Protezione internazionale: la designazione di un paese terzo come "paese di origine sicuro" deve poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) gli artt. 36 e 37 nonché l'art. 46, § 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, letti alla luce dell'art. 47 CDFUE, devono essere interpretati nel senso che: a) essi non ostano a che uno Stato membro proceda alla designazione di paesi terzi quali paesi di origine sicuri mediante un atto legislativo, a condizione che tale designazione possa essere oggetto di un controllo giurisdizionale vertente sul rispetto delle condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, da parte di qualsiasi giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione concernente una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri; b) lo Stato membro, che designa un paese terzo come paese di origine sicuro, deve garantire un accesso sufficiente e adeguato alle fonti di informazione di cui all'art. 37, § 3, di tale direttiva, sulle quali si fonda tale designazione, accesso il quale deve, da un lato, consentire al richiedente protezione internazionale interessato, originario di tale paese terzo, di difendere i suoi diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere, con piena cognizione di causa, se gli sia utile adire il giudice competente e, dall'altro, consentire a quest'ultimo di esercitare il proprio sindacato su una decisione concernente la domanda di protezione internazionale; c) il giudice nazionale investito di un ricorso avverso una decisione relativa a una domanda di protezione internazionale, esaminata nell'ambito del regime speciale di esame applicabile alle domande presentate dai richiedenti provenienti da paesi terzi designati come paesi di origine sicuri, può, qualora verifichi, anche solo in via incidentale, se tale designazione rispetti le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva, tener conto delle informazioni da esso stesso raccolte, a condizione, da un lato, di accertarsi dell'affidabilità di tali informazioni e, dall'altro, di garantire alle parti in causa il rispetto del principio del contraddittorio; 2) l'art. 37 della direttiva 2013/32, letto in combinato disposto con l'allegato I a tale direttiva, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che uno Stato membro designi come paese di origine sicuro un paese terzo che non soddisfi, per talune categorie di persone, le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I a detta direttiva (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Tribunale di Roma).

Corte di giustizia UE, grande sezione, 1° agosto 2025

Fisco: la normativa italiana che tassa, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari percepiscono, in quanto società madri, dalle società figlie con sede in altri Stati UE contrasta col diritto dell'Unione

L'art. 4 della direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa nazionale (come quella italiana) mediante la quale uno Stato membro che ha scelto il sistema previsto dal § 1, lett. a), di tale articolo può assoggettare a imposizione, in misura superiore al 5% del loro importo, i dividendi che gli intermediari finanziari residenti in tale Stato membro percepiscono, in quanto società madri ai sensi di detta direttiva, dalle loro società figlie residenti in altri Stati membri, anche nel caso in cui tale imposizione venga realizzata mediante un'imposta che non è un'imposta sui redditi delle società, ma che include nella sua base imponibile tali dividendi o una loro frazione (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia).

Corte di giustizia UE, quarta sezione, 1º agosto 2025

Diritto UE: i lodi del Tribunale arbitrale dello sport devono poter essere oggetto di un controllo giurisdizionale effettivo

L'art. 19, § 1, secondo comma, TUE, in combinato disposto con l'art. 267 TFUE e con l'art. 47 CDFUE, dev'essere interpretato nel senso che esso osta a che: a) l'autorità di cosa giudicata sia conferita a un lodo del Tribunale arbitrale dello sport (TAS) nel territorio di uno Stato membro, nei rapporti tra le parti della controversia nell'ambito della quale tale lodo è stato emesso, nel caso in cui tale controversia sia connessa all'esercizio di uno sport in quanto attività economica nel territorio dell'Unione europea e la conformità di detto lodo ai principi e alle disposizioni che fanno parte dell'ordine pubblico dell'Unione non sia stata previamente controllata, in modo effettivo, da un giudice di tale Stato membro, legittimato ad adire la Corte in via pregiudiziale; b) a un siffatto lodo sia conferito un valore probatorio, in conseguenza di tale autorità di cosa giudicata, nel territorio dello stesso Stato membro, nei rapporti tra le parti di detta controversia e i terzi.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 1º agosto 2025

