Cittadinanza UE: uno Stato membro è tenuto a riconoscere il matrimonio omosessuale legalmente contratto da due cittadini dell'Unione in un altro Stato membro durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno

Gli artt. 20 e 21, § 1, TFUE, letti alla luce degli artt. 7 e 21, § 1, CDFUE, devono essere interpretati nel senso che essi ostano alla normativa di uno Stato membro (nel caso di specie, la Polonia) che, con la motivazione che il diritto di tale Stato membro non autorizza il matrimonio tra persone dello stesso sesso, non consente di riconoscere il matrimonio tra due cittadini dello stesso sesso di detto Stato membro, legalmente contratto durante l'esercizio della loro libertà di circolazione e di soggiorno in un altro Stato membro nel quale hanno sviluppato o consolidato una vita familiare, né di trascrivere a tal fine l'atto di matrimonio nel registro dello stato civile del primo Stato membro, qualora tale trascrizione sia l'unico mezzo previsto da quest'ultimo che permette un tale riconoscimento.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 25 novembre 2025

Procedura penale: è incostituzionale l'art. 83 c.p.p., là dove non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie ex lege 24/2017, l'assicuratore possa essere citato in giudizio a richiesta del medico imputato

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 83 c.p.p., là dove non prevede che, nel caso di responsabilità civile derivante dalle assicurazioni obbligatorie di cui all'art. 10, comma 1, terzo periodo, e comma 2, della l. 8 marzo 2017, n. 24 («Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie»), l'assicuratore possa essere citato nel processo penale a richiesta dell'imputato. ● V. anche Corte cost., sent. n. 159/2022, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 25 novembre 2025, n. 170

Elezioni: va esclusa la lista di candidati sottoscritta da un numero di elettori superiore a quello massimo stabilito dalla legge

In tema di elezioni, la lista di candidati che sia stata sottoscritta da un numero di elettori superiore a quello massimo stabilito dalla legge dev'essere esclusa dalla competizione, senza che possa procedersi allo stralcio delle firme in eccesso, pur qualora invalide, essendo la previsione di detto limite finalizzata a garantire la libera e genuina espressione della volontà del corpo elettorale (fattispecie riguardante il rinnovo di un Consiglio regionale).

Consiglio di Stato, sezione V, 6 novembre 2025, n. 8649

Appalti pubblici: per il risarcimento dei danni da illegittima aggiudicazione di un appalto non è necessario provare la colpa della P.A.

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la responsabilità dell'Amministrazione per i danni derivanti dall'illegittima aggiudicazione di un appalto riveste carattere oggettivo e, pertanto, non richiede la prova della colpa. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 2/2017; sez. V, sent. n. 8568/2023; TAR Calabria, sez. I, sent. n. 1493/2022; TAR Sicilia, sez. III, sentt. nn. 1647/2023 e 698/2020.

Consiglio di Stato, sezione VI, 5 novembre 2025, n. 8609

Appalti pubblici: il principio del once only sancito dall'art. 99, comma 3, d.lgs. 36/2023 non opera in sede di valutazione delle offerte

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) il principio del once only nei rapporti fra stazioni appaltanti e operatori economici, sancito dall'art. 99, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), non opera in sede di valutazione delle offerte, sicché non può sanare eventuali carenze documentali delle stesse; b) il soccorso istruttorio è attivabile al solo scopo di acquisire chiarimenti e precisazioni sul contenuto di un'offerta, e non anche per integrarlo; c) il principio del risultato di cui all'art. 1 d.lgs. cit. mira a risolvere dubbi sulla legge di gara, privilegia l'effettivo e tempestivo conseguimento degli obiettivi dell'azione pubblica e, nell'analisi dei casi concreti, consente di evitare formalismi cui non corrisponda una concreta ed effettiva esigenza di tutela di interessi rilevanti; d) in capo agli operatori economici concorrenti sussiste un dovere particolarmente intenso di chiarezza e completezza espositiva sia nella formulazione e presentazione delle offerte sia nella produzione dei documenti necessari alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale, con la conseguenza che l'operatore negligente, oltre a violare i doveri di correttezza e buona fede cui è vincolato, arreca un oggettivo intralcio allo svolgimento della procedura, del quale non si può non tenere conto.

Consiglio di Stato, sezione V, 4 novembre 2025, n. 8567

Esame da avvocato: per la valutazione degli scritti basta il voto numerico

In tema di esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense, l'attribuzione, da parte della commissione esaminatrice, di un mero punteggio numerico agli elaborati scritti dei candidati costituisce motivazione sufficiente della relativa valutazione. ● V. anche, in questa Rivista: Corte cost., sent. n. 175/2011; CdS, ad. plen., sent. n. 7/2017; contra, TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 1170/2025.

