Stupefacenti: non è incostituzionale l'art. 100 d.P.R. 309/1990, concernente la destinazione dei beni confiscati a seguito di operazioni antidroga
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 100 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), in tema di destinazione dei beni confiscati a seguito di operazioni antidroga.
Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 166
Immunità parlamentare: le dichiarazioni extra moenia del parlamentare sono insindacabili solo se contribuiscono, con forme espressive adeguate, al dibattito pubblico su questioni di interesse generale
Nell'accogliere un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Ancona, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi, all'epoca deputato, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, per le quali pende procedimento civile davanti al predetto giudice d'appello, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; e, per l'effetto, ha annullato la deliberazione de qua, adottata nella seduta dell'8 maggio 2024, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 6-A).
Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 165
Edilizia e urbanistica: incostituzionale la normativa della Regione Emilia-Romagna sugli immobili destinati a locazione breve
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - la normativa della Regione Emilia-Romagna (l. 10/2025) in materia di immobili destinati a locazione breve.
Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 164
Tributi: ai fini dell'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale, non occorre che vi dimori anche il nucleo familiare del contribuente
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2025, n. 112, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 («Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»), per "abitazione principale" - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica - s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che vi dimori anche il suo nucleo familiare. ● V. anche Corte cost., sentt. nn. 112/2025 e 209/2022, entrambe in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 luglio 2026, n. 23488
Patteggiamento: il giudice deve spiegare perché dispone la confisca facoltativa di un bene utilizzato per commettere il reato
In tema di "patteggiamento" (artt. 444 ss. c.p.p.), il giudice è tenuto a motivare le ragioni concrete per cui ritiene di disporre la confisca facoltativa di un bene utilizzato per commettere il reato, argomentando la ravvisata sussistenza del nesso di strumentalità fra il primo e il secondo, senza potersi limitare a un generico richiamo alla finalità di prevenire ulteriori reati.
Corte di cassazione, sezione III penale, 14 maggio 2026, n. 21994 (dep. 15 giugno 2026)
Trasporto aereo: una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce ex se una circostanza eccezionale che esonera il vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri per il ritardo prolungato del volo
L'art. 5, § 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che: 1) una decisione di gestione del traffico aereo non può costituire, di per sé e a prescindere dalle ragioni che l'abbiano motivata, una «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione, ma occorre, al contrario, tener conto del motivo all'origine di una siffatta decisione esaminando, caso per caso, se l'evento che ha determinato l'adozione di quest'ultima non sia, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfugga all'effettivo controllo di quest'ultimo; 2) un evento può costituire una «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione anche qualora non abbia comportato, di per sé, un ritardo di almeno tre ore, cosicché, nell'ipotesi in cui il ritardo prolungato all'arrivo tragga origine non solo da tale evento, ma anche da un'altra circostanza che non costituisce una «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione, il ritardo imputabile al suddetto evento dev'essere dedotto dal tempo totale di ritardo all'arrivo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento; 3) un vettore aereo operativo può far valere, quale «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione, un evento che ha inciso su un volo precedente operato da esso stesso con il medesimo aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo che ha successivamente operato, evento che dev'essere valutato tenendo conto in particolare delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi da parte di detto vettore.
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 8 ottobre 2026
Regioni: incostituzionale la normativa della Puglia su strutture ricettive, mutamenti di destinazione d'uso degli immobili e concessioni di derivazione ad uso idroelettrico
È incostituzionale - per violazione di varî parametri - la normativa della Regione Puglia (l. 15/2025) in materia di strutture ricettive, mutamenti di destinazione d'uso degli immobili e concessioni di derivazione ad uso idroelettrico.
Corte costituzionale, 8 ottobre 2026, n. 163
Appalti pubblici: il conflitto di interessi ex art. 16 d.lgs. 36/2023 ha natura di fattispecie di pericolo
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il conflitto di interessi ex art. 16 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), ha natura di fattispecie di pericolo e non richiede la prova di un danno effettivo all'Amministrazione o di un concreto vantaggio indebito per l'operatore economico; tuttavia, la sua sussistenza non può essere affermata in termini meramente astratti o sulla base della sola posizione formale del soggetto coinvolto, essendo onere di chi lo deduce dimostrare, mediante elementi oggettivi, specifici e documentati riferiti alle concrete funzioni svolte, la minaccia all'imparzialità e all'indipendenza derivante da interessi effettivi inconciliabili con il perseguimento dell'interesse pubblico, senza necessità di dimostrare l'effettiva realizzazione del pregiudizio.