Procedura civile: la mancata traduzione italiana degli atti prodromici al processo (come la procura alle liti) redatti in lingua straniera non è causa di nullità

In tema di atti processuali: 1) la traduzione in lingua italiana della procura speciale alle liti e dell'attività certificativa, sia nelle ipotesi di legalizzazione sia ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, non integra un requisito di validità dell'atto, sicché la sua mancanza non dà luogo a nullità; 2) ai sensi degli artt. 122 e 123 c.p.c., la lingua italiana è obbligatoria per gli atti processuali in senso proprio, e non anche per gli atti prodromici al processo (quali, in particolare, gli atti di conferimento di poteri a soggetti processuali: procura alle liti, nomina di rappresentanti processuali, autorizzazioni a stare in giudizio e correlative certificazioni), che pertanto, se redatti in lingua straniera, devono ritenersi validamente prodotti, avendo il giudice la facoltà, ma non l'obbligo, di nominare un traduttore, del quale può fare a meno allorché sia in grado di comprendere il significato di quegli atti oppure non vi siano contestazioni sul loro contenuto o sulla loro traduzione giurata allegata dalla parte.

Corte di cassazione, sezioni unite civili, 2 luglio 2025, n. 17876

Lavoro: il diritto del lavoratore al riposo in occasione delle festività infrasettimanali non è indisponibile

Il diritto soggettivo del lavoratore di astenersi dalla prestazione in occasione delle festività (civili e religiose) infrasettimanali non è indisponibile, potendo il lavoratore stesso rinunciarvi per mezzo di un accordo individuale col datore di lavoro oppure di accordi stipulati da organizzazioni sindacali cui abbia conferito esplicito mandato.

Corte di cassazione, sezione lavoro, 28 giugno 2025, n. 17383

Cittadinanza: non è incostituzionale l'art. 1, comma 1, lett. a), l. 91/1992, là dove non prevede alcun limite all'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Roma e di Milano in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 1, comma 1, lett. a), della l. 5 febbraio 1992, n. 91 («Nuove norme sulla cittadinanza»), là dove - nello stabilire che «[è] cittadino per nascita [...] il figlio di padre o di madre cittadini» - non prevede alcun limite all'acquisizione della cittadinanza iure sanguinis.

Corte costituzionale, 31 luglio 2025, n. 142

Lavoro: non sono incostituzionali le disposizioni che non hanno incluso i dirigenti nel blocco dei licenziamenti individuali economici dei lavoratori subordinati durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (dd.ll. 18, 104 e 137/2020)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione e dalla Corte d'appello di Catania in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 14, comma 2, del d.l. 14 agosto 2020, n. 104 («Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia»), convertito, con modificazioni, nella l. 13 ottobre 2020, n. 126, dell'art. 46 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 («Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 24 aprile 2020, n. 27, e dell'art. 12, comma 10, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 («Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 18 dicembre 2020, n. 176, là dove, nello stabilire che il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della l. 15 luglio 1966, n. 604 («Norme sui licenziamenti individuali»), non hanno esteso tale disciplina anche ai lavoratori che rivestono la qualifica di dirigenti.

Corte costituzionale, 31 luglio 2025, n. 141

Immigrazione: la "segnalazione Schengen" giustifica ex se il rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare

In tema di immigrazione, è legittimo il provvedimento che rigetta la domanda di emersione dal lavoro irregolare ex art. 103, comma 1, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34 («Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»), convertito, con modificazioni, nella l. 17 luglio 2020, n. 77, in ragione dell'esistenza di una "segnalazione Schengen" nei confronti del cittadino straniero, trattandosi di atto vincolato. ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sent. n. 6901/2021; TAR Abruzzo, Pescara, sent. n. 484/2021; TAR Piemonte, sez. I, sent. n. 18/2023.

