Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Sezione II
Sentenza 25 settembre 2026, n. 1869

Presidente: Bellucci - Estensore: Fardello

FATTO

1. I ricorrenti assumono di essere tutti proprietari di terreni, titolari di società proprietarie di terreni e di aziende che confinano con quelli a destinazione produttiva sui quali la controinteressata REC 007 s.r.l. ha previsto la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) di potenza pari a 30mw.

Riferiscono che tale progetto è oggetto di una procedura abilitativa semplificata (PAS), presentata dalla controinteressata in data 18 dicembre 2024 presso il SUAP della competente Comunità collinare "Vigne & Vini", cui ha fatto seguito la convocazione della conferenza dei servizi prevista dall'art. 6, comma 5, del d.lgs. 28/2011, all'interno della quale tutti gli enti partecipanti avrebbero espresso parere favorevole, ad eccezione, inizialmente, del Comune di Incisa Scapaccino (sul cui territorio l'intervento dovrebbe essere realizzato). A fronte di ciò, con determinazione n. 1 del 15 aprile 2025, il responsabile del SUAP avrebbe adottato il provvedimento conclusivo negativo della conferenza, valevole quale preavviso di diniego. Tuttavia, in accoglimento delle osservazioni presentate dalla società proponente, il Comune, con determinazione dirigenziale n. 39 del 30 aprile 2025, avrebbe superato il proprio precedente parere negativo, dando l'assenso alla prosecuzione dell'iter di approvazione del progetto.

2. Tale determinazione comunale costituisce l'oggetto del ricorso introduttivo, notificato in data 15 maggio 2025 e depositato in data 16 maggio 2025, a mezzo del quale gli esponenti hanno formulato tre censure, così rubricate e sintetizzabili:

"1) Violazione di legge in relazione all'art. 45-bis delle NTA del Comune di Incisa Scapaccino; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; contraddittorietà": l'art. 45-bis delle NTA del PRG vieterebbe, per le aree in questione (in quanto limitrofe ad una zona agricola e vitivinicola di pregio, inserita tra i siti tutelati dall'UNESCO), l'installazione di una "attività insalubre" ai sensi del d.m. 5 settembre 1994, quale sarebbe quella progettata dalla controinteressata, come aveva inizialmente rilevato il Comune nell'originario parere, contraddittoriamente ed erroneamente superato col provvedimento impugnato;

"2) Violazione di legge in relazione all'art. 8 del d.lgs. 25 novembre 2024, n. 190; eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione": l'intervento progettato dalla controinteressata sarebbe da assentire con autorizzazione unica, ai sensi della normativa sopravvenuta ad esso applicabile (d.lgs. 190/2024); solo gli impianti di accumulo elettrochimico ubicati "esclusivamente all'interno del perimetro di impianti industriali di qualsiasi natura, anche non più operativi o in corso di dismissione" resterebbero ancora assoggettati a PAS, mentre quello in esame andrebbe realizzato su un'area a destinazione produttiva priva di un preesistente impianto;

"3) Violazione di legge in relazione all'art. 8 del d.lgs. n. 25 novembre 2024, n. 190. Eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erronea valutazione dei presupposti; carenza e/o insufficienza di istruttoria e di motivazione; illogicità, contraddittorietà, sviamento": difetterebbero, ad ogni modo, alcuni documenti necessari alla positiva valutazione della PAS (in particolare, le asseverazioni dei tecnici abilitati, la dichiarazione di disponibilità dei terreni, il piano di ripristino, l'evidenza del rispetto delle prescrizioni di cui alla nota dei vigili del fuoco del 19 marzo 2025).

3. Si sono costituite in giudizio sia l'Amministrazione comunale che la controinteressata, rilevando l'infondatezza nel merito delle singole censure avversarie. Al contempo, hanno sollevato plurime questioni di inammissibilità dell'impugnativa: a) per difetto di una valida procura speciale; b) per omessa notificazione a tutte le amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza dei servizi; c) per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti (non essendo provato che essi siano i proprietari dei terreni confinanti rispetto all'area di intervento, né che i legali rappresentanti delle società ricorrenti siano effettivamente tali); d) per difetto di un loro interesse a ricorrere (non essendo precisato quale sia il concreto pregiudizio che essi subirebbero dalla realizzazione dell'intervento contestato); e) per mancanza dei presupposti del ricorso collettivo (in quanto difetterebbe l'identità delle posizioni sostanziali e processuali tra i vari ricorrenti).

Si è costituito in giudizio anche il Ministero dell'interno, ma con mera memoria di stile, senza svolgere alcuna difesa.

