Corte di giustizia dell'Unione Europea
Decima Sezione
Sentenza 24 settembre 2026
Presidente e Relatore: Passer
«Rinvio pregiudiziale - Aiuti di Stato - Regimi di aiuti a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica - Disposizioni nazionali che escludono da tali regimi le imprese in difficoltà ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà - Nozione di "impresa in difficoltà" - Regime nazionale di amministrazione straordinaria».
Nelle cause riunite C‑503/25 e C‑504/25, aventi ad oggetto due domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), con ordinanze del 18 luglio 2025, pervenute in cancelleria il 22 luglio 2025, nei procedimenti Acciaierie d'Italia SpA, in amministrazione straordinaria, contro Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), con l'intervento di: Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).
[...]
1. Le presenti domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (GU 2014, C 249, pag. 1; in prosieguo: gli «OASR»).
2. Tali domande sono state presentate nell'ambito di controversie che vedono contrapposte l'Acciaierie d'Italia SpA (in prosieguo: l'«ADI»), una società posta in regime italiano di «amministrazione straordinaria», alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA, Italia), in merito al rigetto, da parte della CSEA, delle domande presentate dall'ADI relative al suo accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale per le imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica per l'anno 2025.
Contesto normativo
Diritto dell'Unione
Trattato FUE
3. L'articolo 107 TFUE così dispone:
« 1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.
(...)
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
(...)
c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
(...)».
Gli OASR
4. I punti 1, 20 e 23 degli OASR enunciano quanto segue:
«1. Nei presenti orientamenti la Commissione [europea] definisce le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere ritenuti compatibili con il mercato interno in base all'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), [TFUE].
(...)
20. Ai fini dei presenti orientamenti, si ritiene che un'impresa sia in difficoltà se, in assenza di un intervento dello Stato, è quasi certamente destinata al collasso economico a breve o a medio termine. Pertanto un'impresa è considerata in difficoltà se sussiste almeno una delle seguenti circostanze:
(...)
c) qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
(...)
(...)
23. Dato che è a rischio la sua stessa sopravvivenza, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. Pertanto, la Commissione ritiene che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possano contribuire allo sviluppo di attività economiche senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse solo quando siano rispettate le condizioni fissate nei presenti orientamenti, anche qualora tali aiuti siano concessi in base a un regime che è già stato autorizzato».
La DAAE
5. La Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020 (GU 2014, C 200, pag. 1), nel suo punto 16 prevede che:
«Gli aiuti per (...) l'energia non possono essere concessi alle imprese in difficoltà come definite ai fini della presente disciplina dagli [OASR]».
La DACAE
6. La Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 (JO 2022, C 80, pag. 1; in prosieguo: la «DACAE»), che ha sostituito la DAAE, nel punto 14 prevede quanto segue:
«Gli aiuti per (...) l'energia non devono essere concessi alle imprese in difficoltà, così come definite dagli [OASR]».
Diritto italiano
Le disposizioni relative all'amministrazione straordinaria
- Decreto legislativo n. 270/1999
7. Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274 (GURI n. 185, del 9 agosto 1999, pag. 11) (in prosieguo: il «decreto legislativo n. 270/1999»), nell'articolo 1, intitolato «Natura e finalità dell'amministrazione straordinaria», enuncia quanto segue:
«L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali».
8. L'articolo 2 di tale decreto legislativo, intitolato «Imprese soggette all'amministrazione straordinaria», nel suo comma 1 così dispone:
«Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria, alle condizioni e nelle forme previste dal presente decreto, le imprese (...) soggette alle disposizioni sul fallimento che hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
a) un numero di lavoratori subordinati (...) non inferiore a duecento (...);
b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi tanto del totale dell'attivo dello stato patrimoniale che dei ricavi (...) dell'ultimo esercizio.
(...)».
9. L'articolo 3 di detto decreto legislativo, intitolato «Accertamento dello stato di insolvenza», nel comma 1 prevede quanto segue:
«Se un'impresa avente i requisiti previsti dall'articolo 2 si trova in stato di insolvenza, il tribunale [competente], su ricorso dell'imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d'ufficio, dichiara tale stato con sentenza in camera di consiglio.
(...)».
10. L'articolo 27 del medesimo decreto legislativo, intitolato «Condizioni per l'ammissione alla procedura», è così formulato:
«1. Le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:
a) tramite la cessione dei complessi aziendali (...);
b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa (...);
(...)».
