Antiriciclaggio: la Corte di giustizia si pronuncia in merito alla normativa italiana che disciplina l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva dei mandati fiduciari
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 31, § 1, della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale in forza della quale i mandati fiduciari stipulati da società fiduciarie di diritto italiano sono considerati come rientranti nella nozione di «altri tipi di istituti giuridici», ai sensi di tale disposizione; 2) l'art. 31, § 4, primo comma, lett. c), della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che consente l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine ai soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi diffusi, titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato, nei casi in cui la conoscenza della titolarità effettiva sia necessaria per curare o difendere un interesse corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, qualora tali soggetti privati abbiano evidenze della non corrispondenza tra titolarità effettiva e titolarità legale, richiedendo, altresì, tale normativa nazionale che l'interesse giuridico sia diretto, concreto ed attuale e che, nel caso di enti rappresentativi di interessi diffusi, non debba coincidere con l'interesse di singoli appartenenti alla categoria rappresentata; 3) l'art. 31, § 7-bis, della direttiva 2015/849, come modificata dalla direttiva 2018/843, letto alla luce dell'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che conferisce a un organo amministrativo non giurisdizionale il potere di concedere una deroga all'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di un trust o di un istituto giuridico affine, ai sensi di tale art. 31, § 7-bis. Per contro, tale disposizione osta a una siffatta normativa nazionale nella misura in cui essa non prevede che il titolare effettivo interessato possa beneficiare di una tutela giuridica provvisoria qualora una siffatta deroga non sia concessa (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 21 maggio 2026
Mandato d'arresto europeo: la normativa italiana sul rifiuto di consegna del condannato in contumacia e sul riconoscimento della relativa sentenza contrasta col diritto UE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, come modificata dalla decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, nonché gli artt. 9, § 1, lett. i), e 25 della decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che (a) essi ostano a una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una pena disposta malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, qualora siano soddisfatte, da un lato, le condizioni per rifiutare la consegna di tale interessato e, dall'altro, le condizioni per ordinare l'esecuzione di tale pena nel territorio dello Stato di esecuzione, ai sensi delle disposizioni di detta normativa che recepiscono la decisione quadro 2002/584, come modificata, tale esecuzione della pena in oggetto non possa essere ordinata dal giudice dello Stato membro di esecuzione a motivo del fatto che non sono soddisfatti i presupposti per il riconoscimento della sentenza di condanna, ai sensi delle disposizioni della succitata normativa che recepiscono la decisione quadro 2008/909, come modificata; (b) il requisito relativo alla conoscenza del processo fissato, enunciato in esordio al punto ii) dell'art. 9, § 1, lett. i), della decisione quadro 2008/909, come modificata, è soddisfatto qualora, alla luce di tutte le circostanze pertinenti debitamente prese in considerazione, e in particolare del comportamento di detto interessato, si possa ritenere che quest'ultimo sia stato informato della data dell'udienza e del luogo fissati per il processo terminato con la sua condanna; 2) l'art. 4, punto 6, della decisione quadro 2002/584, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, nonché gli artt. 9, § 1, lett. i), e 25 della decisione quadro 2008/909, come modificata dalla decisione quadro 2009/299, devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale in virtù della quale, nel caso di una sentenza di condanna pronunciata malgrado l'interessato non sia comparso personalmente al processo terminato con la sua condanna, e senza che siano soddisfatti i presupposti di applicazione delle fattispecie contemplate da tale art. 9, § 1, lett. i), in particolare quello enunciato al punto ii) di tale disposizione, l'autorità competente dello Stato membro di esecuzione non ha la facoltà di riconoscere tale sentenza di condanna (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte d'appello di Napoli).
