato di stalking, ma la sussistenza di soli elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, atto a determinare un perdurante e grave stato di "ansia e paura" nella vittima e a potenzialmente degenerare, se non fermato, in condotte costituenti reato (C.d.S., Sez. III, 18 ottobre 2021, n. 6958; C.d.S., Sez. III, 25 maggio 2015, n. 2599; C.d.S., Sez. III, 2 agosto 2023, n. 7486)» (T.A.R. Toscana, Sez. IV, 2 dicembre 2025, n. 1935; per la precedente giurisprudenza della Sez. II di questo T.A.R., si veda la sentenza 18 gennaio 2022, n. 46).
In questo quadro teso a valorizzare la presenza di «elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, un comportamento reiterato, anomalo, minaccioso o semplicemente molesto, come tale avvertito dal destinatario della condotta, che sia atto a determinare, in quest'ultimo, uno stato di ansia e paura... (così dando vita ad) un giudizio prognostico ex ante relativo alla sussistenza di un mero pericolo» (T.A.R. Toscana, Sez. II, 18 gennaio 2022, n. 46), risulta assolutamente dirimente la documentazione depositata in giudizio, dalla quale si evince l'invio, ad opera del ricorrente, di un notevole numero di messaggi insistenti e intrusivi su di una pluralità di canali social, messaggi non ricambiati ma anzi sin dal principio accolti con freddezza e poi decisamente respinti dalla denunciante, che possono aver ragionevolmente indotto nella stessa uno stato di oppressione e paura.
Nonostante la donna, infatti, avesse chiaramente espresso la sua volontà di non interagire con il mittente (che per lei era un semplice sconosciuto) e poi avesse manifestato il suo disagio e la sua disapprovazione rispetto ai contenuti dei messaggi, al comportamento del medesimo e alle sue intrusioni, questi ha perseverato senza alcuna giustificazione nei suoi numerosi tentativi di contatto, e ciò: 1) con l'invio di ulteriori messaggi e la pubblicazione di contenuti dal tono aggressivo e minaccioso, e manifestando un insopprimibile desiderio d'incontrare fisicamente la donna ("ti voglio ora vieni qui. Tra una settimana devo sapere dove abiti... mi metto di impegno!!!"); 2) ricattandola con l'espediente della recensione negativa su Google Business per farsi sbloccare su Facebook; 3) adombrando sentimenti di odio, di vendetta o di controllo possessivo ("e io ti odio, ti odio, ti odio... ma quanto ti voglio! e chi se ne frega se sei stronza"; "ti odio perché non scompari perché non ti uccidi e perché ti voglio tanto io...???"); 4) infine ventilando, in maniera indiretta e allusiva, attraverso la pubblicazione o l'invio di brani musicali in tema o il richiamo a fatti di cronaca nera, la possibilità da parte sua della perdita della capacità di dominarsi e di trascendere, sul piano della realtà tangibile, in comportamenti violenti e imprevedibili.
Benché sia certo che il ricorrente non si sia mai presentato o appostato presso l'abitazione della controinteressata e sia altrettanto certa l'assenza di suoi comportamenti violenti, i fatti denunciati e documentati dalla controinteressata (e in larga parte anche ammessi dal ricorrente) integrano gli estremi di una reiterata condotta di carattere persecutorio.
Non v'è dubbio infatti che il comportamento del ricorrente sia stato molesto, invasivo, reiterato per diversi mesi (anche dopo la comunicazione di avvio del procedimento), ossessivo e minaccioso, anche se realizzato con messaggi telematici e non accompagnato da contatti fisici, messaggi che la vittima era costretta a percepire anche perché la comunicazione si spostava con ostinazione da un canale social all'altro, dopo che uno di essi veniva bloccato, fino a raggiungere la posta elettronica della stessa. Né può essere esclusa l'efficacia lesiva del comportamento del ricorrente laddove sia consistito, nell'ambito del contesto suddetto, nell'uso di stati o storie social per lanciare, dal proprio profilo, messaggi intimidatori o comunque indirettamente riferiti alla controinteressata.
Così come appare ragionevole ritenere, in base ad una valutazione condotta ex ante, che proprio tale pervicacia e tale caparbietà, ovvero la reiterazione in un lungo arco di tempo dei detti tentativi di contatto, unitamente ai toni cupi e intimidatori che avevano assunto gli ultimi messaggi, potessero perturbare l'equilibrio psico-fisico della vittima, generando in essa sentimenti di ansia e paura, dovendosi anche considerare che le reali ed effettive caratteristiche della personalità del ricorrente erano a lei ignote.
In definitiva, la tesi minimizzante del ricorrente non è persuasiva e la valutazione compiuta dal Questore in merito al pericolo per la sicurezza pubblica non risulta priva di presupposti né irragionevole.
In conclusione il provvedimento impugnato risulta essere esente dai vizi prospettati nel ricorso, essendo stato adottato all'esito di un'adeguata istruttoria (in particolare basata sull'audizione della persona offesa, l'acquisizione di ampia documentazione e la presentazione di memorie difensive da parte dell'interessato), nonché in costanza dei presupposti di legge sopra illustrati. Peraltro non v'è ragione di dubitare della proporzionalità della misura adottata, la quale non produce limitazioni delle libertà del destinatario e consiste in un semplice invito a tenere una condotta conforme alla legge.
Il ricorso deve pertanto essere respinto; le spese possono essere compensate fra le parti, tenuto conto della particolarità della fattispecie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli artt. 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche citate nella sentenza.