- Decreto legge n. 347/2003
11. Il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 - Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza (GURI n. 298, del 24 dicembre 2003, pag. 4) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 347/2003»), convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (GURI n. 42, del 20 febbraio 2004, pag. 5), nel suo articolo 1, intitolato «Requisiti per l'ammissione», enuncia quanto segue:
«1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese soggette alle disposizioni sul fallimento in stato di insolvenza che intendono avvalersi della procedura (...) di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo [n. 270/1999], ovvero del programma (...) di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), del medesimo decreto, purché abbiano (...) entrambi i seguenti requisiti:
a) lavoratori subordinati (...) non inferiori a cinquecento (...);
b) debiti (...) per un ammontare complessivo non inferiore a trecento milioni di euro».
12. L'articolo 2 del suddetto decreto-legge, intitolato «Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria», prevede quanto segue:
« 1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere (...), presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale competente (...), l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione (...) di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo [n. 270/1999], ovvero tramite la cessione (...) di cui all'articolo 27, comma 2, lettera a), [del medesimo decreto].
2. Con proprio decreto il Ministro delle Attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1, all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria (...). Per le imprese (...) che gestiscono (...) uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (...) l'ammissione [è disposta] con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro dello Sviluppo economico (...).
(...)».
13. L'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge così dispone:
«Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, (...) dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa (...)».
Le disposizioni applicabili alle imprese a forte consumo di gas naturale
- Legge n. 167/2017
14. La legge 20 novembre 2017, n. 167 - Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (GURI n. 277, del 27 novembre 2017, pag. 1) (in prosieguo: la «legge n. 167/2017»), nel suo articolo 21 dispone che:
«1. Al fine di consentire, in modo conforme ai criteri di cui alla [DAAE], la rideterminazione dell'applicazione al settore industriale dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas il cui gettito è destinato al finanziamento di misure volte al raggiungimento degli obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione, con decreto del Ministro dello Sviluppo economico (...) sono definite le imprese a forte consumo di gas naturale, in base a requisiti e parametri relativi ai livelli minimi di consumo, all'incidenza del costo del gas naturale sul valore dell'attività d'impresa e all'esposizione delle imprese alla concorrenza internazionale. Le imprese che ne fanno richiesta, previa verifica (...), sono inserite in un apposito elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale.
2. Entro centoventi giorni dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1, (...) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede alla rideterminazione dei corrispettivi a copertura degli oneri generali del sistema del gas (...), tenendo conto della definizione delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui al comma 1, nel rispetto dei requisiti e dei limiti stabiliti nella [DAAE] (...)».
- Decreto ministeriale n. 541/2021
15. Il decreto del Ministro della Transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 (in prosieguo: il «decreto ministeriale n. 541/2021»), a termini del suo articolo 1 ha lo scopo di istituire un regime di aiuti in applicazione dell'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU 2014, L 187, pag. 1), tramite la rideterminazione, a partire dal 1º aprile 2022, degli importi a copertura degli oneri generali del sistema del gas applicati alle imprese a forte consumo di gas naturale, per il finanziamento di misure volte al raggiungimento degli obiettivi comuni in materia di decarbonizzazione.
16. L'articolo 1 di tale decreto ministeriale, che prevede, nel suo comma 1, la concessione di agevolazioni alle imprese a forte consumo di gas naturale, nel comma 3 così dispone:
«Non accedono alle agevolazioni di cui al comma 1 le imprese in difficoltà ai sensi degli [OASR]».
Le disposizioni applicabili alle imprese a forte consumo di energia elettrica
- Decreto legge n. 131/2023
17. Il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 - Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio (GURI n. 228, del 29 settembre 2023, pag. 1) (in prosieguo: il «decreto-legge n. 131/2023»), convertito, con modificazioni, in legge 27 novembre 2023, n. 169 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131 (GURI n. 278, del 28 novembre 2023, pag. 1), è stato adottato, in particolare, per allineare la normativa nazionale alla DACAE.
18. L'articolo 3 di tale decreto-legge, che prevede, nei suoi commi 1, 2 e 4, la concessione di agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica, nel suo comma 3 così dispone:
«Non accedono alle agevolazioni di cui al presente articolo le imprese che (...) si trovino in stato di difficoltà ai sensi degli [OASR] (...)».