3. Con ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 26 giugno 2025 e depositato in data 1° luglio 2025, gli esponenti hanno impugnato anche la determinazione conclusiva della conferenza dei servizi favorevole al progetto della controinteressata, frattanto assunta dal responsabile SUAP della Comunità collinare "Vigne & Vini" (determinazione n. 3/2025 del 5 maggio 2025). Tale ricorso è stato presentato sulla base di una nuova procura rilasciata a favore del collegio difensivo, integrato da un nuovo legale, ed è stato affidato alle medesime censure del ricorso introduttivo, sulla cui fondatezza gli esponenti hanno insistito anche in replica alle difese avversarie.

4. In vista della camera di consiglio del 23 luglio 2025, le parti hanno presentato ulteriori documenti e memorie. L'Amministrazione resistente e la controinteressata hanno nuovamente insistito sulle proprie eccezioni preliminari, non ritenendole superate dalle deduzioni e produzioni documentali avversarie. In particolare, la controinteressata ha evidenziato che la nuova procura non potrebbe sanare l'invalidità di quella originaria e che anche il ricorso per motivi aggiunti, al pari del ricorso introduttivo, difetterebbe della notifica a tutte le amministrazioni interessate (non essendo stato esteso il contraddittorio anche all'ASL AT, la quale, in conferenza di servizi, aveva confermato la tesi avversata dai ricorrenti secondo cui l'intervento progettato non costituirebbe un'attività insalubre). I ricorrenti non avrebbero, peraltro, depositato documentazione idonea a dimostrare la loro legittimazione a ricorrere. Inoltre, il ricorso per motivi aggiunti sarebbe inammissibile nella parte in cui amplierebbe le censure di quello introduttivo e conterrebbe delle improprie repliche alle difese avversarie.

4. Con ordinanza n. 319 del 24 luglio 2025, questo Tribunale ha accolto l'istanza cautelare ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

5. In vista della trattazione del merito del ricorso, le parti hanno depositato ulteriore documentazione, assieme alle memorie conclusive e di replica previste dall'art. 73, comma 1, c.p.a.

6. Il giorno prima dell'udienza i ricorrenti hanno depositato, fuori termine, ulteriore documentazione a comprova del loro titolo di legittimazione a ricorrere.

7. Nel corso dell'udienza pubblica del 18 giugno 2026, le parti hanno discusso ed insistito sulle rispettive posizioni, anche in ordine alle eccezioni preliminari ed all'ammissibilità e rilevanza della documentazione tardivamente depositata. All'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

8. Tra le plurime eccezioni di inammissibilità del ricorso introduttivo e/o di quello per motivi aggiunti il Collegio ritiene di esaminare quella di difetto di legittimazione a ricorrere formulata dalla controinteressata, ritenendola fondata ed assorbente.

8.1. Come noto, l'impugnazione dei titoli edilizi (o comunque, più in generale, di provvedimenti che autorizzano interventi di trasformazione del territorio) rilasciati a terzi richiede l'allegazione e la dimostrazione, da parte del ricorrente, della sussistenza di entrambe le condizioni dell'azione, tra loro autonome e distinte, costituite dalla legittimazione ad agire e dall'interesse a ricorrere. In linea generale, la vicinitas, intesa quale stabile collegamento con l'area interessata dall'intervento contestato, è ritenuta idonea a fondare la legittimazione (ossia la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata in capo al ricorrente), ma non anche l'interesse a ricorrere, che richiede la prospettazione di uno specifico e concreto pregiudizio per il ricorrente derivante dall'atto impugnato, la cui ricorrenza va accertata caso per caso dal giudice il quale può ricavarla dall'insieme delle allegazioni racchiuse nel ricorso o dalle successive precisazioni e comprove offerte dal ricorrente in caso di contestazione delle controparti o di rilievo d'ufficio della relativa questione (cfr. C.d.S., Ad. plen., 9 dicembre 2021, n. 22).