Consiglio di Stato, sezione III, 11 luglio 2025, n. 6096

Accesso ai documenti amministrativi: il giudice non può ordinare alla P.A. l'ostensione di atti dei quali l'istante non ha dimostrato l'effettiva esistenza

In tema di accesso ai documenti amministrativi ex lege 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), il giudice non può ordinare all'Amministrazione l'ostensione di atti dei quali l'istante non abbia dimostrato - anche solo in via presuntiva o indiziaria - l'effettiva esistenza, allorché questa sia dubbia.

Consiglio di Stato, sezione III, 10 luglio 2025, n. 6037

Processo amministrativo: in sede di translatio iudicii non è ammessa la mutatio libelli

In tema di processo amministrativo, alla parte che intenda giovarsi degli effetti conservativi della translatio iudicii (art. 11 c.p.a.) non è consentito modificare la domanda originariamente proposta dinanzi al giudice dichiaratosi privo di giurisdizione (mutatio libelli).

Consiglio di Stato, sezione IV, 9 luglio 2025, n. 5994

Edilizia e urbanistica: il CGARS ribadisce che l'ordinanza di demolizione dell'immobile abusivo va notificata a tutti i comproprietari

In tema di edilizia e urbanistica: 1) l'omessa notificazione dell'ordinanza di demolizione dell'immobile abusivo a uno dei comproprietari determina l'illegittimità, nei suoi confronti, del successivo provvedimento di accertamento dell'inottemperanza e, nei confronti di tutti, della conseguente acquisizione gratuita dell'immobile stesso al patrimonio comunale; 2) il provvedimento che dispone, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A)»], l'acquisizione gratuita al patrimonio comunale - oltre che del bene abusivo e dell'area di sedime - dell'area «necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive» dev'essere adeguatamente motivato. ► V. anche, in questa Rivista: 1) CdS, ad. plen., sent. n. 9/2017; sez. VI, sent. n. 2772/2022; CGARS, sent. n. 215/2025; 2) TAR Campania, sez. II, sent. n. 214/2025; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 112/2024.

CGA Regione Siciliana, 9 luglio 2025, n. 530

Diritto penale: non è incostituzionale l'art. 59 l. 689/1981, là dove non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell'imputato di uno dei reati di cui all'art. 4-bis l. 354/1975

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal GUP del Tribunale di Firenze e dalla Corte d'appello di Firenze in riferimento, nel complesso, agli artt. 3, 27, terzo comma, e 76 Cost. - dell'art. 59 della l. 24 novembre 1981, n. 689 («Modifiche al sistema penale»), come sostituito dall'art. 71, comma 1, lett. g), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 («Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari»), là dove non consente la sostituzione della pena detentiva nei confronti dell'imputato di uno dei reati (cosiddetti ostativi) di cui all'art. 4-bis della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»).

Corte costituzionale, 29 luglio 2025, n. 139

Processo amministrativo: la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo ex art. 52, comma 3, c.p.a. vale solo per il termine di scadenza

In tema di processo amministrativo, la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo prevista dall'art. 52, comma 3, c.p.a. opera esclusivamente per il dies ad quem, e non anche per il dies a quo, che cada in un giorno festivo.

TAR Lazio, sezione IV-ter, 11 luglio 2025, n. 13676

Edilizia e urbanistica: l'intervento abusivo va considerato nella sua unitarietà

In tema di edilizia e urbanistica, la valutazione dell'abuso implica una visione complessiva e non atomistica delle opere realizzate, sicché, ai fini del ripristino dello stato dei luoghi, è irrilevante che una o più di esse non necessitino di titolo o siano sanabili.