Procedimenti principali e questioni pregiudiziali
19. L'ADI, società capogruppo del principale gruppo siderurgico italiano, è stata posta in amministrazione straordinaria conformemente al decreto legge n. 347/2003 e dichiarata in stato di insolvenza con sentenza del Tribunale Fallimentare di Milano (Italia) del 29 febbraio 2024. Con due domande presentate alla CSEA in data 14 novembre 2024, essa ha chiesto il suo inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica nonché in quello delle imprese a forte consumo di gas per l'anno 2025 al fine di poter beneficiare, come negli anni precedenti, degli sgravi previsti, per le prime, dall'articolo 3 del decreto-legge n. 131/2023 nonché, per le seconde, dal combinato disposto dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 167/2017 e dell'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 541/2021.
20. Il 2 dicembre 2024 la CSEA ha comunicato all'ADI due preavvisi di rigetto delle sue domande, con i quali precisava che quest'ultima doveva essere qualificata come «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20, lettera c), degli OASR, in quanto posta in amministrazione straordinaria.
21. L'ADI ha presentato osservazioni su tali preavvisi. Con due decisioni del 17 dicembre 2024 la CSEA, basandosi sulla stessa motivazione, ha formalmente respinto le domande di inserimento presentate dall'ADI.
22. L'ADI ha proposto, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), giudice del rinvio, due ricorsi diretti all'annullamento di tali decisioni nonché dei loro atti preliminari. Essa ha affermato, in sostanza, che un'impresa in amministrazione straordinaria non può essere considerata un'impresa in difficoltà ai sensi del punto 20 degli ODASR, dal momento che una siffatta impresa sarebbe stata ammessa ad una procedura di insolvenza avente come finalità specifica il proseguimento, il rilancio o la riconversione delle sue attività.
23. Il giudice del rinvio rileva che la nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi degli OASR, riguarda le imprese che, senza intervento dello Stato, sarebbero quasi certamente destinate al collasso economico a breve o a medio termine e non potrebbero pertanto essere considerate uno strumento idoneo a promuovere gli obiettivi perseguiti da altre politiche pubbliche finché non sia ripristinata la loro redditività. Esso si chiede se un'impresa posta in amministrazione straordinaria, secondo il regime previsto dalla normativa nazionale di cui trattasi, rientri in tale nozione, sottolineando che tale regime mira a preservare la continuità dell'impresa e a consentire il suo rilancio al fine di prevenire la cessazione della sua attività.
24. È in tale contesto che il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'articolo 107 [paragrafo] 3 lettera c) TFUE e gli [OASR] correttamente interpretati ostano ad una normativa nazionale come quella che prevede l'esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge [n. 347/2003] dall'accesso alle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di gas naturale [ai] sensi del combinato disposto dell'articolo 21 della legge [n. 167/2017] e dall'articolo 1 comma 3 del decreto ministeriale [n. 541/2021]».
25. Basandosi sugli stessi motivi esposti nel punto 23 della presente sentenza, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia ha parimenti deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte, nella causa C‑504/25, la seguente questione pregiudiziale:
«Se l'articolo 107 [paragrafo] 3 lettera c) TFUE e gli [OASR] correttamente interpretati ostano ad una normativa nazionale come quella che prevede l'esclusione delle imprese in amministrazione straordinaria ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge [n. 347/2003] dall'accesso alle agevolazioni previste per le imprese ad alto consumo di energia elettrica dall'articolo 3 del decreto legge [n. 131/2023]».
Procedimento dinanzi alla Corte
26. Con decisione del presidente della Corte del 22 agosto 2025, le cause C‑503/25 e C‑504/25 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
Sulla ricevibilità delle domande di pronuncia pregiudiziale
27. Il governo italiano afferma, in sostanza, che le domande di pronuncia pregiudiziale sono irricevibili in quanto, da un lato, non presenterebbero una motivazione idonea a giustificare l'intervento della Corte e, dall'altro, riguarderebbero questioni di diritto interno.
28. Secondo una giurisprudenza consolidata, nell'ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall'articolo 267 TFUE spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate vertono sull'interpretazione del diritto dell'Unione la Corte, in via di principio, è tenuta a statuire (sentenza dell'11 giugno 2026, Centro Petroli Roma - II, C‑386/24, EU:C:2026:471, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).
29. Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell'Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora risulti, in maniera manifesta, che la richiesta interpretazione del diritto dell'Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o con l'oggetto della controversia di cui al procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure quando la Corte non disponga degli elementi di fatto e di diritto necessari per rispondere in maniera utile alle questioni che le vengono poste (sentenza del 30 aprile 2026, Kotaňák, C‑748/24, EU:C:2026:358, punto 28 e giurisprudenza ivi citata).
