Immigrazione: è incostituzionale l'art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020, là dove prevede che la "segnalazione Schengen" per ingresso o soggiorno irregolare preclude l'accesso dello straniero alle procedure di emersione di rapporti di lavoro

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020, n. 77, là dove non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 6

Diritto penale: è incostituzionale l'art. 131-bis, comma 3, n. 3), c.p., là dove esclude la particolare tenuità dell'offesa per il delitto di incendio boschivo colposo

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131-bis, comma 3, n. 3), c.p., là dove prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2, c.p. (incendio boschivo colposo).

Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 5

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa della Regione Puglia che prevede l'utilizzo di risorse del "perimetro sanitario" per coprire spese ad esso estranee

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. («coordinamento della finanza pubblica») - la normativa della Regione Puglia (l. 42/2024) che prevede l'utilizzo di risorse del "perimetro sanitario" per la copertura di spese ad esso estranee.

Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 4

Assistenza: la normativa italiana che, per il minimo di un assegno d'invalidità, esige da chi ha maturato contributi in altri Stati UE un periodo contributivo maggiore di quello richiesto a chi li ha maturati solo in Italia contrasta col diritto UE

L'art. 58 del regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in combinato disposto con gli artt. 4 e 6 del medesimo regolamento, dev'essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale il versamento di un'integrazione destinata a garantire la percezione dell'importo minimo di un assegno di invalidità è subordinato, per gli assicurati che hanno maturato contributi in altri Stati membri, a un periodo contributivo di dieci anni in tale Stato membro laddove, per coloro che hanno maturato contributi esclusivamente in detto Stato membro, il versamento di tale integrazione è subordinato a un periodo contributivo di cinque anni in quest'ultimo, di cui tre nel corso degli ultimi cinque anni (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, sesta sezione, 22 gennaio 2026

Energia: la normativa italiana che ha fissato un tetto temporaneo sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente non contrasta col diritto UE

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 5, § 4, della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, i considerando 3 e 12 della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, nonché gli artt. 6, § 1, e 8 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022, relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia, letti alla luce dell'art. 7, § 5, nonché dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente senza garantire che tali produttori conservino il 10% dei loro ricavi eccedenti tale tetto; 2) l'art. 5, § 4, della direttiva 2019/944, i considerando 2, 3 e 12 della direttiva 2018/2001, nonché gli artt. 6, § 1, e 8, § 2, lett. b) e c), del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando da 27 a 29 e 39 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano l'energia idroelettrica ad acqua fluente, determinando tale tetto sulla base di una media aritmetica dei prezzi constatati nella zona di mercato corrispondente nel corso del periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2020, rivalutati in funzione dell'inflazione, purché una simile normativa non pregiudichi gli investimenti nel settore delle energie rinnovabili, ai sensi di tale art. 8, § 2, lett. b) e c), valutazione che deve essere effettuata alla luce dell'insieme delle circostanze pertinenti; 3) il considerando 3 della direttiva 2018/2001 e gli artt. 7, § 1, lett. da h) a j), 8, § 1, lett. a) e d), 8, § 2, del regolamento 2022/1854, letti alla luce dei considerando 27 e 41 di quest'ultimo, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale adottata anteriormente al regolamento 2022/1854 e che, per il periodo compreso tra il 1° febbraio 2022 e il 30 giugno 2023, ha fissato un tetto sui ricavi di mercato ottenuti dai produttori di energia elettrica da impianti che utilizzano energia idroelettrica ad acqua fluente, senza prevedere un tetto per i ricavi provenienti dalla vendita di energia da carbon fossile né un tetto differenziato per i produttori di energia elettrica da fonti solari, geotermoelettriche o eoliche (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal TAR Lombardia).

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 22 gennaio 2026

Appalti pubblici: sulle controversie afferenti alla fase esecutiva del contratto decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto concernenti diritti soggettivi nascenti da un rapporto di natura paritetica, le controversie afferenti alla fase esecutiva dei contratti pubblici di appalto, ivi comprese quelle relative alla modifica unilaterale, pur se in via di autotutela, delle condizioni contrattuali (nel caso di specie, del prezzo pattuito per la fornitura di un prodotto) da parte della stazione appaltante.

TAR Sicilia, Catania, sezione II, 13 gennaio 2026, n. 65

Pubblico impiego: sul conferimento di incarichi di elevata qualificazione decide il giudice ordinario

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il conferimento di incarichi di elevata qualificazione, rientrando questo nel novero degli atti di micro-organizzazione, costituenti esplicazione della capacità e dei poteri del privato datore di lavoro, inerenti a posizioni di diritto soggettivo.

