Appalti pubblici: viola il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica l'inserimento nella prima di elementi economici anche solo potenzialmente idonei a influenzare la commissione di gara

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, viola il divieto di commistione tra offerta tecnica e offerta economica l'inserimento nella prima di elementi economici anche solo potenzialmente idonei a condizionare la valutazione della commissione di gara (nel caso di specie, l'impresa aggiudicataria aveva incluso nell'offerta tecnica un elenco prezzi valorizzato, comprensivo di nuovi prezzi relativi alle migliorie proposte). ● Sul divieto de quo, v. anche, in questa Rivista: CdS, sez. V, sentt. nn. 5006/2025, 919/2025, 7497/2023, 3725/2022, 1785/2022, 6308/2020 e 2732/2020; sez. VII, sent. n. 5789/2024; TAR Lazio, sez. I-bis, sent. n. 13266/2025; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 752/2022; TAR Toscana, sez. I, sentt. nn. 1175/2022 e 612/2022; TAR Veneto, sez. III, sent. n. 2159/2025.

TAR Campania, Salerno, sezione II, 8 maggio 2026, n. 868

Appalti pubblici: la mancata produzione del DGUE è sanabile col soccorso istruttorio

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) la mancata produzione del documento di gara unico europeo (DGUE) è sanabile per mezzo del soccorso istruttorio; 2) l'art. 101, comma 1, lett. a), del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), là dove prevede che l'omessa presentazione «dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti» può essere sanata solo «mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte», non si applica ai raggruppamenti di progettisti indicati, questi ultimi non essendo «concorrenti». ● V. anche CdS, ad.plen., sent. n. 13/2020, in questa Rivista.

TAR Campania, sezione I, 7 maggio 2026, n. 2926

Accesso ai documenti amministrativi: l'istanza ostensiva non deve indicare necessariamente data e numero di protocollo degli atti richiesti

In tema di accesso ai documenti amministrativi, non può ritenersi generica un'istanza ostensiva che non indichi gli estremi di data e protocollo degli atti d'interesse, essendo sufficiente che l'Amministrazione sia posta in condizione di individuarli. ● V. anche TAR Calabria, sez. II, sent. n. 1623/2025, in questa Rivista.

TAR Piemonte, sezione II, 6 maggio 2026, n. 1003

Procedura civile: inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 391-bis c.p.c. col quale si censura il ragionamento valutativo e qualificatorio svolto dalla Cassazione

In tema di procedura civile, l'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.: a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione dell'esistenza o dell'inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata negli atti di causa, sempreché il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione fra le parti; b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa; c) deve possedere i caratteri dell'evidenza assoluta e dell'immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; d) dev'essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso; e) nell'ipotesi di cui all'art. 391-bis c.p.c., deve riguardare solo gli atti interni al giudizio di cassazione e incidere unicamente sulla pronuncia della Corte, poiché l'errore che inficia il contenuto della decisione impugnata in cassazione dev'essere fatto valere con le impugnazioni esperibili contro la decisione stessa. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sent. n. 5792/2024, ord. n. 8984/2018 e sent. n. 4413/2016; sez. VI, ordd. nn. 8214/2021 e 471/2020.

Corte di cassazione, sezione III civile, 8 maggio 2026, n. 13349

Fisco: la Cassazione ribadisce che il contribuente è tenuto a vigilare sull'operato del proprio commercialista

In tema di sanzioni amministrative tributarie, l'applicazione dell'esimente di cui all'art. 6, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 («Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»), ai sensi del quale «[i]l contribuente, il sostituto e il responsabile d'imposta non sono punibili quando dimostrano che il pagamento del tributo non è stato eseguito per fatto denunciato all'autorità giudiziaria e addebitabile esclusivamente a terzi», è esclusa qualora il contribuente, pur avendo sporto detta denuncia, non dia altresì prova di aver assolto a monte al proprio obbligo di vigilanza sul puntuale e corretto adempimento del mandato da parte dell'intermediario (art. 5, comma 1, d.lgs. cit.), ossia della condotta fraudolenta di quest'ultimo. ● V. anche Cass. civ., sez. trib., ord. n. 13358/2025, in questa Rivista.

Corte di cassazione, sezione tributaria, 5 maggio 2026, n. 12791

Indebito arricchimento: la nullità del contratto concluso dalla P.A. senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'azione ex art. 2041 c.c.