30. Nel caso di specie dalle ordinanze di rinvio risulta che i procedimenti principali vertono sull'applicazione a un'impresa in amministrazione straordinaria, ai sensi delle disposizioni del diritto italiano in materia di procedure concorsuali, dell'esclusione, riguardante le imprese in difficoltà, dell'accesso alle agevolazioni previste a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica, in forza della normativa nazionale pertinente. A tal riguardo, come risulta dal punto 23 della presente sentenza, dopo aver rilevato che detta normativa rinvia alla nozione di «impresa in difficoltà» ai sensi degli OASR, il giudice ha esposto i motivi che l'hanno indotto a interrogarsi sull'interpretazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE e degli OASR.
31. Pertanto, non appare in modo manifesto che l'interpretazione del diritto dell'Unione richiesta in via pregiudiziale sia priva di qualsiasi relazione con la realtà effettiva o con l'oggetto del procedimento principale. Le domande di pronuncia pregiudiziale non riguardano questioni di diritto puramente interno e presentano motivi idonei a giustificare una risposta della Corte.
32. Di conseguenza, le presenti domande di pronuncia pregiudiziale sono ricevibili.
Sulle questioni pregiudiziali
33. Con le sue questioni il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto in combinato disposto con gli OASR, debba essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale, che prevede l'esclusione delle imprese sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica per il motivo che esse rientrano nella nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20 di detti OASR.
34. L'articolo 107, paragrafo 1, TFUE sancisce il principio dell'incompatibilità degli aiuti di Stato con il mercato interno, salvo deroghe previste dai Trattati. Tra tali deroghe, quella prevista dal paragrafo 3, lettera c), di detto articolo concerne gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che essi non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
35. Adottando gli OASR, la Commissione si autolimita nell'esercizio del suo potere di valutazione della compatibilità degli aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Infatti, gli OASR stabiliscono le condizioni alle quali gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà possono essere considerati, dalla Commissione, compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE. Detta istituzione non può quindi discostarsi da tali norme pena una sanzione, eventualmente, a titolo di violazione di principi generali del diritto, quali la parità di trattamento o la tutela del legittimo affidamento (v., in tal senso, sentenza del 28 giugno 2005, Dansk Rørindustri e a./Commissione, C‑189/02 P, C‑202/02 P, da C‑205/02 P a C‑208/02 P e C‑213/02 P, EU:C:2005:408, punto 211). In tal senso, gli OASR fanno parte del contesto normativo che la Corte deve interpretare al fine di rispondere alle questioni del giudice del rinvio.
36. Occorre inoltre sottolineare che il diritto dell'Unione non osta, a priori, a una normativa nazionale che subordini l'accesso agli aiuti di Stato a condizioni più rigorose di quelle della normativa dell'Unione (v., in tal senso, ordinanza del 30 maggio 2018, Yanchev, C‑481/17, EU:C:2018:352, punti da 22 a 24).
37. Nel caso di specie, per quanto riguarda le condizioni di accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica, dalla normativa pertinente, quale presentata dal giudice del rinvio, risulta che quest'ultima esclude espressamente le imprese in difficoltà, ai sensi degli OASR, dall'accesso a dette agevolazioni, in particolare, nell'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale n. 541/2021, per il settore del gas naturale, nonché nell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 131/2023, per il settore dell'energia elettrica.
38. Tramite tali esclusioni la Repubblica italiana non ha previsto condizioni di accesso più rigorose di quelle richieste dal diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato, ma si è limitata ad allineare la propria normativa nel settore degli aiuti di Stato all'energia alle prescrizioni contenute nella DAAE, e successivamente nella DACAE che l'ha sostituita, discipline i cui punti, rispettivamente, 16 e 14 espongono, in sostanza, la posizione della Commissione secondo cui siffatti aiuti non possono essere concessi alle «imprese in difficoltà» ai sensi degli OASR.
