Lavoro: la normativa italiana che prevede solo il risarcimento del danno per l'abuso dei contratti a termine nel settore delle fondazioni lirico-sinfoniche non contrasta, in via di principio, col diritto UE

La clausola 5 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, in forza della quale le norme di diritto comune che disciplinano i rapporti di lavoro e mirano a sanzionare il ricorso abusivo a una successione di contratti di lavoro a tempo determinato mediante la conversione automatica di tali contratti in un contratto di lavoro a tempo indeterminato non sono applicabili al settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, e che prevede, quali misure sanzionatorie del ricorso a una reiterazione abusiva di contratti di lavoro a tempo determinato in tale settore, da un lato, la possibilità di concedere un importo minimo a titolo di risarcimento del danno subito, la cui prova può essere fornita mediante presunzioni, salvo l'ottenimento del risarcimento del maggior danno, e, dall'altro, la responsabilità dei dirigenti di tali fondazioni in caso di colpa grave o dolo nella violazione da parte di questi ultimi della normativa nazionale relativa a tali contratti, purché tali misure consentano di sanzionare in modo effettivo l'abuso accertato, circostanza che spetta al giudice nazionale valutare. Qualora detto giudice ritenga che tali misure non consentano di sanzionare in tal modo il ricorso abusivo a contratti di lavoro a tempo determinato nel settore di attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, esso è tenuto ad interpretare, quanto più possibile, il suo diritto nazionale in modo conforme a tale clausola al fine di garantire la piena efficacia della direttiva 1999/70 e di pervenire ad una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest'ultima (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Milano). ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., sent. n. 5542/2023; sez. VI, ord. n. 25800/2018; CGUE, decima sezione, sent. 25 ottobre 2018, causa C-331/17; Corte cost., sent. n. 260/2015.

Corte di giustizia UE, decima sezione, 29 gennaio 2026

Scuola: la giurisprudenza italiana che esclude la concessione a posteriori della "carta del docente" ai docenti a tempo determinato che non fanno più parte del sistema scolastico non contrasta, in via di principio, col diritto UE

La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta a una giurisprudenza nazionale in forza della quale, nel caso di un'azione proposta da un docente assunto a tempo determinato al fine di porre rimedio alla privazione indebita, a causa dell'applicazione di una normativa nazionale contraria a tale disposizione, del beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso mediante una carta elettronica che consente l'acquisto di beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, da un lato, la concessione a posteriori di tale carta è subordinata alla condizione che tale docente faccia ancora parte del sistema scolastico e, dall'altro, in mancanza di concessione a posteriori di siffatta carta, detto docente può far valere un diritto al risarcimento del danno subito a causa di tale mancata concessione solo nel rispetto di determinate condizioni specifiche, purché l'insieme di tali condizioni si applichi anche ai docenti assunti a tempo indeterminato che chiedono la concessione a posteriori della medesima carta e inoltre le modalità procedurali che disciplinano l'esercizio di detto diritto al risarcimento rispettino i principi di equivalenza e di effettività (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Ravenna). ● V. anche CGUE, decima sezione, sent. 3 luglio 2025, causa C-268/24, e Corte cost., sent. n. 121/2025, entrambe in questa Rivista.

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 29 gennaio 2026

Circolazione stradale: non è incostituzionale il nuovo testo dell'art. 187 d.lgs. 285/1992 (guida dopo l'assunzione di stupefacenti), ma va interpretato nel senso che l'agente è punibile solo se mette in pericolo la sicurezza della circolazione stradale

Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 («Nuovo codice della strada»), come modificati dall'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), della l. 25 novembre 2024, n. 177 («Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»), sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata e dal GIP del Tribunale di Siena in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost.; e dell'art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), della l. 177/2024, che modifica l'art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. 285/1992, sollevate dal GIP del Tribunale di Pordenone in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., in tema di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti.

Corte costituzionale, 29 gennaio 2026, n. 10

Sanità: non è incostituzionale la normativa della Regione Puglia sulle RSA di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 97, commi primo e quarto, e 117, terzo comma, Cost. - della normativa della Regione Puglia (ll. 39 e 42/2024) concernente le residenze sanitarie assistenziali (RSA) di San Nicandro Garganico, Troia e Campi Salentina. ● V. anche Corte cost., sent. n. 57/2025, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 29 gennaio 2026, n. 9

Accesso ai documenti amministrativi: il giudice non può ordinare alla P.A. l'ostensione di atti inesistenti o non detenuti dalla stessa

In tema di accesso ai documenti amministrativi, il giudice adito ex art. 116 c.p.a. non può ordinare all'Amministrazione intimata l'ostensione di atti inesistenti o non detenuti dalla stessa. ● V. anche CdS, sez. III, sent. n. 6037/2025, in questa Rivista.

