Enti locali: il consigliere comunale non può impugnare le delibere consiliari, salvo che deduca vizi incidenti sull'effettivo e regolare esercizio delle proprie funzioni

In tema di enti locali, il consigliere comunale non è legittimato a impugnare le deliberazioni consiliari, salvo che deduca vizi incidenti sull'effettivo e regolare esercizio delle proprie funzioni. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Calabria, sez. II, sent. n. 229/2025; TAR Campania, sez. I, sent. n. 3734/2024; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 153/2019; TAR Lombardia, Brescia, sez. II, sent. n. 752/2024.

TAR Calabria, Reggio Calabria, 13 aprile 2026, n. 264

Cittadinanza: la residenza decennale dello straniero nel territorio italiano deve risultare dalle certificazioni anagrafiche (anche per la persona senza fissa dimora, che può indicare una "via fittizia")

In tema di cittadinanza: 1) il possesso del requisito della residenza legale dello straniero da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, di cui all'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), dev'essere accertato sulla base delle risultanze delle certificazioni anagrafiche; 2) l'iscrizione dello straniero senza fissa dimora nei registri dell'anagrafe della popolazione residente è obbligatoria e, pur qualora avvenga mediante l'indicazione di una "via fittizia", è idonea a soddisfare il predetto requisito della legalità della residenza. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 28/2025 (per la quale, invece, la nozione di residenza legale va intesa come «luogo in cui la persona ha la dimora abituale», giusta l'art. 43, comma 2, c.c., sicché la relativa prova può essere fornita anche con mezzi diversi dal certificato anagrafico); TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 923/2025; TAR Toscana, sez. II, sent. n. 1/2026.

TAR Lazio, sezione V-bis, 10 aprile 2026, n. 6471

Tutela del paesaggio: il parere paesaggistico negativo della soprintendenza può (ma non deve necessariamente) essere impugnato in via immediata e diretta

Il parere paesaggistico negativo reso dalla soprintendenza, pur configurando un atto endoprocedimentale, ha natura sostanzialmente decisoria e, come tale, può essere impugnato in via immediata e diretta dal suo destinatario; e tuttavia ciò non comporta che la sua conoscenza ne imponga, a pena di decadenza, l'immediata impugnazione. ● V. anche CdS, sez. VII, sent. n. 1865/2025, in questa Rivista.

TAR Puglia, Lecce, sezione I, 9 aprile 2026, n. 572

Procedura penale: non sono incostituzionali gli artt. 409 e 410 c.p.p., là dove non prevedono alcuna responsabilità del querelante opponente per le spese sostenute e i danni subiti dall'indagato

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Verbania in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. - degli artt. 409 e 410 c.p.p., là dove non prevedono alcuna forma di "ristoro" per l'indagato che si sia costituito, col patrocinio obbligatorio del difensore, nell'udienza camerale fissata a seguito dell'opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, pur quando l'iniziativa del querelante sia stata coltivata con colpa grave.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 59

Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 554-ter c.p.p., là dove non attribuisce al giudice dell'udienza predibattimentale il potere di assumere prove di evidente decisività ai fini del non luogo a procedere

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Siena in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, 111, secondo comma, 112 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 1, CEDU - dell'art. 554-ter c.p.p., introdotto dall'art. 32, comma 1, lett. d), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove non attribuisce al giudice dell'udienza predibattimentale il potere di assumere prove delle quali appaia evidente la decisività ai fini di una sentenza di non luogo a procedere.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 58

Ambiente: è incostituzionale la normativa del Piemonte su deflusso ecologico e aree naturali protette

È incostituzionale - per violazione degli artt. 9 e 117, secondo comma, lett. s), Cost. - la normativa della Regione Piemonte (l. 9/2025) in materia di deflusso ecologico e di aree naturali protette.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 57

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa della Liguria sul finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. («armonizzazione dei bilanci pubblici») - la normativa della Regione Liguria (l. 20/2006) in materia di finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPAL). ● V. anche Corte cost., sentt. nn. 174 e 150/2025, entrambe in questa Rivista.

Corte costituzionale, 27 aprile 2026, n. 56

Responsabilità amministrativa: non c'è danno erariale se il dipendente che aveva dichiarato il possesso di un diploma risultato falso ha regolarmente svolto ordinarie mansioni operative a vantaggio dell'Amministrazione (compensatio lucri cum damno)

In tema di responsabilità amministrativa, non sussiste danno erariale nell'ipotesi in cui il pubblico dipendente abbia dichiarato il possesso, oltre che di un diploma effettivamente conseguito, necessario per l'assunzione, anche di un diploma risultato falso, qualora egli abbia regolarmente svolto ordinarie mansioni operative, le quali non richiedevano conoscenze specialistiche, avendo l'Amministrazione tratto una concreta utilità dalla prestazione lavorativa (fattispecie riguardante un collaboratore scolastico). ● V. anche, per un caso analogo, Corte dei conti, s.g. Lombardia, sent. n. 13/2025, in questa Rivista.