TAR Calabria, sezione II, 12 gennaio 2026, n. 25

Immigrazione: l'imprenditore che richiede l'assunzione di lavoratori stranieri deve possedere un'adeguata capacità economico-finanziaria

In tema di immigrazione, l'art. 30-bis, comma 1, del d.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 («Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»), dev'essere interpretato nel senso che, ove il richiedente l'assunzione di lavoratori stranieri sia un imprenditore, è necessario valutarne la capacità economico-finanziaria, anche alla luce del volume d'affari, delle commesse ottenute, della solidità aziendale, nonché di altri elementi idonei a comprovare che esso è in grado di sostenere gli oneri di quella assunzione.

TAR Lombardia, sezione IV, 9 gennaio 2026, n. 102

Appalti pubblici: il termine di 180 giorni stabilito dal regolamento ANAC per le annotazioni nel casellario informatico è perentorio

Il termine di 180 giorni stabilito dal regolamento dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) per l'inserimento delle annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha natura perentoria (fattispecie relativa all'art. 17 del regolamento approvato con delibera del Consiglio 2 ottobre 2019, n. 861, successivamente modificato con delibera del Consiglio 29 luglio 2020, n. 721).

TAR Lazio, sezione I-quater, 7 gennaio 2026, n. 179

Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 628, comma 5, c.p. (rapina), là dove prevede la "blindatura totale" dell'aggravante del fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Vercelli in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. - dell'art. 628, comma 5, c.p. (rapina), là dove non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante della lieve entità del fatto rispetto alla circostanza aggravante dell'averlo «commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto» [art. 628, comma 3, n. 3-ter), c.p.].

Corte costituzionale, 20 gennaio 2026, n. 3

Processo amministrativo: l'errata valutazione giuridica delle risultanze processuali non integra vizio revocatorio ex art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c.

In tema di processo amministrativo, l'errore di fatto idoneo a costituire il vizio revocatorio previsto dall'art. 395, comma 1, n. 4), c.p.c.: 1) deve consistere in una "svista" materiale su circostanze decisive, emergenti direttamente dagli atti di causa, sicché non rientrano nella relativa nozione le valutazioni giuridiche sulle risultanze processuali; 2) è configurabile nell'ipotesi di omesso esame di atti difensivi della parte, nei cui confronti si sia regolarmente instaurato il contraddittorio, solo a seguito della mancata pronuncia su domande o eccezioni della parte medesima, ovvero, rispetto ad atti che non contengano o non siano idonei a contenere tali domande o eccezioni, quando il mancato esame abbia comportato una svista percettiva del giudice, evitabile mediante la lettura di quegli scritti, in ordine alla esistenza o inesistenza di una circostanza fattuale di natura decisiva. ● V. anche, in questa Rivista, ex plurimis: CdS, sez. II, sentt. nn. 9893/2023 e 741/2023; sez. III, sent. n. 8053/2024; sez. IV, sent. n. 3089/2021; sez. V, sent. n. 3734/2025; sez. VI, sent. n. 3306/2020; CGARS, sentt. nn. 414/2024 e 807/2021.

Consiglio di Stato, sezione V, 13 gennaio 2026, n. 275

Circolazione stradale: la revisione della patente di guida ha natura cautelare

In tema di circolazione stradale, la revisione della patente di guida ex art. 128 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada») riveste natura cautelare, e non già sanzionatoria, essendo finalizzata a garantire la sicurezza del traffico, sicché può essere disposta ogniqualvolta, pur a seguito di una sola trasgressione del codice della strada, sorgano dubbi circa la persistenza, in capo al titolare, dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica.

Consiglio di Stato, sezione V, 2 gennaio 2026, n. 16

Contributi pubblici: se la richiesta contiene palesi errori o imprecisioni, la P.A. deve attivare il soccorso istruttorio

In tema di contributi pubblici, qualora la domanda di ammissione al beneficio contenga errori o imprecisioni rilevabili ictu oculi, l'Amministrazione è tenuta ad attivare il soccorso istruttorio ex art. 6, comma 1, lett. b), della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»).

Consiglio di Stato, sezione V, 30 dicembre 2025, n. 10432

Azione popolare elettorale: il cittadino elettore non può contestare solo in parte il risultato della consultazione

L'azione popolare elettorale è volta a tutelare la regolarità delle operazioni elettorali, ossia un interesse dell'intera collettività, e non già del singolo cittadino legittimato ad agire, il quale, pertanto, non può censurare solamente una parte del risultato della consultazione (fattispecie riguardante l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia). ● V. anche CdS, sez. III, sent. n. 2428/2020, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 18 dicembre 2025, n. 10038

Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza del giudice che ha erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso per mancata notificazione ad almeno uno dei controinteressati

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., dev'essere annullata con rimessione della causa la sentenza del giudice che abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità del ricorso per mancata notificazione dello stesso ad almeno uno dei controinteressati (art. 41, comma 2, c.p.a.).