CGA Regione Siciliana, 19 gennaio 2026, n. 34

Giurisdizione: sugli atti di macro-organizzazione delle aziende sanitarie decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti gli atti di macro-organizzazione adottati dalle aziende sanitarie, essendo gli stessi disciplinati dal diritto privato [art. 3 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 («Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»)]. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Abruzzo, sent. n. 82/2025; TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 401/2022; TAR Lombardia, sez. III, sent. n. 1913/2023; TAR Marche, sez. II, sent. n. 24/2025.

Consiglio di Stato, sezione III, 20 gennaio 2026, n. 431

Edilizia: gli "abusi maggiori" realizzati in aree vincolate non sono condonabili

In tema di edilizia, le opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo, assoluto o relativo (nel caso di specie, quello paesaggistico), sono sanabili ex lege 326/2003 (c.d. terzo condono edilizio) soltanto a condizione che non abbiano comportato un incremento di superficie o di volumetria, senza che il titolo abilitativo possa formarsi per silentium. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 8801/2024; sez. VI, sentt. nn. 6357/2024, 2157/2024, 10240/2023 e 9056/2023.

Consiglio di Stato, sezione II, 19 gennaio 2026, n. 415

Edilizia: in caso di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre da quando l'istanza di sanatoria dell'abuso è corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo dovuto

In tema di edilizia, nell'ipotesi di condono, il termine decennale di prescrizione del credito relativo agli oneri concessori decorre dalla data in cui l'istanza di sanatoria dell'opera abusiva sia corredata di tutta la documentazione necessaria per determinare l'importo a carico del privato. ● V. anche CdS, sez. VI, sent. n. 3217/2021, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione V, 16 gennaio 2026, n. 345

Processo amministrativo: va annullata con rinvio la sentenza del giudice che ha totalmente travisato i fatti di causa

In tema di processo amministrativo, ai sensi dell'art. 105, comma 1, c.p.a., dev'essere annullata ex officio, con rimessione della causa, la sentenza che sia frutto di un totale travisamento dei fatti processuali. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sentt. nn. 10/2025 e 16/2024; sez. IV, sentt. nn. 7310, 6431, 3009 e 2111/2025; sez. VI, sent. n. 449/2025; CGARS, sent. n. 732/2025.

Consiglio di Stato, sezione VII, 15 gennaio 2026, n. 338

Processo amministrativo: non si dà vizio di omessa pronuncia quando la decisione del giudice implica ex se il rigetto, pur non argomentato, della pretesa fatta valere dalla parte

In tema di processo amministrativo, non si configura il vizio di omessa pronuncia allorché la decisione adottata dal giudice implichi ex se il rigetto, pur non corredato di una specifica argomentazione, della pretesa fatta valere dalla parte.

Consiglio di Stato, sezione V, 14 gennaio 2026, n. 303

Enti locali: è illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento del Sindaco che nega l'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per un'attività rumorosa temporanea (art. 6 l. 447/1995)

È illegittimo, per difetto di competenza, il provvedimento del Sindaco che nega il rilascio dell'autorizzazione in deroga ai limiti acustici per lo svolgimento di un'attività rumorosa temporanea (nel caso di specie, quella di un cantiere edile operante in orario notturno) ex art. 6 della l. 26 ottobre 1995, n. 447 («Legge quadro sull'inquinamento acustico»), trattandosi di atto di natura gestionale, che perciò spetta ai dirigenti.

TAR Friuli-Venezia Giulia, 16 gennaio 2026, n. 10

Cittadinanza: sul diniego di naturalizzazione per matrimonio decide (di regola) il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti il rigetto dell'istanza di concessione della cittadinanza italiana per matrimonio ex art. 5 della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), salvo qualora l'Amministrazione abbia esercitato i poteri discrezionali di valutazione circa «la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica», ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. c), l. cit. ● V. anche, in questa Rivista: TAR Lazio, sez. V-bis, sentt. nn. 16659 e 5258/2024; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 253/2023; TAR Puglia, Lecce, sez. III, sent. n. 1107/2024.