Pertanto, qualora le controparti contestino la sussistenza in capo al ricorrente di una o di entrambe le condizioni dell'azione, spetta a quest'ultimo allegare e dimostrare il proprio titolo di legittimazione e/o il concreto pregiudizio arrecatogli dall'atto impugnato. In particolare, laddove la contestazione ricada, come nel caso di specie, sull'assenza o comunque sulla mancata dimostrazione dell'asserito titolo di proprietà o di altro titolo di disponibilità dell'area limitrofa a quella dell'intervento (astrattamente idoneo a fondare il rapporto di vicinitas e, quindi, la legittimazione a ricorrere), il ricorrente è onerato di fornire la relativa prova, trattandosi di un elemento probatorio che rientra nella sua sfera di disponibilità e che è agevolmente acquisibile dall'interessato (cfr. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. IX, 20 novembre 2025, n. 7480; T.A.R. Puglia, Bari, Sez. III, 17 marzo 2017, n. 254; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 9 aprile 2015, n. 2022; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 giugno 2013, n. 1445; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 20 luglio 2012, n. 1592). Ciò vale, in particolare, laddove il ricorrente assuma di essere il titolare di un diritto reale sull'area vicina a quello dell'intervento contestato, in quanto il sistema di pubblicità immobiliare gli consente di reperire prontamente (qualora non ne sia già in possesso) il proprio titolo o, quantomeno, di fornire visure ipotecarie e/o catastali a dimostrazione dello stesso.

8.2. Ebbene, nel caso in esame, i ricorrenti hanno appunto sostenuto di essere "tutti proprietari di terreni, titolari di società proprietarie di terreni e di aziende che confinano con quelli sui quali è stato progettato" l'impianto della controinteressata (pag. 2 del ricorso introduttivo).

A fronte delle contestazioni di quest'ultima, gli esponenti hanno inserito a pag. 3 del ricorso per motivi aggiunti una planimetria catastale dove hanno indicato su quali particelle ricadrebbero esattamente le rispettive proprietà. Tale planimetria, tuttavia, non è di per sé sufficiente a dimostrare che i ricorrenti siano anche gli effettivi proprietari dei terreni indicati.

A pag. 7 della memoria del 17 luglio 2025, i ricorrenti hanno anche fatto riferimento alla contestuale produzione della certificazione catastale e di una relazione tecnica a dimostrazione dei loro titoli di proprietà. Sennonché, dall'esame del fascicolo di causa, risulta che, unitamente alla predetta memoria, sono state depositate in giudizio solo alcune fotografie dei luoghi (docc. 3A e 3B) nonché una relazione tecnica che però si concentra unicamente sull'inquadramento urbanistico dell'intervento contestato, senza alcun riferimento ai titoli di proprietà dei ricorrenti (doc. 4). Contrariamente a quanto affermato in memoria, non risulta invece prodotta alcuna certificazione catastale a supporto della contestata legittimazione ad agire.

8.3. Solo in data 17 giugno 2026, vale a dire il giorno prima dell'udienza pubblica, i ricorrenti hanno depositato visure catastali, certificati di residenza e visure camerali che, a loro dire, confermerebbero il rapporto di vicinitas e, quindi, la loro legittimazione a ricorrere.

Trattasi, tuttavia, di deposito palesemente tardivo, che rende inutilizzabili i relativi documenti. Va richiamata, a tale riguardo, la consolidata giurisprudenza secondo cui i termini fissati dall'art. 73 c.p.a. per il deposito in giudizio di memorie difensive e documenti sono perentori, in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell'ordinato lavoro del giudice, con la conseguenza che la loro violazione conduce all'inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent (cfr., ex pluris, C.d.S., Sez. V, 23 aprile 2026, n. 3181; C.d.S., Sez. V, 28 novembre 2025, n. 9375; C.d.S., Sez. V, 2 dicembre 2024, n. 9613). Ad avviso del Collegio, tale regola processuale trova infatti applicazione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di parte ricorrente nel corso della discussione orale, anche in ordine alla dimostrazione della sussistenza delle condizioni dell'azione (cfr., con specifico riferimento alla legittimazione a ricorrere, T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 4 giugno 2013, n. 1445).

Né la presentazione tardiva dei menzionati documenti potrebbe autorizzarsi ai sensi dell'art. 54, comma 1, c.p.a. Tale autorizzazione è, difatti, "eccezionalmente" concedibile solo "qualora la produzione nel termine di legge sia risulta estremamente difficile". Circostanza che, come già anticipato, non ricorre nel caso di specie, in quanto i ricorrenti ben avrebbero potuto acquisire e depositare tempestivamente in giudizio le visure catastali, le visure camerali ed i certificati di residenza che hanno prodotto solo tardivamente a comprova della propria vicinitas rispetto all'area di intervento.

9. Ne discende l'inammissibilità del ricorso introduttivo e di quello per motivi aggiunti per difetto di legittimazione a ricorrere.

10. Sussistono, tuttavia, giusti motivi per compensare le spese di lite, stante la peculiarità della vicenda.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara inammissibili.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.