Consiglio di Stato, sezione III, 25 settembre 2026, n. 7110
Concorsi pubblici: le clausole del bando richiedono un'esegesi letterale
Le clausole del bando di un concorso pubblico devono essere intese nel loro senso letterale, qual è immediatamente desumibile dal tenore delle parole e dalla loro connessione, senza che ad esse possano essere attribuiti, in via ermeneutica, significati impliciti o inespressi.
Consiglio di Stato, sezione V, 24 settembre 2026, n. 7063
Edilizia e urbanistica: la realizzazione di un porticato di rilevanti dimensioni richiede il permesso di costruire
In tema di edilizia e urbanistica: 1) un'opera può qualificarsi come "volume tecnico" solo quando sia priva di qualsiasi autonomia funzionale, anche potenziale, essendo destinata esclusivamente a contenere impianti serventi la costruzione principale per essenziali esigenze tecnico-funzionali; 2) la realizzazione di un porticato di rilevanti dimensioni, in quanto incrementa la superficie calpestabile e la fruibilità dell'immobile, determina un aumento di superficie utile, sicché richiede il titolo edilizio maggiore, ossia il permesso di costruire.
Consiglio di Stato, sezione III, 23 settembre 2026, n. 7028
Diritto di accesso: l'acquisizione di una chat WhatsApp agli atti del procedimento non la rende automaticamente ostensibile
In tema di diritto di accesso: a) i messaggi WhatsApp, al pari dei messaggi di posta elettronica e degli SMS, conservati nella memoria di un dispositivo elettronico, mantengono la natura di "corrispondenza" tutelata dall'art. 15 Cost. anche dopo la loro ricezione, fintantoché non abbiano perso, per il decorso del tempo o per altra causa, ogni carattere di attualità, trasformandosi in un mero documento storico; b) la loro acquisizione nell'ambito di un procedimento amministrativo può determinarne, in virtù della funzione probatoria assunta, la qualificazione come atti del procedimento e renderli astrattamente ostensibili anche mediante accesso difensivo; tuttavia, l'ostensione non può essere disposta quando non sia dimostrata, ai sensi dell'art. 24, comma 7, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), la necessità o indispensabilità della conoscenza dei contenuti per la cura o la difesa di un interesse giuridico, soprattutto quando la chat coinvolga soggetti terzi estranei al procedimento, dovendo in tal caso prevalere la tutela della libertà e segretezza delle comunicazioni e della riservatezza dei dati personali.
Consiglio di Stato, sezione VI, 22 settembre 2026, n. 6989
Edilizia e urbanistica: il Comune deve verificare la legittimazione del richiedente il titolo edilizio quando conosce il dissenso degli altri comproprietari dell'immobile
In tema di edilizia e urbanistica: a) il principio secondo cui il titolo edilizio è rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi non esonera l'Amministrazione dall'accertamento della legittimazione del richiedente allorché sia a conoscenza della contestazione del diritto vantato sull'immobile; nel qual caso, essa è tenuta a verificare l'effettiva sussistenza di un titolo di proprietà o di disponibilità sufficiente all'esecuzione dell'intervento, negando il titolo ove tale disponibilità non risulti comprovata; b) nell'ipotesi di comproprietà, la legittimazione alla richiesta del titolo in capo al singolo comproprietario sussiste solo quando l'intervento sia compatibile con il pari godimento del bene da parte degli altri comproprietari ovvero la situazione di fatto consenta di desumere l'esistenza di un accordo fra gli stessi (pactum fiduciae). ● V. anche TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 519/2024, in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione IV, 21 settembre 2026, n. 6969
Edilizia e urbanistica: non è incostituzionale la normativa della Regione Puglia sui mutamenti di destinazione d'uso degli immobili (ll. 33/2007 e 51/2021)
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Puglia in riferimento agli artt. 3, 9, 97 e 118 Cost. - della normativa della Regione Puglia (ll. 33/2007 e 51/2021) in materia di mutamenti di destinazione d'uso degli immobili.