TAR Piemonte, sezione I, 15 gennaio 2026, n. 15

Edilizia: le richieste di cessione delle aree standard (o di monetizzazione sostitutiva) vanno tempestivamente impugnate insieme col titolo edilizio o con i successivi provvedimenti che le avanzano per la prima volta

In tema di edilizia, le richieste di cessione delle aree standard (ovvero di monetizzazione sostitutiva) costituiscono espressione di potere autoritativo dell'Amministrazione, onde è onere del privato contestarle con la tempestiva impugnazione del titolo edilizio o dei successivi provvedimenti che le avanzano per la prima volta.

TAR Lombardia, sezione II, 14 gennaio 2026, n. 152

Responsabilità amministrativa: il curatore fallimentare che commette peculato lede l'immagine del Ministero della giustizia

In tema di responsabilità amministrativa, il curatore fallimentare che sia stato condannato per aver commesso, nell'esercizio del suo incarico, il delitto di peculato è tenuto a risarcire il danno arrecato all'immagine del Ministero della giustizia. ● V. anche, in questa Rivista: Corte dei conti, sez. II centr. app., sent. n. 131/2025; s.g. Lombardia, sentt. nn. 101 e 67/2023; s.g. Sardegna, sent. n. 4/2026.

Corte dei conti, s.g. Liguria, 19 gennaio 2026, n. 3

Diritto civile: è incostituzionale l'art. 2941, comma 1, n. 1), c.c., là dove non prevede che la prescrizione rimane sospesa, oltre che tra i coniugi, anche tra i conviventi di fatto

È incostituzionale - per violazione degli artt. 2 e 3 Cost. - l'art. 2941, comma 1, n. 1), c.c., là dove non prevede che la prescrizione rimane sospesa tra i conviventi di fatto.

Corte costituzionale, 23 gennaio 2026, n. 7

Procedura penale: nel caso di processo in absentia, l'avviso di deposito della sentenza e il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione vanno notificati all'imputato presso il difensore

In tema di procedura penale, nel caso di processo in absentia, l'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, c.p.p. e il provvedimento di proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p. devono essere notificati all'imputato presso il difensore, atteso che questi lo rappresenta per l'intera durata del processo (art. 420-bis c.p.p.); in ogni caso, l'omessa notifica alle parti del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità, poiché, in tale ipotesi, il termine per l'impugnazione decorre dalla data di notifica dell'avviso di deposito.

Corte di cassazione, sezione III penale, 6 novembre 2025, n. 39936 (dep. 11 dicembre 2025)

Fisco: l'Amministrazione finanziaria può esigere dall'erede con beneficio d'inventario il pagamento di tributi a carico del de cuius soltanto dopo la chiusura della liquidazione dell'eredità, sempreché sussista un residuo attivo in favore dell'erede stesso

La limitazione della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, derivante dall'accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, è opponibile a qualsiasi creditore, compreso l'erario, il quale, pertanto, sebbene possa procedere alla notifica dell'avviso di liquidazione nei confronti dell'erede, tuttavia può esigere da questo il pagamento di tributi a carico del de cuius soltanto dopo la chiusura della liquidazione dell'eredità, sempreché sussista un residuo attivo in favore dell'erede stesso.

Corte di cassazione, sezione tributaria, 20 dicembre 2025, n. 33325

Immigrazione: è incostituzionale l'art. 103, comma 10, lett. b), d.l. 34/2020, là dove prevede che la "segnalazione Schengen" per ingresso o soggiorno irregolare preclude l'accesso dello straniero alle procedure di emersione di rapporti di lavoro

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 103, comma 10, lett. b), del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020, n. 77, là dove non ammette alle procedure di regolarizzazione, previste dai commi 1 e 2 del medesimo art. 103, i cittadini stranieri che risultino segnalati nel Sistema d'informazione Schengen per il solo fatto di non avere osservato le regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno.

Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 6

Diritto penale: è incostituzionale l'art. 131-bis, comma 3, n. 3), c.p., là dove esclude la particolare tenuità dell'offesa per il delitto di incendio boschivo colposo

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 131-bis, comma 3, n. 3), c.p., là dove prevede che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di cui all'art. 423-bis, comma 2, c.p. (incendio boschivo colposo).

Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 5

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa della Regione Puglia che prevede l'utilizzo di risorse del "perimetro sanitario" per coprire spese ad esso estranee

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. («coordinamento della finanza pubblica») - la normativa della Regione Puglia (l. 42/2024) che prevede l'utilizzo di risorse del "perimetro sanitario" per la copertura di spese ad esso estranee.

Corte costituzionale, 22 gennaio 2026, n. 4