Corte di giustizia UE, quinta sezione, 21 maggio 2026
Diritto UE: la Corte di giustizia si pronuncia sul congelamento di fondi e risorse economiche detenuti da un trust riconducibile a persone colpite da misure restrittive a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina
L'art. 2, § 1, del regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina, come modificato dal regolamento (UE) 2022/330 del Consiglio, del 25 febbraio 2022, dev'essere interpretato nel senso che i fondi e le risorse economiche conferiti in un trust dal suo costituente, iscritto nell'elenco di cui all'allegato I del regolamento n. 269/2014, come modificato, devono essere considerati «appartenenti» a tale costituente o «controllati» da quest'ultimo, ai sensi di tale disposizione, purché detto costituente continui a disporre di un potere che gli consenta di utilizzare tali fondi e tali risorse economiche, di trarne vantaggio, di disporne o di esercitare un'influenza su di essi o sulle scelte effettuate dal trustee in relazione a detti fondi e a dette risorse economiche (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lazio).
Corte di giustizia UE, prima sezione, 21 maggio 2026
Procedura penale: nel ridurre la pena detentiva di un sesto per mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato, il giudice dell'esecuzione può applicare al condannato una pena sostitutiva
Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GIP del Tribunale di Nola in riferimento agli artt. 3, 27, commi primo e terzo, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - degli artt. 442, comma 2-bis, e 676, comma 3-bis, c.p.p., «nella parte in cui non prevedono che il Giudice dell'esecuzione possa applicare la detenzione domiciliare sostitutiva, ove la diminuzione automatica di pena per la mancata impugnazione della sentenza di condanna emessa in sede di giudizio abbreviato comporti l'applicazione di una pena contenuta nei limiti di legge e ricorrendone gli ulteriori presupposti».
Corte costituzionale, 21 maggio 2026, n. 87
Edilizia e urbanistica: la Consulta dichiara incostituzionali svariate disposizioni della normativa sarda
È parzialmente incostituzionale - per violazione di varî parametri - la normativa della Regione Sardegna (l. 18/2025) in materia di edilizia e urbanistica.
Corte costituzionale, 21 maggio 2026, n. 86
Elezioni: l'autenticazione della firma è requisito di validità della candidatura
In tema di elezioni: 1) le invalidità che inficiano il procedimento di autenticazione delle firme dei cittadini che accettano la candidatura non assumono un rilievo meramente formale, poiché le minute regole da esse presidiate mirano a garantire la genuinità delle sottoscrizioni, impedendo abusi e contraffazioni, con la conseguenza che l'autenticazione, seppure distinta sul piano materiale dalla sottoscrizione, rappresenta un elemento essenziale della presentazione della candidatura, e non un semplice elemento di prova volto a evitare che le sottoscrizioni siano raccolte antecedentemente al termine legale; 2) la disciplina di cui all'art. 33 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 («Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali»), non può essere utilizzata se non in forma residuale e a fini di mera regolarizzazione, in quanto disciplina speciale non riconducibile ai principi che informano il soccorso istruttorio nelle procedure di gara (gradualmente evolutosi verso una dimensione sostanziale), perché dettata dalla necessità (sebbene al comma 3 si discorra di «nuovi documenti») di assicurare il pieno rispetto del termine perentorio di presentazione delle liste, non potendosi consentire il sostanziale emendamento fuori termine di documentazione essenziale. ● V. anche CdS, sez. III, sent. n. 2469/2017, e TAR Valle d'Aosta, sent. n. 36/2020, entrambe in questa Rivista.