Corte costituzionale, 6 ottobre 2026, n. 161
Fisco: il piccolo imprenditore sovraindebitato può impugnare immediatamente il ruolo e la cartella di pagamento che assuma invalidamente notificatagli
Non sono fondate, «per erroneità del presupposto interpretativo da cui muove il rimettente», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Milano in riferimento agli artt. 3, 10, 11, 24, 97, secondo comma, 111, 113 e 117, primo comma, Cost. - dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»), come aggiunto dall'art. 3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146 («Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili»), convertito, con modificazioni, nella l. 17 dicembre 2021, n. 215, sostituito dall'art. 12, comma 1, del d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110 («Disposizioni in materia di riordino del sistema nazionale della riscossione»), successivamente abrogato dall'art. 241, comma 1, lett. c), del d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 («Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»), e inserito all'art. 91 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di versamenti e riscossione, allegato al medesimo decreto legislativo, con decorrenza, ai sensi dell'art. 243, dal 1° gennaio 2027, in tema di immediata impugnabilità del ruolo e della cartella di pagamento.
Corte costituzionale, 6 ottobre 2026, n. 160
Urbanistica: il Comune cui è stata richiesta la riqualificazione di un'area privata non può rinviare genericamente l'esame dell'istanza al momento dell'adozione del nuovo PRG
In materia urbanistica, l'Amministrazione comunale cui sia stata richiesta la riqualificazione di un'area privata non può rinviare genericamente l'esame dell'istanza al futuro procedimento di adozione del nuovo strumento urbanistico generale, senza predeterminare un iter sufficientemente definito, quanto meno nei suoi passaggi di maggior rilievo, anche temporali.
TAR Puglia, Lecce, sezione I, 24 settembre 2026, n. 1193
Pubblico impiego: legittimo il bando della procedura di progressione verticale che esclude la valutabilità dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa
In tema di pubblico impiego contrattualizzato, nelle procedure di progressione verticale, ove il bando preveda la valutazione del servizio prestato quale dipendente della pubblica amministrazione, non sono valutabili i periodi di attività svolti sulla base di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, trattandosi di rapporti di lavoro autonomo, i quali sono ontologicamente diversi da quelli di lavoro subordinato.
TAR Lazio, sezione III-quater, 23 settembre 2026, n. 15154
Immigrazione: illegittimo il diniego di visto turistico non preceduto né dal preavviso di rigetto né dal colloquio consolare
È illegittimo il diniego di visto turistico emesso dall'autorità consolare senza la previa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis (c.d. preavviso di rigetto) della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi») e l'istaurazione di alcuna forma di contraddittorio.
TAR Lazio, sezione V-quater, 22 settembre 2026, n. 15120
Responsabilità amministrativa: la società privata che gestisce i parcheggi comunali e non riversa all'ente locale quota parte dei relativi proventi è sottoposta, unitamente ai suoi amministratori, alla giurisdizione della Corte dei conti
La società privata concessionaria della gestione di parcheggi comunali, incaricata della riscossione dei relativi proventi, riveste la qualità di agente contabile ed è, pertanto, sottoposta, unitamente ai suoi amministratori, alla giurisdizione della Corte dei conti, quando abbia il maneggio di somme di pertinenza dell'ente locale e soggette a vincolo pubblicistico di destinazione.
Corte dei conti, sezione I g.c. d'appello, 24 agosto 2026, n. 190
Procedura penale: non è incostituzionale la previsione che nel processo in absentia il giudice pronunci sentenza di non doversi procedere anche nell'ipotesi di intervenuta remissione della querela
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 155 c.p. e degli artt. 420-quater, comma 1, e 554-bis, comma 2, c.p.p., nonché, in via subordinata, dell'art. 554-ter, comma 1, c.p.p., là dove si prevede che, ove le ricerche dell'imputato abbiano dato esito negativo, il giudice, anche nel caso di remissione della querela, deve emettere sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo, anziché sentenza di non luogo a procedere per estinzione del reato.
Corte costituzionale, 2 ottobre 2026, n. 159
Misure di prevenzione: è incostituzionale l'art. 27, comma 1, d.lgs. 159/2011, là dove non prevede l'impugnabilità del provvedimento del tribunale che rigetta l'istanza di revoca del sequestro
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, primo comma, e 111, secondo comma, Cost. - l'art. 27, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), là dove non include tra i provvedimenti ivi elencati quelli con i quali il tribunale rigetta l'istanza di revoca del sequestro.
Corte costituzionale, 2 ottobre 2026, n. 158