Corte dei conti, sezione II centrale d'appello, 1° aprile 2026, n. 63

Procedura penale: il giudice dell'esecuzione cui è stato richiesto il riconoscimento della continuazione (art. 671 c.p.p.) non può ignorare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione o di esecuzione su alcuni reati

In tema di procedura penale, il giudice dell'esecuzione, investito di una richiesta ex art. 671 c.p.p. per il riconoscimento del vincolo della continuazione, pur godendo di piena libertà di giudizio, non può trascurare una valutazione precedente già operata in fase di cognizione ovvero di esecuzione relativamente ad alcuni reati, potendo da essa prescindere solo previa dimostrazione dell'esistenza di specifiche e significative ragioni per cui i fatti oggetto di detta richiesta non possono essere ricondotti al delineato disegno criminoso.

Corte di cassazione, sezione I penale, 4 dicembre 2025, n. 8274 (dep. 3 marzo 2026)

Cooperazione giudiziaria penale: gli artt. 420-bis e 629-bis c.p.p. (processo in absentia) non contrastano col diritto UE

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 6, 10 e 18 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, letti alla luce dell'art. 47 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, qualora la vittima di un reato non si sia costituita parte civile, ai sensi del diritto nazionale, nel procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna pronunciata in assenza e divenuta definitiva, non prevede - nell'ambito di un'impugnazione straordinaria proposta dalla persona condannata e diretta ad ottenere l'annullamento di tale sentenza perché questa non poteva essere adottata in sua assenza, nonché, se del caso, l'avvio di un nuovo giudizio di merito - né l'obbligo di informare tale vittima della proposizione di detta impugnazione straordinaria, né la possibilità per la stessa di partecipare al procedimento afferente alla detta impugnazione; 2) gli artt. 8 e 9 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, letti alla luce degli artt. 47 e 54 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che, secondo l'interpretazione datane dalla giurisprudenza nazionale, obbliga il giudice nazionale, in mancanza di una prova diretta che dimostri che una persona condannata in assenza si sia volontariamente sottratta alla conoscenza del procedimento penale sfociato nell'adozione di una sentenza di condanna a suo carico, ad accogliere un'impugnazione, proposta da tale persona al fine di ottenere l'annullamento di detta sentenza, divenuta definitiva, per il motivo che essa non avrebbe potuto essere adottata in sua assenza, e, se del caso, che sia disposto l'avvio di un nuovo giudizio di merito (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Roma).

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 23 aprile 2026

Proprietà intellettuale: la Corte di giustizia si pronuncia sulla compatibilità dell'art. 132, comma 4, d.lgs. 30/2005 (anticipazione della tutela cautelare e rapporti fra giudizio cautelare e giudizio di merito) con l'art. 9, § 5, della direttiva 2004/48

L'art. 9, § 5, della direttiva 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di una disposizione nazionale che consente il mantenimento di taluni provvedimenti cautelari, quali i provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, qualora l'attore non abbia promosso un'azione di merito entro il termine previsto da tale art. 9, § 5, e il convenuto chieda la revoca di tali provvedimenti cautelari o comunque la cessazione dei loro effetti (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, ottava sezione, 23 aprile 2026

Aiuti di Stato: l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 717/2014 (aiuti de minimis)

L'art. 2, § 1, lett. c), del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura, letto alla luce dell'art. 5, lett. d) e g), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, dev'essere interpretato nel senso che la nozione di «trasformazione e commercializzazione» dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, definita a tale art. 2, § 1, lett. c), comprende l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ittici, cosicché tale attività rientra nell'ambito di applicazione del regolamento n. 717/2014 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, nona sezione, 23 aprile 2026

Contratti di credito ai consumatori: illecite le clausole che prevedono interessi anche su somme destinate al pagamento di costi connessi al credito

L'art. 3, lett. g) e j), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, come modificata dalla direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, letto in combinato disposto con l'art. 10, § 2, di tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che esso osta all'inclusione, nei contratti di credito ai consumatori, di clausole che prevedono l'applicazione del tasso di interesse non soltanto sull'importo totale del credito, ma anche su somme destinate al pagamento di costi connessi a tale credito e rientranti, pertanto, nel costo totale del credito per il consumatore.