Consiglio di Stato, sezione V, 4 maggio 2026, n. 3468
Accesso ai documenti amministrativi: il cittadino può reiterare un'istanza ostensiva in presenza di fatti nuovi non rappresentati nell'originaria richiesta oppure a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante
In tema di accesso ai documenti amministrativi: 1) il cittadino può reiterare l'istanza ostensiva e pretendere riscontro alla stessa in presenza di fatti nuovi, sopravvenuti o meno, non rappresentati nell'originaria richiesta, oppure a fronte di una diversa prospettazione dell'interesse giuridicamente rilevante, cioè della posizione legittimante all'accesso (nel qual caso, l'originario diniego, da intendere sempre rebus sic stantibus, ancorché non ritualmente impugnato, non spiegherà alcun rilievo nella successiva vicenda procedimentale e processuale; mentre, qualora non ricorrano detti elementi di novità e il cittadino si limiti a reiterare l'originaria istanza precedentemente respinta o, al più, a illustrare ulteriormente le sue ragioni, l'amministrazione ben potrà limitarsi a ribadire la propria precedente decisione negativa, con una determinazione che, a meno che questa non proceda autonomamente a una nuova valutazione della situazione, assume carattere meramente confermativo del precedente diniego e non è, perciò, autonomamente impugnabile); 2) il diritto di accesso ai documenti amministrativi può essere esercitato dal titolare di un'attività commerciale concorrente situata nelle vicinanze dell'attività oggetto dei documenti richiesti, qualora sia portatore di un interesse concreto e attuale alla verifica della legittimità delle autorizzazioni rilasciate. ● V. anche, in questa Rivista, fra le altre: CdS, ad. plen., sentt. nn. 4/2021 e 19/2020; sez. III, sent. n. 372/2025; sez. V, sent. n. 8589/2023; sez. VI, sent. n. 5697/2023; TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. n. 207/2023; TAR Liguria, sez. I, sent. n. 1040/2022.
Consiglio di Stato, sezione V, 30 aprile 2026, n. 3383
Processo amministrativo: il ricorrente rimasto soccombente nel merito in primo grado non può dedurre in appello il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito
In tema di processo amministrativo, il ricorrente che sia rimasto soccombente nel merito in primo grado non può dedurre in appello il difetto di giurisdizione del giudice da lui stesso adito. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sentt. nn. 4878/2017 e 21260/2016; CdS, ad. plen., sent. n. 19/2021 e ord. n. 4/2017; sez. III, sent. n. 3012/2022; sez. V, sent. n. 2343/2024.
Consiglio di Stato, sezione III, 29 aprile 2026, n. 3344
Processo amministrativo: nell'esercizio della sua giurisdizione di merito ex art. 134, comma 1, lett. d), c.p.a., il giudice amministrativo può ridisegnare i confini degli enti territoriali fra cui è causa
In tema di processo amministrativo: a) ai sensi dell'art. 134, comma 1, lett. d), c.p.a., «[i]l giudice amministrativo esercita giurisdizione con cognizione estesa al merito nelle controversie aventi ad oggetto [...] le contestazioni sui confini degli enti territoriali»; b) tale giurisdizione si estende alle controversie riguardanti la regolamentazione dei rapporti finanziari connessi alla definizione dei predetti confini; c) nell'esercizio della giurisdizione in parola, il giudice amministrativo ha il potere di ridisegnare, sostituendosi alla Pubblica Amministrazione e in conformità al diritto, i confini degli enti territoriali fra cui è causa.
CGA Regione Siciliana, 21 aprile 2026, n. 274
Fisco: non è incostituzionale l'applicazione della prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.) alla riscossione dei tributi erariali
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in riferimento agli artt. 3, 97 e 111 Cost. - dell'art. 2946 c.c. (prescrizione ordinaria decennale), là dove, secondo il "diritto vivente", si applica alla riscossione dei tributi erariali (IRPEF, IVA, IRES).
Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 85
Enti locali: inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 248, comma 5, d.lgs. 267/2000, là dove si prevedono misure interdittive fisse nei confronti degli amministratori responsabili del dissesto finanziario degli enti locali
Sono inammissibili, involgendo scelte che rientrano nella discrezionalità del legislatore, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte dei conti, s.g. Calabria, in riferimento agli artt. 3, 51, 54 e 97 Cost. - dell'art. 248, comma 5, periodi primo, secondo e terzo, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 («Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»), là dove si prevedono misure interdittive fisse nei confronti degli amministratori responsabili del dissesto finanziario degli enti locali.
Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 84
Regioni: è incostituzionale la normativa della Valle d'Aosta sul conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta
È incostituzionale - per violazione dell'art. 97 Cost. - la normativa della Regione Valle d'Aosta (l. 15/2025) in materia di conferimento dell'incarico di segretario del Comune di Aosta.