CGA Regione Siciliana, 5 novembre 2025, n. 856

Procedura penale: se adottato de plano al di fuori dei casi previsti dall'art. 666, comma 2, c.p.p., il decreto del giudice dell'esecuzione è affetto da nullità generale e assoluta

In tema di esecuzione penale, ai sensi dell'art. 666, comma 2, c.p.p., il decreto di inammissibilità per manifesta infondatezza può essere emesso de plano soltanto qualora l'istanza manchi dei requisiti posti direttamente dalla legge e la presa d'atto di tale mancanza non richieda accertamenti di tipo cognitivo né valutazioni discrezionali; diversamente, esso è affetto da nullità di ordine generale e assoluta, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi degli artt. 178 e 179 c.p.p.

Corte di cassazione, sezione I penale, 1° ottobre 2025, n. 34333 (dep. 21 ottobre 2025)

Fisco: il contribuente che non impugna l'intimazione di pagamento perde la possibilità di eccepire la prescrizione del debito fiscale

L'omessa impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»), determina il consolidamento del debito fiscale e, quindi, l'impossibilità di far valere vicende estintive dello stesso verificatesi anteriormente alla notificazione dell'atto.

Corte di cassazione, sezione tributaria, 30 ottobre 2025, n. 28706

Professioni: uno Stato UE non è tenuto a considerare titoli di formazione ottenuti in un altro Stato UE nel quale non sono legalmente riconosciuti né danno accesso alla professione corrispondente (come quella di insegnante di sostegno)

Gli artt. 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non impongono allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione, nell'ambito dell'esame di una domanda di riconoscimento delle qualifiche professionali, un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal TAR Lazio).

Corte di giustizia UE, ottava sezione, 20 novembre 2025

Trattamento dei dati personali: un'importante pronuncia della CGUE sulla raccolta, da parte delle autorità di polizia, dei dati biometrici e genetici di persone accusate o sospettate di aver commesso un reato

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 8 e 10 della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda la raccolta, la conservazione e la cancellazione di dati biometrici e genetici, la nozione di «diritto dello Stato membro», ai sensi di tali articoli, dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a una disposizione di portata generale che enunci le condizioni minime per la raccolta, la conservazione e la cancellazione di tali dati, come interpretata dalla giurisprudenza dei giudici nazionali, purché tale giurisprudenza sia accessibile e sufficientemente prevedibile; 2) gli artt. 6 e 4, § 1, lett. c), della direttiva 2016/680, in combinato disposto con l'art. 10 di tale direttiva, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che consente, indistintamente, la raccolta di dati biometrici e genetici di qualsiasi persona sia perseguita per aver commesso un reato doloso o sia sospettata di aver commesso un siffatto reato, purché, da un lato, le finalità di tale raccolta non impongano di stabilire una distinzione tra queste due categorie di persone e, dall'altro, i titolari del trattamento siano tenuti, conformemente al diritto nazionale, compresa la giurisprudenza dei giudici nazionali, a rispettare l'insieme dei principi e dei requisiti specifici enunciati agli artt. 4 e 10 di detta direttiva; 3) l'art. 4, § 1, lett. e), della direttiva 2016/680 dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in virtù della quale la necessità di mantenere la conservazione di dati biometrici e genetici è valutata dai servizi di polizia sulla base di norme interne, senza che tale normativa preveda un periodo massimo di conservazione, purché detta normativa fissi termini adeguati di verifica periodica della necessità di conservare tali dati e, in occasione di tale verifica, sia valutata la stretta necessità di proseguire la loro conservazione.

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 20 novembre 2025

Processo amministrativo: il ricorso in appello non può limitarsi alla riproposizione dei motivi dedotti in primo grado, ma deve muovere specifiche censure contro la sentenza gravata

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 101, comma 1, c.p.a., è inammissibile il ricorso in appello che si limiti a riproporre i motivi dedotti nel giudizio di primo grado, senza muovere «specifiche censure contro i capi della sentenza gravata». ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sent. n. 9682/2022; sez. III, sent. n. 961/2016; sez. VI, sent. n. 11317/2022; sez. VII, sent. n. 8069/2022; CGARS, sent. n. 232/2023.

Consiglio di Stato, sezione IV, 3 novembre 2025, n. 8520

Processo amministrativo: chi ricorre avverso l'esclusione da un concorso deve impugnare anche la graduatoria finale

In tema di processo amministrativo, è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse, il ricorso proposto avverso l'esclusione da una selezione concorsuale, laddove non sia impugnata anche la relativa graduatoria finale. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. II, sentt. nn. 2599/2023 e 4537/2020; sez. VI, sentt. nn. 9772/2024 e 2119/2022; TAR Lazio, sez. I stralcio, sent. n. 1/2021; sez. III-bis, sentt. nn. 15684/2025 e 5741/2021.