In tema di indebito arricchimento: a) la nullità del contratto concluso dalla Pubblica Amministrazione senza l'osservanza del requisito della forma scritta ad substantiam non preclude l'esercizio della domanda di arricchimento ingiustificato, cui osta solo la nullità per illiceità di un elemento essenziale ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c., per contrasto con l'ordine pubblico o in caso di frode alla legge; b) l'azione può essere spiegata, alle medesime condizioni, anche dalla Pubblica Amministrazione che abbia subito un depauperamento patrimoniale dall'esecuzione del contratto nullo; c) nell'ipotesi di nullità del contratto, la domanda ex art. 2041 c.c. ha carattere sussidiario rispetto all'azione di ripetizione dell'indebito disciplinata dall'art. 2033 c.c. ed è proponibile se quest'ultima risulta preclusa in virtù dei limiti che ne condizionano l'esperimento, ossia in caso di carenza ab origine dei presupposti fondanti la relativa domanda.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 28 aprile 2026, n. 11513

Pubblico impiego: non è incostituzionale la normativa della Sardegna sulle graduatorie sanitarie e sugli incentivi economici per il personale comunale impiegato nella gestione del reddito di inclusione sociale

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 97, commi secondo e quarto, e 117, secondo comma, lett. l), Cost. - della normativa della Regione Sardegna (l. 24/2025) in materia di graduatorie sanitarie e di incentivi economici per il personale comunale impiegato nella gestione del reddito di inclusione sociale.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 93

Processo civile: non è incostituzionale l'art. 45 c.p.c., là dove, secondo il "diritto vivente", prevede che il regolamento di competenza d'ufficio non può essere richiesto nell'ipotesi di dichiarazione di incompetenza per valore

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli artt. 3, 25, 97 e 111 Cost. - dell'art. 45 c.p.c., nell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimità, costituente "diritto vivente", secondo cui il regolamento di competenza d'ufficio può essere richiesto nei casi di conflitto negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile, ma non per valore.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 92

Previdenza: è incostituzionale l'art. 13 r.d.l. 636/1939, là dove non estende la pensione di reversibilità al partner superstite di coppia omosessuale sposata all'estero in caso di decesso dell'altro partner verificatosi prima della l. 76/2016

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 13 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636 («Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità»), convertito, con modificazioni, nella l. 6 luglio 1939, n. 1272, là dove non consente l'attribuzione della pensione di reversibilità in favore del partner superstite di coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all'estero in caso di decesso dell'altro componente della coppia verificatosi prima dell'entrata in vigore della l. 20 maggio 2016, n. 76 («Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze»).

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 91

Concessioni pubbliche: è incostituzionale la normativa della Regione Toscana che stabilisce un obbligo di filiera corta per la lavorazione del marmo di Carrara

È incostituzionale - per violazione degli artt. 41, 117, secondo comma, lett. e), e 120, primo comma, Cost. - la normativa della Regione Toscana (l. 52/2025) che vincola a lavorare nel sistema produttivo locale almeno il 50% dei materiali ornamentali estratti nell'area apuo-versiliese.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 90

Tributi: è incostituzionale la disciplina delle modalità di calcolo dell'imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia

Sono incostituzionali - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost. - l'art. 17 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 («Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»), nel testo applicabile prima della modifica di cui all'art. 1, comma 1, lett. r), del d.lgs. 18 settembre 2024, n. 139 («Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»), là dove non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento; l'art. 46 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 («Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»), là dove non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 2, lett. c), del medesimo articolo, non può essere assunto un saggio legale d'interesse inferiore al 2,5 per cento; l'art. 9, comma 4, del d.lgs. 139/2024; l'art. 102, comma 4, del d.lgs. 1° agosto 2025, n. 123 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»); e l'art. 50, comma 8, del d.lgs. 123/2025.

Corte costituzionale, 28 maggio 2026, n. 89

Appalti pubblici: gli oneri aziendali per la sicurezza sono rimessi all'esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, gli oneri aziendali per la sicurezza - ossia quelli che l'impresa deve assolvere per garantire la sicurezza dei lavoratori nell'esecuzione dell'appalto - sono rimessi all'esclusiva sfera di valutazione del singolo partecipante alla gara, sicché - a differenza dei costi per la sicurezza "da interferenza", insuscettibili di ribasso - non possono essere determinati rigidamente e unitariamente dalla stazione appaltante, variando da un'impresa all'altra ed essendo influenzati nel loro ammontare dall'organizzazione produttiva e dal tipo di offerta. ● V. anche TAR Sicilia, sez. II, sent. n. 1827/2021, in questa Rivista.