Corte costituzionale, 19 maggio 2026, n. 83
Giurisdizione: sull'indennità di avviamento per le farmacie decide il giudice ordinario
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'indennità di avviamento per le farmacie prevista dall'art. 110 del r.d. 27 luglio 1934, n. 1265 («Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie»).
TAR Calabria, sezione II, 29 aprile 2026, n. 771
Appalti pubblici: l'applicazione del principio di equivalenza non può spingersi fino al punto di consentire l'attribuzione di punteggi tabellari previsti per il possesso di una specifica caratteristica tecnica a un'offerta che ne è priva
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, l'applicazione del principio di equivalenza non può spingersi fino al punto di consentire l'attribuzione di punteggi tabellari previsti dalla lex specialis per il possesso di una specifica caratteristica tecnica a una offerta che ne è priva, giacché diversamente verrebbe meno la stessa distinzione fra requisiti minimi di ammissibilità, che delimitano la soglia di accesso alla competizione, e criteri premiali, che invece misurano il valore aggiuntivo dell'offerta rispetto a detta soglia.
TAR Puglia, sezione III, 28 aprile 2026, n. 502
Concorrenza: le Amministrazioni devono disapplicare tutte le previsioni normative che prorogano le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e indire subito le relative gare
In tema di concorrenza: 1) tutte le disposizioni normative che prevedano la proroga delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative (anche quelle in favore di concessionari che abbiano ottenuto il titolo in ragione di una precedente gara, laddove il rapporto abbia esaurito la propria efficacia per la scadenza del relativo termine di durata) sono illegittime e, pertanto, devono essere disapplicate sia dai giudici sia dalle amministrazioni ad ogni livello, anche comunale; 2) queste ultime sono tenute a indire, in tempi brevissimi, una trasparente, imparziale e non discriminatoria procedura selettiva, indipendentemente dalla previa approvazione del piano demaniale marittimo comunale (PDMC) o del piano di assetto naturalistico (PAN) [fattispecie riguardante un ricorso proposto dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ex art. 21-bis della l. 10 ottobre 1990, n. 287 («Norme per la tutela della concorrenza e del mercato»), avverso un "atto di indirizzo" adottato in materia da una Giunta comunale].
TAR Abruzzo, Pescara, 27 aprile 2026, n. 217
Processo civile: il chiamato all'eredità non può subentrare al de cuius se non l'ha accettata
In tema di procedura civile: 1) il soggetto che abbia proposto ricorso per cassazione, ovvero vi abbia resistito proponendo controricorso, nell'asserita qualità di successore a titolo universale di colui che era stato parte nel precedente grado di giudizio, deve non soltanto allegare la propria legittimazione processuale per essere subentrato nella medesima posizione del proprio dante causa, ma è altresì tenuto a fornire la prova con riscontri documentali, la cui mancanza, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio, delle circostanze costituenti i presupposti di legittimazione alla successione nel processo; 2) qualora la parte costituita sia deceduta nel corso del giudizio, il ricorrente per cassazione ha l'onere di provare la legittimazione passiva processuale dei soggetti ai quali l'impugnazione è stata notificata e, dunque, esplicativamente, la loro avvenuta assunzione della qualità di erede per accettazione espressa o tacita, non essendo sufficiente la mera chiamata all'eredità, in quanto la legitimatio ad causam non si trasmette dal de cuius al chiamato per effetto della sola apertura della successione; 3) la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta (o del rappresentante legale di quella divenuta incapace); b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione - ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale - in rappresentanza della parte che, deceduta (o divenuta incapace), va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita (e capace); c) è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi interruttivi da parte del notificante; 4) in caso di morte (o perdita di capacità) della parte costituita a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, per l'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata, rispetto alle altre parti e al giudice, nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza o eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione; tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta (o il rappresentante legale di quella divenuta incapace), ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, comma 4, c.p.c.; 5) la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, sia persona fisica sia persona giuridica, intervenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione, ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non determina l'inammissibilità dell'atto d'impugnazione stesso; 6) una volta ricevuta la notifica della impugnazione principale, il procuratore in parola è abilitato a svolgere il ministero costituendosi con comparsa di costituzione ed eventualmente proponendo appello incidentale in nome e per conto della parte deceduta, senza neppure che, in mancanza di costituzione, la mera dichiarazione o notifica dell'evento interruttivo impedisca l'operare di preclusioni che siano già maturate a carico di quest'ultima.