CGA Regione Siciliana, 11 dicembre 2025, n. 997

Procedura penale: non è incostituzionale l'art. 578, comma 1, c.p.p., là dove prevede che il giudice di appello o la corte di cassazione, se dichiara prescritto il reato, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6, § 2, CEDU, nonché in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 Cost., in relazione agli artt. 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e all'art. 48 CDFUE - dell'art. 578, comma 1, c.p.p., là dove stabilisce che, quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno, il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull'impugnazione ai soli effetti civili, e non che, analogamente a quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo art. 578, debba rinviare per le questioni civili al giudice civile di pari grado.

Corte costituzionale, 16 gennaio 2026, n. 2

Aiuti di Stato: la normativa italiana in materia di concessione e versamento di aiuti de minimis all'agricoltura contrasta col diritto UE

Gli artt. 3 e 6, §§ 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, devono essere interpretati nel senso che: 1) essi ostano a una normativa nazionale (come quella italiana) che prevede la concessione e il versamento di aiuti di Stato de minimis all'agricoltura prima della creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale, senza esigere una dichiarazione specifica dell'impresa richiedente l'aiuto relativa all'importo e alla natura di altri aiuti di Stato dalla stessa ricevuti durante l'esercizio fiscale in corso e i due esercizi fiscali precedenti; 2) la produzione di una dichiarazione relativa ad eventuali aiuti ricevuti durante il periodo di tre anni precedente la creazione completa e integrale di un registro centrale degli aiuti a livello nazionale non è una condizione di ammissibilità della presentazione della domanda di aiuto, ma una siffatta dichiarazione costituisce una condizione per la concessione dell'aiuto, cosicché essa deve essere ottenuta dallo Stato membro prima della concessione di un siffatto aiuto (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte di cassazione).

Corte di giustizia UE, settima sezione, 15 gennaio 2026

Trasporto aereo: in caso di cancellazione del volo, nel rimborso del prezzo del biglietto va inclusa la commissione riscossa da un intermediario al momento dell'acquisto

L'art. 8, § 1, lett. a), del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, in combinato disposto con l'art. 5, § 1, lett. a), del medesimo regolamento, dev'essere interpretato nel senso che il prezzo del biglietto aereo che deve essere preso in considerazione per stabilire l'importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero in caso di cancellazione di un volo include la differenza tra l'importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, la quale corrisponde a una commissione percepita da un'impresa, intervenuta in qualità di intermediario, senza che occorra che il vettore aereo conosca l'importo esatto di tale commissione.

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 15 gennaio 2026

Concorrenza: la normativa italiana che non prevede la perentorietà del termine di conclusione dell'istruttoria fissato dall'AGCM nella comunicazione degli addebiti per pratica anticoncorrenziale non contrasta col diritto UE

L'art. 101 TFUE, letto alla luce del principio generale del diritto ad un buon andamento dell'amministrazione, dell'art. 47 CDFUE nonché del principio di effettività, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale (come quella italiana) che, nell'ambito di un procedimento diretto all'accertamento di una pratica anticoncorrenziale condotto da un'autorità nazionale garante della concorrenza, non prevede espressamente che il termine di conclusione della fase istruttoria del procedimento in parola, fissato da tale autorità nella comunicazione degli addebiti, abbia natura perentoria, cosicché detta autorità può differire unilateralmente tale termine, con atti motivati sottoposti a controllo giurisdizionale, al sopravvenire di circostanze che determinino un ampliamento dell'oggetto di detto procedimento o del numero delle imprese in esso coinvolte, a condizione che un siffatto differimento non abbia come conseguenza un superamento del termine ragionevole entro il quale tale fase istruttoria deve essere conclusa (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato).

Corte di giustizia UE, decima sezione, 15 gennaio 2026

Immigrazione: il lavoratore straniero può essere assunto solo dal soggetto che per lui ha ottenuto il nullaosta al lavoro subordinato

In tema di immigrazione, salvo impossibilità sopravvenuta o circostanze eccezionali, il lavoratore straniero può essere assunto solo dal soggetto che per lui ha ottenuto il nullaosta al lavoro subordinato, né, ove tale assunzione non avvenga, può beneficiare di un permesso di soggiorno per attesa occupazione ex art. 22, comma 11, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 («Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»), giacché questo presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore.

TAR Lombardia, sezione III, 7 gennaio 2026, n. 15