Tributi: è incostituzionale l'art. 9, comma 1, d.lgs. 23/2011, là dove non esclude la debenza dell'IMU sugli immobili occupati abusivamente

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - l'art. 9, comma 1, del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23 («Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale»), testo originario, là dove non prevede che non siano soggetti all'imposta municipale propria (IMU), per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, comma 2, o 633 c.p. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale.

Corte costituzionale, 18 aprile 2024, n. 60

Responsabilità amministrativo-contabile: è incostituzionale la normativa della Calabria che attribuisce la qualifica di agenti contabili agli amministratori e ai sindaci di espressione regionale delle società partecipate

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost. («giurisdizione e norme processuali») - la normativa della Regione Calabria (l. 22/2007) che attribuisce autonomamente la qualifica di agenti contabili ai consiglieri di amministrazione e ai componenti del collegio sindacale, nominati dal Presidente della Regione o dai rappresentanti nelle assemblee sociali, delle società partecipate da essa Regione.

Corte costituzionale, 18 aprile 2024, n. 59

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale il rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio finanziario 2021 (l. 27/2022)

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. («armonizzazione dei bilanci pubblici») - la legge della Regione Molise (n. 27/2022) recante il rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2021.

Corte costituzionale, 18 aprile 2024, n. 58

Appalti pubblici: legittimi i chiarimenti della stazione appaltante che forniscono l'interpretazione autentica di previsioni della lex specialis caratterizzate da oggettiva ambiguità

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, sono legittimi i chiarimenti con cui la stazione appaltante fornisca agli operatori economici l'interpretazione autentica di previsioni della lex specialis caratterizzate da oggettiva ambiguità. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 2260/2021 e 6026/2019; sez. III, sent. n. 74/2016; TAR Veneto, sez. II, sent. n. 1568/2023, e sez. III, sent. n. 1159/2021.

TAR Lombardia, Brescia, sezione I, 10 aprile 2024, n. 297

Processo amministrativo: le controversie riguardanti il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari ex art. 58 d.l. 112/2008 sono soggette al rito abbreviato, con conseguente dimidiazione del termine per il deposito del ricorso

In tema di processo amministrativo, le controversie riguardanti il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari approvato ai sensi dell'art. 58 del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 («Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria»), convertito, con modificazioni, nella l. 6 agosto 2008, n. 133, sono soggette al rito abbreviato ex art. 119, comma 1, lett. c), c.p.a., onde il ricorso dev'essere depositato, a pena di irricevibilità, entro il termine dimidiato di quindici giorni dall'ultima notificazione.

TAR Basilicata, 9 aprile 2024, n. 180

Circolazione stradale: sul diniego della patente di guida per mancanza dei requisiti morali ex art. 120 c.d.s. decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il diniego di rilascio della patente di guida per difetto dei requisiti morali previsti dall'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo. ► V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 26391/2020; TAR Emilia-Romagna, Parma, sent. n. 166/2022; TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 233/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1349/2021.

TAR Lombardia, sezione I, 8 aprile 2024, n. 1028

Immigrazione: legittimo il diniego del permesso di soggiorno in attesa di occupazione allo straniero regolare che non ha potuto conseguire il permesso di soggiorno per lavoro stagionale a causa dell'immotivato rifiuto del datore di lavoro di assumerlo

In tema di immigrazione, è legittimo il provvedimento che nega il rilascio del permesso di soggiorno in attesa di occupazione al cittadino straniero il quale, munito di regolare visto d'ingresso in Italia per lavoro stagionale, non abbia potuto conseguire il permesso di soggiorno a tale titolo in ragione dell'immotivato rifiuto del datore di lavoro di perfezionare l'assunzione.

TAR Puglia, sezione III, 5 aprile 2024, n. 420

Espropriazione per pubblica utilità: la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera dev'essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento

In tema di espropriazione per pubblica utilità, la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera dev'essere preceduta dall'invio, al proprietario dell'area esproprianda, della comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), pena l'illegittimità della procedura ablativa. ► V. anche TAR Lazio, Latina, sez. II, sent. n. 828/2023, in questa Rivista.

TAR Veneto, sezione II, 4 aprile 2024, n. 646

Appalti pubblici: l'iscrizione nella white list antimafia costituisce ex lege requisito di ordine generale per la partecipazione alla gara

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'iscrizione nell'elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) previsto dall'art. 1, commi 52 e ss., della l. 6 novembre 2012, n. 190 («Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»), costituisce ex lege requisito di ordine generale per la partecipazione alla gara, la cui mancanza comporta necessariamente l'esclusione dell'operatore economico. ► V. anche CdS, sez. V, sent. n. 9284/2023, in questa Rivista.