TAR Sicilia, Catania, sezione V, 4 maggio 2026, n. 1341

Giurisdizione: sulle sanzioni amministrative pecuniarie per inquinamento acustico decide il giudice ordinario

Spetta al giudice ordinario conoscere delle opposizioni avverso i provvedimenti di irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione della l. 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»).

TAR Abruzzo, 2 maggio 2026, n. 290

Appalti pubblici: il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica stabiliti dalla lex specialis non comporta l'automatica esclusione dalla gara

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il superamento dei limiti dimensionali dell'offerta tecnica stabiliti dalla lex specialis non può comportare di per sé l'esclusione dell'operatore economico dalla gara, né lo stralcio delle parti eccedenti, ogni valutazione al riguardo essendo rimessa all'Amministrazione. ● V. anche TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 721/2025, in questa Rivista.

TAR Piemonte, sezione II, 30 aprile 2026, n. 984

Processo amministrativo: l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica di impugnazione principale, mentre tutte quelle successive contro la medesima sentenza vanno considerate impugnazioni incidentali, quand'anche autonome

In tema di processo amministrativo, l'impugnazione proposta per prima assume la qualifica di impugnazione principale e determina la pendenza dell'unico processo nel quale sono destinate a confluire tutte le impugnazioni proposte contro la medesima sentenza, mentre le impugnazioni successive alla prima rivestono carattere di impugnazioni incidentali (pur se irritualmente proposte nella forma dell'impugnazione principale), siano queste tipiche oppure autonome (ossia dirette a tutelare un interesse non nascente dal gravame, ma rivolte contro un capo autonomo e diverso della pronuncia); con la conseguenza che, nel caso di appello, le impugnazioni successive alla prima le quali, anziché essere proposte nelle forme e nei termini di cui all'art. 343 c.p.c., siano state introdotte in via autonoma non sono inammissibili, ma si convertono, in virtù del principio di conservazione degli atti giuridici, in gravami incidentali, purché proposte entro il termine decadenziale per essi prescritto.

Consiglio di Stato, sezione VI, 12 maggio 2026, n. 3707

Concorsi pubblici: la scelta dei membri esterni della commissione d'esame non deve passare necessariamente attraverso una selezione pubblica

La scelta, da parte dell'Amministrazione indicente un concorso pubblico, dei componenti esterni della commissione esaminatrice non richiede di necessità l'espletamento di una procedura di selezione pubblica, questa non essendo imposta dalla legge.

Consiglio di Stato, sezione V, 8 maggio 2026, n. 3606

Edilizia: in presenza di una pluralità di opere realizzate, l'accertamento dell'abuso richiede una visione complessiva e non atomistica delle stesse

In tema di edilizia, a fronte di una pluralità di opere realizzate, l'accertamento della sussistenza dell'abuso richiede una visione complessiva e non atomistica delle stesse, dovendosi valutare l'insieme degli interventi nel loro contestuale impatto edilizio. ● V. anche TAR Sicilia, Catania, sez. II, sent. n. 2205/2025, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione IV, 6 maggio 2026, n. 3532

Processo amministrativo: il termine per appellare le pronunce che declinano la giurisdizione è dimidiato

In tema di processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 3, e 105, comma 2, c.p.a., i termini di notifica e di deposito del ricorso in appello avverso le pronunce declinatorie della giurisdizione sono dimidiati rispetto a quelli previsti per il rito ordinario. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 9746/2023; sez. V, sentt. nn. 8328/2022 e 228/2016; sez. VII, sent. n. 6063/2022; CGARS, sentt. nn. 745/2025 e 789/2024.

CGA Regione Siciliana, 30 aprile 2026, n. 302

Energia: nell'adottare alcuni decreti contenenti valutazioni di impatto ambientale su impianti da fonti rinnovabili della Sardegna, il MASE non poteva disapplicare la normativa regionale vigente

Nell'accogliere due ricorsi per conflitto di attribuzione tra enti promossi dalla Regione Sardegna, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava allo Stato, e per esso al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottare alcuni decreti contenenti valutazioni di impatto ambientale (VIA) su impianti agrivoltaici ricadenti nelle Province di Oristano e di Sassari; e, per l'effetto, ha annullato i predetti decreti.

Corte costituzionale, 25 maggio 2026, n. 88

Procedura penale: il giudice deve fornire una specifica e adeguata motivazione sia che affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva

In tema di procedura penale: a) il giudice è tenuto a fornire una specifica e adeguata motivazione sia che affermi sia che escluda la sussistenza della recidiva; b) ai fini della rilevazione di questa, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 c.p., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice.

Corte di cassazione, sezione II penale, 5 marzo 2026, n. 11601 (dep. 26 marzo 2026)