Turismo: non è incostituzionale la normativa della Toscana in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e B&B

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento a varî parametri - della normativa della Regione Toscana (l. 7/2025) in materia di rifugi escursionistici e di affittacamere e bed and breakfast.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 218

Procedura penale: inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di costituzionalità dell'art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, c.p.p. (braccialetto elettronico) sollevate dal Tribunale di Napoli

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3, 13, primo comma e 27, secondo comma, Cost. - dell'art. 282-bis, comma 6, ultimo periodo, c.p.p., come novellato dall'art. 12, comma 1, lett. c), n. 3), della l. 24 novembre 2023, n. 168 («Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica»), là dove prevede l'obbligo di disporre l'applicazione, anche congiunta, di ulteriori misure cautelari, nel caso di accertata infattibilità tecnica della sorveglianza elettronica.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 217

Previdenza: non è incostituzionale l'art. 69 l. 153/1969, là dove consente il pignoramento delle pensioni per il recupero di indebite prestazioni od omesse contribuzioni

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Ravenna in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost. - dell'art. 69 della l. 30 aprile 1969, n. 153 («Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale»), là dove consente all'INPS di pignorare le pensioni, nei limiti di un quinto del loro ammontare e ferma restando la salvaguardia del trattamento minimo pensionistico, al fine di recuperare i crediti derivanti da indebite prestazioni od omesse contribuzioni.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 216

Adozione di maggiorenni: inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 291, comma 1, c.c., là dove preclude l'adozione di maggiorenni a coloro che hanno figli minori

Sono inammissibili, poiché «la pronuncia richiesta a questa Corte eccede la sfera dei suoi poteri», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Civitavecchia in riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU - dell'art. 291, comma 1, c.c., là dove non prevede che il giudice possa dichiarare l'adozione del maggiorenne pur in presenza di figli minori dell'adottante, qualora non ravvisi pregiudizio per costoro.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 215

Diritto penale: inammissibili le questioni di costituzionalità dell'art. 74, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) sollevate dalla Corte d'appello di Lecce

Sono inammissibili, «per erroneità del presupposto interpretativo», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. e 49, § 3, CEDU - dell'art. 74, commi 1 e 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), là dove si prevede, per il "capo-promotore" di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dalla disponibilità di armi e dal numero di associati superiore a dieci, «la pena fissa di 24 anni di reclusione».

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 214

Magistratura onoraria: è incostituzionale, per eccesso di delega, l'art. 4, comma 4, lett. a), d.lgs. 116/2017, là dove prevede la limitazione decennale della rilevanza dell'anzianità professionale dei candidati

È incostituzionale - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 4, comma 4, lett. a), del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116 («Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57»), là dove, per la selezione dei candidati all'accesso alla magistratura onoraria, prevede che, a parità di titolo di preferenza, prevale la maggiore anzianità professionale con il limite massimo di dieci anni.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 213

Procedura penale: è incostituzionale l'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede l'incompatibilità con la funzione di GUP del giudice che si è pronunciato in sede di riesame o di appello su una misura cautelare personale

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost. - l'art. 34, comma 2, c.p.p., là dove non prevede l'incompatibilità con la funzione di giudice dell'udienza preliminare: a) del giudice che, come componente del tribunale dell'appello avverso l'ordinanza che provvede in ordine a una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato, si sia pronunciato su aspetti non esclusivamente formali dell'ordinanza stessa; b) del giudice che, come componente del tribunale del riesame, si sia pronunciato sull'ordinanza che dispone una misura cautelare personale nei confronti dell'indagato o dell'imputato.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 212

Elezioni: il divieto del terzo mandato consecutivo vale anche per il Presidente della Provincia autonoma di Trento

È incostituzionale - per violazione degli artt. 2, 3, 48 e 51 Cost. - l'art. 1, commi 1 e 2, del testo di legge della Provincia autonoma di Trento, approvato ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 («Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»), e recante «Modificazioni dell'articolo 14 della legge elettorale provinciale 2003», là dove prevede la rieleggibilità del Presidente della medesima Provincia che ha già svolto due mandati consecutivi.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 211