TAR Lazio, sezione I, 3 aprile 2024, n. 6458

Processo amministrativo: è ammissibile il ricorso per motivi aggiunti col quale la parte, nell'articolare solo censure derivate da quelle già dedotte nell'atto introduttivo del giudizio, si limita a un mero richiamo per relationem di queste ultime

In tema di processo amministrativo, è ammissibile il ricorso per motivi aggiunti col quale la parte, nell'articolare unicamente censure derivate da quelle già dedotte nell'atto introduttivo del giudizio, si limiti a un mero richiamo per relationem di queste ultime.

TAR Abruzzo, Pescara, 2 aprile 2024, n. 95

Regioni: è incostituzionale la legge della Campania che destina il contributo dovuto dalle imprese che svolgono attività estrattiva da cave al finanziamento delle attività di gestione societaria dell'aeroporto di Pontecagnano (SA)

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - la normativa della Regione Campania (l. 15/2005) la quale prevede che il contributo a carico delle imprese che svolgono attività estrattiva da cave sia destinato al finanziamento, oltreché dei lavori di completamento e avvio dell'aeroporto di Pontecagnano (SA), di «tutte le attività di gestione societaria» dell'aeroporto stesso.

Corte costituzionale, 15 aprile 2024, n. 57

Immigrazione: ai fini dei requisiti reddituali per l'emersione di rapporti di lavoro, non è necessario che l'impresa agricola abbia registrato un utile di esercizio

In tema di emersione di rapporti di lavoro, l'art. 9 («Requisiti reddituali del datore di lavoro») del d.m. interno 27 maggio 2020 («Modalità di presentazione dell'istanza di emersione di rapporti di lavoro»), là dove prevede che «[p]er l'imprenditore agricolo possono essere valutati anche gli indici di capacità economica di tipo analitico risultanti dalla dichiarazione IVA, prendendo in considerazione il volume d'affari al netto degli acquisti» (comma 4), non richiede che sussista una differenza minima tra volume d'affari e totale degli acquisti effettuati dall'impresa, ossia che questa abbia registrato un utile di esercizio.

Consiglio di Stato, sezione III, 2 aprile 2024, n. 2998

Edilizia e urbanistica: le scelte pianificatorie della P.A. sono ampiamente discrezionali e non richiedono, di regola, un'apposita motivazione

In tema di edilizia e urbanistica: 1) le scelte pianificatorie dell'Amministrazione costituiscono espressione di un'amplissima discrezionalità e, pertanto, sono insindacabili nel merito, salvo che in caso di errori di fatto, abnormità o irrazionalità; 2) la destinazione data alle singole aree non necessita di apposita motivazione, oltre quella che può evincersi dai criteri generali, di ordine tecnico-discrezionale, seguiti nell'impostazione del piano regolatore, essendo sufficiente l'espresso riferimento alla relazione di accompagnamento al progetto di modifica dello strumento urbanistico generale, a meno che particolari situazioni non abbiano creato aspettative o affidamenti in capo a soggetti le cui posizioni appaiano meritevoli di specifica considerazione.

Consiglio di Stato, sezione IV, 29 marzo 2024, n. 2962

Appalti pubblici: il principio di rotazione non si applica quando il nuovo affidamento ha luogo mediante una procedura che non contempla una preventiva limitazione del numero dei partecipanti

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il principio di rotazione ex art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), non si applica allorquando il nuovo affidamento abbia luogo mediante una procedura che non contempla una preventiva limitazione del numero dei partecipanti. ► V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, sez. V, sentt. nn. 7794/2022, 7462, 6168 e 2182/2020, 3943 e 3831/2019 e 5854/2017; sez. VI, sent. n. 4125/2017; TAR Abruzzo, sent. n. 132/2020; TAR Campania, sez. II, sent. n. 1425/2022; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 7062/2019; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 1205/2022; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sentt. nn. 304/2022 e 993/2019; TAR Marche, sent. n. 187/2020; TAR Sardegna, sez. II, sent. n. 8/2020; TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 1130/2022; TAR Veneto, sez. I, sentt. nn. 389/2021 e 1021/2019.