Consiglio di Stato, sezione V, 31 ottobre 2025, n. 8466

Diritto di accesso: l'accordo conciliativo sindacale fra una società in house e un suo dipendente è sottratto sia all'accesso documentale (l. 241/1990) sia all'accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013)

L'accordo conciliativo sindacale sottoscritto da una società pubblica costituita secondo il modello dell'in house providing e da un lavoratore alle sue dipendenze è sottratto sia all'accesso documentale ex l. 241/1990 sia all'accesso civico generalizzato ex d.lgs. 33/2013, atteso che: a) la società in house costituisce un soggetto di diritto privato; b) l'accordo conciliativo non riveste i caratteri di un documento amministrativo, non concerne un'attività di pubblico interesse e non rientra fra gli atti la cui conoscenza risponde alle finalità di trasparenza proprie dell'accesso civico generalizzato; c) prevale l'esigenza di assicurare la riservatezza dei dati personali contenuti nell'accordo stesso. ● V. anche TAR Piemonte, sez. II, sent. n. 886/2017, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 30 ottobre 2025, n. 8415

Concorrenza: nell'ostacolare e nel procrastinare la pubblicazione dell'app JuicePass, sviluppata da Enel X, sulla piattaforma Android Auto, Google ha abusato della sua posizione dominante

La condotta posta in essere da Google, consistente nell'ostacolare e nel procrastinare la pubblicazione dell'app JuicePass, sviluppata da Enel X, sulla piattaforma Android Auto, ha integrato un abuso di posizione dominante, in violazione dell'art. 102 TFUE. ● V. anche CGUE, grande sezione, sent. 25 febbraio 2025, causa C-233/23, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VI, 29 ottobre 2025, n. 8398

Ordine pubblico e sicurezza: se il quadro indiziario è sufficientemente preciso, l'ammonimento per stalking non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento

In tema di atti persecutori (art. 612-bis c.p.), rientra nei poteri discrezionali del questore decidere, alla luce delle risultanze istruttorie, se l'adozione del provvedimento di ammonimento ex art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38, debba avvenire senza indugio oppure essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 7156/2025; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 1366/2015.

TAR Calabria, sezione I, 5 novembre 2025, n. 1839

Finanziamenti pubblici: sull'erogazione o sulla revoca di sovvenzioni riconosciute direttamente dalla legge decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti sovvenzioni pubbliche riconosciute direttamente dalla legge, senza che l'Amministrazione goda di alcun margine di apprezzamento discrezionale circa l'an, il quid e il quomodo dell'erogazione, configurandosi nella specie posizioni giuridiche di diritto soggettivo. ● V. anche Cass. civ., sez. un., ord. n. 11489/2025, in questa Rivista.

TAR Liguria, sezione I, 4 novembre 2025, n. 1192

Procedimento amministrativo: la P.A. non può ignorare le osservazioni presentate dal privato a seguito del preavviso di rigetto (art. 10-bis l. 241/1990)

In tema di procedimento amministrativo, l'Amministrazione è tenuta a valutare le osservazioni presentate dal privato a seguito della comunicazione ex art. 10-bis (c.d. preavviso di rigetto) della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), dandone adeguato conto, pur senza confutarle in maniera analitica, ove disattese, nella motivazione del provvedimento finale, pena l'illegittimità di questo. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 6770/2022; sez. VI, sentt. nn. 9159/2023 e 9954/2022; CGARS, sent. n. 388/2025.

TAR Molise, 3 novembre 2025, n. 312

Elezioni: in caso di annullamento dell'ammissione di una lista risultata maggioritaria, non è consentito redistribuire i seggi fra le liste residue, ma vanno rinnovate le operazioni elettorali

In tema di elezioni, nell'ipotesi di annullamento dell'ammissione di una lista che abbia ottenuto la maggioranza (anche solo relativa) dei voti, non è consentita la redistribuzione di questi, e quindi dei seggi, fra le liste residue, ma occorre procedere alla rinnovazione integrale delle operazioni elettorali.

TAR Puglia, sezione III, 31 ottobre 2025, n. 1239

Misure di prevenzione: il DASPO non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento

Il provvedimento questorile che dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (DASPO) non dev'essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche CGARS, sent. n. 386/2023, in questa Rivista.

TAR Lombardia, sezione I, 30 ottobre 2025, n. 3484

Processo amministrativo: inammissibile il ricorso proposto da un comitato di cittadini privo di adeguata rappresentatività

In tema di processo amministrativo, è inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso proposto da un comitato di cittadini che sia privo di un adeguato grado di rappresentatività. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. IV, sent. n. 3639/2023; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 1408/2020; TAR Veneto, sez. II, sent. n. 1241/2023.

TAR Toscana, sezione I, 29 ottobre 2025, n. 1723