TAR Sicilia, Catania, sezione II, 10 luglio 2025, n. 2205

Diritto amministrativo: è illegittimo il provvedimento discrezionale negativo non preceduto dal preavviso di rigetto

Ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, ultimo periodo, della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), è illegittimo il provvedimento di natura discrezionale che non sia stato preceduto dalla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis l. cit. (c.d. preavviso di rigetto). ► V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sent. n. 1386/2021, e sez. VII, sent. n. 333/2024; TAR Lazio, Latina, sez. I, sent. n. 342/2023; TAR Lombardia, sez. IV, sent. n. 13/2023; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, sent. n. 650/2022; TAR Veneto, sez. I, sent. n. 303/2024.

TAR Lazio, sezione V-bis, 9 luglio 2025, n. 13526

Appalti pubblici: non è incostituzionale l'art. 80, comma 4, d.lgs. 50/2016, là dove prevede(va) l'esclusione dalla gara del concorrente che ha commesso violazioni fiscali superiori a 5.000 euro

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal Consiglio di Stato in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 80, comma 4, secondo periodo, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), là dove prevede(va) che le violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse sono «gravi», e quindi causa di esclusione dalla procedura d'appalto, se comportano un omesso pagamento superiore all'importo - attualmente di 5.000 euro - di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»).

Corte costituzionale, 28 luglio 2025, n. 138

Fisco: non è incostituzionale l'art. 32, commi 4 e 5, d.P.R. 600/1973, là dove prevede l'inutilizzabilità processuale degli elementi informativi richiesti dall'amministrazione finanziaria al contribuente e da questo non esibiti o trasmessi

Non sono fondate, «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 25, 111, primo comma, Cost. e, per il tramite degli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 6 CEDU e 14, comma 3, lett. g), PIDCP - dell'art. 32, commi 4 e 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), là dove dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l'amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso.

Corte costituzionale, 28 luglio 2025, n. 137

Regioni: le disposizioni del d.l. 84/2024 sulle materie prime critiche di interesse strategico non ledono l'autonomia della Sardegna

Sono in parte inammissibili e in parte infondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione autonoma della Sardegna in riferimento a varî parametri - di diverse disposizioni del d.l. 25 giugno 2024, n. 84 («Disposizioni urgenti sulle materie prime critiche di interesse strategico»), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024, n. 115.

Corte costituzionale, 28 luglio 2025, n. 136

Pubblico impiego: è incostituzionale l'art. 13, comma 1, d.l. 66/2014, là dove fissa un tetto retributivo di 240.000,00 euro lordi, anziché agganciato al trattamento economico onnicomprensivo spettante al primo presidente della Corte di cassazione

È incostituzionale - per violazione degli artt. 101, secondo comma, 104, primo comma, e 108, secondo comma, Cost. - l'art. 13, comma 1, del d.l. 24 aprile 2014, n. 66 («Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 giugno 2014, n. 89, «a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nella parte in cui indica il limite massimo retributivo nell'importo di euro 240.000,00 al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente, anziché nel trattamento economico onnicomprensivo del primo presidente della Corte di cassazione, che rappresenta il parametro per l'individuazione del tetto retributivo da parte di un d.P.C.m., previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

Corte costituzionale, 28 luglio 2025, n. 135

Energia: è incostituzionale la legge della Calabria che vieta la realizzazione all'interno dei parchi naturali di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, terzo comma («produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia»), Cost. - la legge della Regione Calabria (n. 36/2024) la quale dispone che: a) «[è] vietata», nei parchi nazionali e regionali ricadenti nel territorio calabrese, la realizzazione di impianti di potenza superiore a 10 MW termici alimentati da biomasse, anziché disporre che i suddetti parchi «costituiscono aree non idonee» alla realizzazione di questa tipologia di impianti; b) entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa legge, gli impianti eccedenti l'anzidetta potenza sono tenuti a ridurla a pena di decadenza dalla relativa autorizzazione.

Corte costituzionale, 28 luglio 2025, n. 134
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