Consiglio di Stato, sezione V, 28 marzo 2024, n. 2946

Processo amministrativo: i chiarimenti dell'Adunanza plenaria sull'accesso del terzo al fascicolo informatico

In tema di processo amministrativo, l'art. 17, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021 («Regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico»), là dove prevede che l'accesso al fascicolo informatico dei procedimenti è consentito, «previa autorizzazione del giudice, a coloro che intendano intervenire volontariamente nel giudizio»: 1) non viola la riserva di legge né contrasta con la disciplina in materia di protezione dei dati personali; 2) dev'essere interpretato nel senso che l'autorizzazione (a) spetta al presidente della sezione presso cui è incardinata la causa, il quale può tuttavia rimetterla al collegio, (b) postula una delibazione sia di astratta pertinenza tra la causa pendente e la sfera giuridica del terzo istante sia di non manifesta pretestuosità o intento emulativo dell'istanza, e (c) nel caso di atti processuali contenenti dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata, ovvero segreti commerciali o industriali, può essere subordinata, se del caso ed eventualmente sentite le parti costituite, all'adozione di misure di "minimizzazione" dei dati superflui, in modo da garantire, finché il terzo non spieghi effettivamente l'intervento, un equo bilanciamento tra diritto di difesa e tutela della riservatezza; 3) non configura un incidente processuale, con la conseguenza che contro la decisione sull'istanza di accesso non sono esperibili rimedi o mezzi di impugnazione.

Consiglio di Stato, adunanza plenaria, 12 aprile 2024, n. 5

Procedura civile: un'importante pronuncia della Suprema Corte sull'impugnazione incidentale tardiva e sul principio di consumazione dell'impugnazione

In tema di procedura civile: 1) l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche qualora rivesta le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale; 2) il principio sub 1) è applicabile pure con riferimento all'interesse insorto a seguito di un'impugnazione incidentale tardiva; 3) il principio di consumazione dell'impugnazione non esclude che, fino a quando non sia intervenuta una declaratoria di inammissibilità, possa essere proposto un secondo atto di impugnazione, immune dai vizi del precedente e destinato a sostituirlo, anche relativo a capi della sentenza diversi da quelli oggetto del primo.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 marzo 2024, n. 8486

Fisco: la normativa italiana che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora definitive che annullano misure doganali concernenti risorse proprie tradizionali dell'Unione europea non contrasta col diritto UE

Gli artt. da 43 a 45 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale (come quella italiana) che prevede l'immediata esecutività delle sentenze di primo grado non ancora divenute definitive che riguardino risorse proprie tradizionali dell'Unione europea (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 11 aprile 2024

Fisco: la normativa italiana che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato il rimborso dell'addizionale all'accisa sull'elettricità introdotta dal d.l. 511/1988 in violazione della direttiva 2008/118/CE contrasta col diritto UE

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 288, terzo comma, TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati; 2) il principio di effettività dev'essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale (come quella italiana) che non permette al consumatore finale di chiedere direttamente allo Stato membro il rimborso dell'onere economico supplementare sopportato a causa della ripercussione operata da un fornitore, in base ad una facoltà riconosciutagli dalla normativa nazionale, di un'imposta che tale fornitore aveva indebitamente versato, consentendogli unicamente di intentare un'azione civilistica per la ripetizione dell'indebito contro detto fornitore, qualora il carattere indebito di tale versamento sia la conseguenza della contrarietà dell'imposta in parola ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta e tale motivo di illegittimità non possa essere validamente invocato nell'ambito di tale azione, in ragione dell'impossibilità di invocare in quanto tale una direttiva in una controversia tra privati (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Como).

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 11 aprile 2024

Trattamento dei dati personali: la violazione di disposizioni del RGPD che attribuiscono diritti alla persona interessata non costituisce di per sé un «danno immateriale»

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 82, § 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), dev'essere interpretato nel senso che una violazione di disposizioni di tale regolamento che conferiscono diritti alla persona interessata non è di per sé sufficiente a costituire un «danno immateriale», ai sensi di tale disposizione, indipendentemente dal grado di gravità del danno subito da tale persona; 2) l'art. 82 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che non può essere sufficiente che il titolare del trattamento, per essere esonerato dalla sua responsabilità ai sensi del § 3 di detto articolo, faccia valere che il danno di cui trattasi è stato causato dall'errore di una persona che agisce sotto la sua autorità, a norma dell'art. 29 di tale regolamento; 3) l'art. 82, § 1, del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che, per determinare l'importo dovuto a titolo di risarcimento di un danno fondato su tale disposizione, da un lato, non si devono applicare mutatis mutandis i criteri di fissazione dell'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie previsti dall'art. 83 di tale regolamento e, dall'altro, non si deve tener conto del fatto che più violazioni di detto regolamento riconducibili ad una stessa operazione di trattamento riguardino la persona che richiede il risarcimento.

Corte di giustizia UE, terza sezione, 11 aprile 2024

Processo amministrativo: l'esecuzione del giudicato incontra un limite nei fatti sopravvenuti all'adozione del provvedimento oggetto della sentenza irrevocabile di annullamento

In tema di processo amministrativo, l'esecuzione del giudicato incontra un limite nei fatti sopravvenuti all'adozione del provvedimento oggetto della sentenza irrevocabile di annullamento. ► V. anche CdS, sez. IV, sent. n. 1551/2016, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 27 marzo 2024, n. 2883

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