39. Per quanto riguarda la nozione di «impresa in difficoltà» ai sensi degli OASR, il punto 20 di tali orientamenti precisa che un'impresa rientra in tale nozione quando è praticamente certo che, in assenza di intervento dello Stato, essa è destinata al collasso economico a breve o a medio termine, il che avviene, in particolare, secondo la lettera c), «qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori»
40. Ne consegue che un'impresa sottoposta ad un regime di amministrazione straordinaria, come quello previsto dalla normativa italiana di cui trattasi nei procedimenti principali, dev'essere considerata rientrante nella nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20 degli OASR. Infatti tale regime costituisce, secondo la formulazione stessa dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 270/1999, una «procedura concorsuale» applicabile a un'«impresa insolvente» e l'ammissione a detto regime risulta inoltre, alla luce del tenore degli articoli 3 e 27 del medesimo decreto legislativo nonché degli articoli 1, 2, e 4 del decreto legislativo n. 347/2003, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, subordinata alla previa constatazione, mediante decisione emessa dal giudice competente, dello stato di insolvenza dell'impresa interessata.
41. È irrilevante, al riguardo, che il regime dell'amministrazione straordinaria di cui trattasi nei procedimenti principali persegua l'obiettivo di garantire il ripristino della redditività dell'impresa interessata. Infatti l'obiettivo degli stessi OASR, come espresso del resto dal titolo e dal punto 1 dei medesimi, è quello di consentire, per quanto possibile in osservanza dell'articolo 107 TFUE, il «salvataggio e la ristrutturazione» delle imprese in difficoltà, e quindi il ripristino della loro redditività economica. Pertanto, la circostanza che le procedure concorsuali previste dai diritti degli Stati membri perseguano un obiettivo di ripristino della redditività economica delle imprese che vi sono assoggettate non rimette assolutamente in discussione il fatto che tali imprese rientrino nella nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20 degli OASR.
42. Del resto, occorre sottolineare che l'amministrazione straordinaria è espressamente qualificata come «procedura di insolvenza» nell'allegato A al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU 2015, C 141, pag. 19).
43. L'interpretazione di cui al punto 40 della presente sentenza non è rimessa in discussione neppure dall'argomento dell'ADI e del governo italiano secondo cui, in sostanza, sarebbe illogico che un'impresa in difficoltà che beneficia di un regime di tutela diretto al ripristino della sua redditività economica, nella fattispecie il regime dell'amministrazione straordinaria, possa essere privata, per questo solo fatto, di taluni aiuti di cui godeva in precedenza, nella fattispecie le agevolazioni concesse alle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica, aggravando così ulteriormente le difficoltà finanziarie incontrate. Infatti tale argomento deriva da una confusione posto che equivale, in definitiva, ad assimilare gli aiuti a favore dell'energia, di cui trattasi nei procedimenti principali, ad aiuti alla ristrutturazione e al salvataggio. Orbene, come si evince dal punto 23 degli OASR, un'impresa in difficoltà non può essere considerata uno strumento idoneo per la promozione degli obiettivi di altre politiche pubbliche fintanto che non venga ripristinata la sua redditività. In tal senso, in detto punto 23 la Commissione spiega che gli aiuti a favore delle imprese in difficoltà possono contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza alterare le condizioni degli scambi tra Stati membri in misura contraria al comune interesse, solo quando siano rispettate le condizioni fissate in detti orientamenti.
44. Neppure la sentenza del 28 aprile 2022, Federatie Nederlandse Vakbeweging (Procedura di pre-pack) (C‑237/20, EU:C:2022:321), invocata dal governo italiano, è idonea a rimettere in discussione tale interpretazione. Infatti, la direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU 2001, L 82, pag. 16), oggetto dell'interpretazione fornita dalla Corte in tale sentenza, persegue obiettivi privi del benché minimo rapporto con quelli perseguiti dal diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
45. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alla questione sollevata in ciascuna delle cause riunite dichiarando che l'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto in combinato disposto con gli OASR, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale, che prevede l'esclusione delle imprese sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica per il motivo che esse rientrano nella nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20 di detti OASR, posto che l'ammissione a tale regime è subordinata allo stato di insolvenza di queste imprese.
Sulle spese
46. Nei confronti delle parti nei procedimenti principali la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
P.Q.M.
la Corte (Decima Sezione) dichiara:
L'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE, letto in combinato disposto con gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che prevede l'esclusione delle imprese sottoposte al regime dell'amministrazione straordinaria dall'accesso alle agevolazioni previste dal diritto nazionale a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale o di energia elettrica per il motivo che esse rientrano nella nozione di «impresa in difficoltà», ai sensi del punto 20 di detti orientamenti, posto che l'ammissione a tale regime è subordinata allo stato di insolvenza di queste imprese.