Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Latina, Sezione I
Sentenza 27 luglio 2026, n. 911
Presidente: Scala - Estensore: Santoro Cayro
FATTO E DIRITTO
1. Con il presente ricorso, notificato in data 27 maggio 2016 e depositato il 22 giugno 2016, è stato gravato il provvedimento prot. n. 14559 del 3 giugno 1998 (di cui il ricorrente riferisce di aver avuto conoscenza solo in data 31 marzo 2016, all'atto del ritiro presso gli uffici comunali della copia conforme del relativo fascicolo), con il quale il Comune di Minturno aveva rigettato l'istanza di condono presentata ai sensi dell'art. 39 della l. n. 724/1994, relativa ad un "manufatto con pareti in cemento di mq 126,00, adibito a box auto", di pertinenza dell'abitazione del ricorrente. Il diniego reca la seguente motivazione: "Le opere per le quali si richiede la sanatoria non risultano completate al rustico, ma dalla documentazione fotografica allegata si riscontra che trattasi di barriere di recinzione coperte con rete frangisole, pertanto la domanda di sanatoria non può essere accolta perché in contrasto con l'art. 34, comma 7, della legge n. 47/85 e l'art. 39, comma 16, della legge n. 724/94 e successive modifiche e integrazioni".
2. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I) in via preliminare la parte eccepisce la nullità della notifica del provvedimento impugnato, espletata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto in calce all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa n. 1533 del 29 giugno 1998 risulterebbe essere stata apposta la firma di un soggetto (il cui nominativo, peraltro, non sarebbe nemmeno chiaramente leggibile) sconosciuto al ricorrente e a lui del tutto estraneo, e dunque non abilitato alla ricezione delle notificazioni ai sensi dell'art. 139 c.p.c., non corrispondendo ad alcuno dei proprietari delle unità immobiliari esistenti all'interno del fabbricato in cui l'interessato risiede né ai titolari delle proprietà confinanti (di cui sono state prodotte in giudizio le relative visure catastali). Ne conseguirebbe che l'odierno gravame è da considerarsi tempestivamente proposto;
II) viene dedotto un vizio violazione di legge (art. 51, comma 3, l. n. 142/1990, poi confluito nell'art. 107, comma 5, del t.u.e.l.) ed eccesso di potere, per essere stato il gravato provvedimento adottato da soggetto - genericamente indicato come "istruttore" - privo della relativa competenza, spettando la stessa unicamente al dirigente;
III) l'atto risulterebbe inficiato da illegittimità e/o nullità e/o irregolarità, stante la mancata indicazione dell'autorità giudiziaria cui presentare ricorso e del termine per impugnare;
IV) il diniego presenterebbe, ancora, profili di travisamento dei fatti, in quanto alla domanda di condono era stata allegata la documentazione (anche fotografica) prevista per legge, da cui si evincerebbe che l'opera oggetto di sanatoria (che configurava in ogni caso una modifica dello stato dei luoghi necessitante di un titolo abilitativo, sia dal punto di vista edilizio che paesaggistico) si presentava, in realtà, completata al rustico.
3. Il Comune di Minturno non si è costituito in giudizio.
4. All'udienza di smaltimento dell'arretrato del 26 giugno 2026 il ricorso è stato discusso nel merito e trattenuto in decisione.
5. Va dato atto, preliminarmente, che dalla documentazione in atti emerge come: i) la raccomandata informativa spedita al sig. T. in data 29 giugno 1998, inviata per il perfezionamento della notifica del provvedimento di diniego ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è stata recapitata ad un soggetto di cui non è stato specificato il collegamento con il ricorrente; ii) quest'ultimo ha avuto conoscenza del predetto provvedimento solo al momento del ritiro del fascicolo relativo alla pratica di condono presso gli uffici comunali, che risulta avvenuto in data 31 marzo 2016.
Pertanto, in applicazione dell'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "un atto non è nullo o illegittimo per il solo fatto della mancata comunicazione o notificazione al soggetto interessato, fermo restando che, in caso di atti recettizi o comunque limitativi della sfera giuridica dei destinatari, la mancata comunicazione o notificazione incide sull'efficacia del provvedimento e, quindi, sul decorso dei termini per l'impugnativa giurisdizionale; in altri termini, l'eventuale mancanza o il vizio della notificazione dell'atto amministrativo sono rilevanti solo ai fini del decorso del termine per l'impugnativa dello stesso, ma non si riverberano sul profilo della validità dello stesso" (cfr., ex plurimis, T.A.R. Sicilia, Catania, 31 luglio 2025, n. 2497; T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. II, 4 luglio 2023, n. 2227), va dichiarata la tempestività del presente gravame (spedito per la notifica in data 27 maggio 2016), in quanto proposto nel termine decadenziale di sessanta giorni dalla effettiva conoscenza del provvedimento lesivo (31 marzo 2016).