Corte di cassazione, sezione III civile, 23 aprile 2026, n. 10796
Pubblico impiego: i paletti della Cassazione al demansionamento del dipendente
In tema di pubblico impiego contrattualizzato: 1) il lavoratore, venendo in rilievo il suo dovere di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'attività, può essere adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle di assegnazione, a condizione che tali mansioni non siano completamente estranee alla sua professionalità, che ricorra un'obiettiva esigenza, organizzativa o di sicurezza, del datore di lavoro e che la richiesta di tali mansioni inferiori avvenga in via marginale rispetto alle attività qualificanti dell'inquadramento professionale del prestatore o che, quando tale marginalità non ricorra, fermo lo svolgimento prevalente delle menzionate attività qualificanti, lo svolgimento di mansioni inferiori sia meramente occasionale; 2) l'art. 52, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 («Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»), non si applica nell'ipotesi in cui al dipendente siano attribuite mansioni aggiuntive ma compatibili con la qualifica di appartenenza, dovendosi escludere che al lavoratore possa, in mancanza di disposizioni legislative o contrattuali in tal senso, essere riconosciuto un doppio salario, per la duplicità di mansioni conglobate in un'unica prestazione lavorativa, ponendosi eventualmente soltanto un problema di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione in relazione alla qualità e quantità della prestazione lavorativa complessivamente svolta; 3) il lavoratore pubblico che pretenda un compenso per prestazioni aggiuntive che esulino dal profilo professionale di appartenenza è tenuto, oltre ad allegare lo svolgimento di compiti ulteriori rispetto a quelli che il datore di lavoro può esigere in forza dell'art. 52 cit., a fornire anche gli elementi necessari per verificare la inadeguatezza del trattamento economico ricevuto, rispetto al parametro di cui all'art. 36 Cost., nonché l'aggravamento quantitativo o qualitativo della prestazione, con riferimento all'orario di lavoro o alla maggiore intensità e onerosità della stessa (fattispecie riguardante infermieri professionali).
Corte di cassazione, sezione lavoro, 14 aprile 2026, n. 9435
Processo amministrativo: nel giudizio elettorale, le dichiarazioni sostitutive dei rappresentanti di lista o di cittadini elettori presenti allo spoglio delle schede possono valere come principio di prova solo se circostanziate
Nel giudizio elettorale, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese da rappresentanti di lista o da cittadini presenti alle operazioni di spoglio delle schede di voto possono assumere valore di principio di prova soltanto qualora siano circostanziate, ovverosia consentano di ricostruire ciò che è effettivamente avvenuto nel corso di dette operazioni. ● V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. II, sent. n. 6182/2024, e sez. III, sent. n. 1249/2020; CGARS, sentt. nn. 731/2024 e 380/2020; TAR Emilia-Romagna, sez. II, sent. n. 1077/2025; TAR Lazio, sez. II-bis, sent. n. 1470/2022; TAR Sicilia, Catania, sez. III, sent. n. 3319/2023.
TAR Campania, sezione I, 24 aprile 2026, n. 2631
Contratti pubblici: anche in sede di concessione di beni, la P.A. può svolgere la verifica dell'anomalia dell'offerta
Anche nelle procedure ad evidenza pubblica per la concessione di beni, l'Amministrazione può svolgere la verifica dell'anomalia dell'offerta, qualora sussistano ragionevoli dubbi di congruità.
TAR Lombardia, sezione V, 22 aprile 2026, n. 1862
Edilizia: la modifica della destinazione d'uso del sottotetto da deposito ad abitativo richiede il permesso di costruire
In tema di edilizia, la modifica della destinazione d'uso del sottotetto da deposito o simile ad abitativo, intervenendo tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, è subordinata al rilascio del permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»].
TAR Piemonte, sezione II, 21 aprile 2026, n. 921