Corte di giustizia UE, settima sezione, 23 aprile 2026

Concorsi pubblici: l'utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l'Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione finale

In tema di concorsi pubblici, l'utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l'Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione finale, questa non potendo essere totalmente automatizzata. ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 8472/2019, e TAR Lazio, sez. III-bis, sent. n. 1895/2026, entrambe in questa Rivista.

TAR Lombardia, sezione V, 8 aprile 2026, n. 1602

Appalti pubblici: il progettista incaricato dal concessionario del project financing può assumere il ruolo di direttore dei lavori

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) il progettista incaricato dal concessionario del project financing non rientra fra i soggetti cui l'art. 15, comma 8, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), vieta l'attribuzione dei compiti di direttore dei lavori; 2) l'art. 95, comma 1, lett. b), d.lgs. cit. dev'essere interpretato nel senso che l'esclusione dell'operatore economico può essere disposta solo nel caso in cui la situazione di conflitto di interesse non sia diversamente risolvibile, senza alcun automatismo.

TAR Lombardia, Brescia, sezione II, 3 aprile 2026, n. 481

Giurisdizione: su debenza e quantificazione del canone di concessione demaniale marittima decide il giudice ordinario

Ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a., appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti la debenza e la quantificazione del canone di concessione demaniale marittima.

TAR Marche, sezione I, 2 aprile 2026, n. 444

Diritto UE: le norme internazionali richiamate da una direttiva che tutela la salute umana (come quelle ISO di misurazione delle sostanze nocive emesse dalle sigarette con filtro) devono essere liberamente accessibili

L'art. 4, § 1, della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati, e che abroga la direttiva 2001/37/CE, dev'essere interpretato nel senso che i singoli che hanno avuto accesso al contenuto della versione ufficiale ed autentica delle norme ISO alle quali si riferisce detta disposizione non possono invocare la circostanza che tali norme non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea per ottenere che i livelli di emissioni di catrame, nicotina e monossido di carbonio siano misurati mediante metodi di misurazione diversi da quelli previsti da dette norme, e queste ultime devono essere liberamente accessibili nell'ambito di un regime di accesso generale, effettivo, gratuito e non discriminatorio.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 21 aprile 2026

Processo amministrativo: il giudice deve integrare il contraddittorio anche nella causa riassunta a seguito di annullamento con rinvio

In tema di processo amministrativo, la riassunzione del giudizio a seguito di annullamento con rimessione della causa comporta l'applicazione delle regole proprie del primo grado, con conseguente permanenza dell'obbligo del tribunale di disporre l'integrazione del contraddittorio nell'ipotesi di omessa notifica ad alcune delle parti necessarie, sempreché il ricorso sia stato notificato ad almeno un controinteressato (annulla con rinvio ex art. 105 c.p.a.). ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 10538/2022, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VI, 2 aprile 2026, n. 2704

Appalti pubblici: in sede di revisione dei prezzi, l'Amministrazione può applicare una percentuale inferiore all'indice ISTAT-FOI

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'istituto della revisione dei prezzi mira ad evitare, anche nell'interesse dell'impresa, che il corrispettivo del contratto di durata subisca aumenti incontrollati e imprevedibili nel corso del tempo, tali da sconvolgere in maniera significativa l'equilibrio finanziario sulla base del quale è intervenuta la stipulazione del contratto, ma non anche ad azzerare il rischio d'impresa connesso alla sopportazione in capo all'appaltatore dell'alea contrattuale, riconducibile a sopravvenienze, quali l'oscillazione generale e diffusa dei prezzi, tant'è che nella revisione stessa l'indice ISTAT-FOI segna la soglia massima, fatte salve eventuali circostanze eccezionali e specifiche - che devono essere provate dall'impresa - le quali possano determinare un discostamento dai criteri oggettivi seguiti in sede di revisione, lasciando spazio alla discrezionalità amministrativa.

Consiglio di Stato, sezione III, 31 marzo 2026, n. 2638

Edilizia: per impugnare un titolo autorizzatorio non basta la sola vicinitas

Nel caso di impugnazione di un titolo autorizzatorio edilizio, riaffermata la distinzione e l'autonomia tra la legittimazione e l'interesse al ricorso quali condizioni dell'azione, è necessario che il giudice accerti, anche d'ufficio, la sussistenza di entrambi, non potendo affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di individuazione della legittimazione, valga da solo e in automatico a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che va inteso come specifico pregiudizio derivante dall'atto impugnato. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 22/2021; sez. IV, sentt. nn. 3931/2024, 1211/2024 e 7987/2022; sez. V, sent. n. 5398/2024; sez. VI, sentt. nn. 7371 e 4173/2023.

Consiglio di Stato, sezione III, 30 marzo 2026, n. 2594