6. Il ricorso va accolto in ragione della fondatezza della doglianza dedotta con il secondo motivo di diritto, con la quale si censura l'incompetenza del soggetto che ha sottoscritto l'atto.
6.1. Giova evidenziare, in linea generale, come l'art. 51, comma 3, della l. n. 142/1990 vigente ratione temporis, nel testo risultante dalle modifiche introdotte ad opera dell'art. 6 della l. n. 127/1997, così disponeva: "Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente: (...) f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie".
Tale disposizione è stata trasfusa nell'art. 107 del testo unico sugli enti locali di cui al d.lgs. n. 267/2000 (c.d. t.u.e.l.).
Sul punto la giurisprudenza ha chiarito che "la competenza della dirigenza locale al rilascio dei titoli edilizi risale alla modifica apportata all'art. 51, comma 3 della l. n. 142 del 1990 dall'art. 6 della l. n. 127 del 1997, poi confluita nel T.U. degli Enti locali. (...) Insomma, la rigida ed effettiva separazione dei ruoli attribuiti al potere politico (atti di indirizzo e programmazione) ed ai dirigenti (ai quali spettano in via esclusiva i compiti gestionali e di adozione dei provvedimenti amministrativi), ha comportato che la competenza ad adottare i provvedimenti amministrativi di sanatoria (anche ex art. 13 della l. n. 47 del 1985 e di nulla osta ai fini ambientali), non può essere riconosciuta in capo al Sindaco, ma deve necessariamente essere riconosciuta in capo al dirigente preposto (cfr. per tutte, C.d.S., sez. V, 5 ottobre 2005, n. 5312)" (cfr. C.d.S., Sez. V, 13 maggio 2014, n. 2451). E ancora: "per effetto della riforma delle autonomie locali, ai sensi degli artt. 4 e 5, l. 8 giugno 1990 n. 142, si è verificata la generale devoluzione delle competenze del Sindaco ai dirigenti del Comune, atteso che la nuova organizzazione complessiva dell'ente locale pone una divisione e distinzione tra organi di governo (elettivi), preposti agli atti di indirizzo e di controllo, e i dirigenti, preposti agli atti di gestione ordinaria di tutte le altre funzioni amministrative. Ne consegue che i provvedimenti in materia edilizia, repressivi o condonistici, in quanto atti di vigilanza sul territorio e sanzionatori a carattere vincolato, rientrano tra quelli di gestione ordinaria dell'ente locale e, come tali, nella competenza del dirigente di settore" (T.A.R. Lazio, Sez. II stralcio, 21 marzo 2024, n. 5610).
Pertanto, secondo un monolitico indirizzo giurisprudenziale, l'adozione dei titoli edilizi è devoluta alla sfera di competenza della dirigenza dell'ente locale.
6.2. Nel caso di specie, il gravato diniego risulta firmato da un soggetto - di cui oltretutto nemmeno sono state indicate le generalità - che si qualifica come "l'istruttore", e dunque non risulta essere stato adottato da un dirigente del Comune.
6.3. Va poi opportunamente precisato che il Collegio intende dar seguito all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui «non è applicabile l'art. 21-octies l. n. 241 del 7 agosto 1990 e il meccanismo di non annullabilità per vizio formale ivi portato al vizio di incompetenza, relativa o assoluta, in quanto il principio di legalità costituzionalmente sotteso all'ordinamento amministrativo non consente a qualsiasi ente o organo amministrativo di fare tutto ciò che sia giusto e legittimo, ma di competenza altrui: deve, all'opposto, affermarsi che, per quanto "forte" sia l'interesse a essa sotteso, l'attività svolta da un soggetto o da un organo incompetente è concettualmente da parificare - una volta che il vizio di incompetenza sia stato fondatamente dedotto - all'attività amministrativa non ancora esercitata, quella potendo essere svolta solo dall'ente e dall'organo cui l'ordinamento ha attribuito la competenza a provvedere» (cfr. C.G.A.R.S., 19 gennaio 2026, n. 22; 20 settembre 2024, n. 715).
7. Il ricorso va pertanto accolto in ragione della fondatezza della censura dedotta con il secondo motivo, con assorbimento delle ulteriori doglianze (in linea con l'approdo nomofilattico segnato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 5 del 2015, che ha attribuito portata assorbente al vizio di incompetenza), disponendosi conseguente l'annullamento del provvedimento impugnato, fatta salva la riedizione del potere.
8. Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno distratte in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi procuratore antistatario e distrattario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato per le ragioni e con gli effetti precisati in parte motiva.
Condanna il Comune di Minturno al pagamento delle spese di lite nella misura in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avv. Giuseppe Squitieri, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.