Adozione in casi particolari: è incostituzionale l'art. 55 l. 184/1983, là dove non consente al minore di assumere il solo cognome dell'adottante

È incostituzionale - per violazione dell'art. 2 Cost. - l'art. 55 della l. 4 maggio 1983, n. 184 («Diritto del minore ad una famiglia»), in relazione all'art. 299, comma 1, c.c., là dove non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della medesima legge sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

Corte costituzionale, 30 dicembre 2025, n. 210

Delitti contro il patrimonio: non sono fondate le questioni di costituzionalità dell'art. 635, comma 5, c.p. (danneggiamento) sollevate dal Tribunale di Firenze

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Firenze in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 635, comma 5, c.p., là dove: a) stabilisce che, per i reati di danneggiamento di cui ai commi precedenti, «la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna»; b) è applicabile al danneggiamento delle cose indicate nell'art. 625, comma 1, n. 7), c.p. («cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza»); c) è applicabile al delitto di danneggiamento di cui al precedente comma 2, n. 1), limitatamente alle condotte aventi a oggetto cose esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede.

Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 207

Giustizia costituzionale: inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il conflitto di attribuzione promosso dal Comitato promotore "Referendum cittadinanza" nei confronti della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI

È inammissibile, per difetto di legittimazione attiva, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Comitato promotore "Referendum cittadinanza" nei confronti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi a seguito dell'adozione della delibera del 2 aprile 2025, recante «Disposizioni in materia di comunicazione politica, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per i referendum popolari abrogativi indetti per i giorni 8 e 9 giugno 2025».

Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 206

Immigrazione: non è incostituzionale il d.l. 145/2024, là dove attribuisce alle corti d'appello la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento dello straniero richiedente protezione internazionale

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte d'appello di Lecce in riferimento agli artt. 77, secondo comma, 3, 25 e 102, secondo comma, Cost. - degli artt. 16, commi 1, lett. b), e 2, 18, comma 1, lett. a), nn. 1) e 3), e b), e 18-bis, comma 1, lett. a), del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145 («Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali»), convertito, con modificazioni, nella l. 9 dicembre 2024, n. 187, che hanno spostato la competenza a decidere sulla convalida del trattenimento (o della proroga del trattenimento) dello straniero richiedente protezione internazionale dalle sezioni dei tribunali distrettuali specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea alla corte d'appello competente per i procedimenti in materia di mandato d'arresto europeo nel cui distretto ha sede il questore che ha adottato il provvedimento oggetto di convalida, la quale giudica in composizione monocratica.

Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 205

Suicidio medicalmente assistito: parzialmente incostituzionale la legge della Toscana

È parzialmente incostituzionale - per violazione dell'art. 117, commi secondo, lett. l) e m), e terzo, Cost. - la normativa della Regione Toscana (l. 16/2025) in materia di suicidio medicalmente assistito.

Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 204

Processo minorile: è incostituzionale l'art. 28, comma 5-bis, d.P.R. 448/1988, là dove esclude la messa alla prova del minore per i delitti di violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo aggravati anche quando ricorre l'attenuante della minore gravità

È incostituzionale - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 28, comma 5-bis, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 («Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»), là dove prevede che le disposizioni del comma 1 dello stesso art. 28 (sospensione del processo e messa alla prova del minore) non si applicano ai delitti previsti dagli artt. 609-bis e 609-octies c.p. (rispettivamente, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo), aggravati ai sensi dell'art. 609-ter c.p., anche quando ricorra la circostanza attenuante dei «casi di minore gravità» (art. 609-bis, comma 3, c.p.).

Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 203

Diritto penale: è incostituzionale l'art. 609-octies c.p. (violenza sessuale di gruppo), là dove non prevede una diminuzione di pena fino ai due terzi per i casi di minore gravità

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 27 Cost. - l'art. 609-octies c.p. («Violenza sessuale di gruppo»), là dove non prevede che, nei casi di minore gravità, la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 202

Ordinamento penitenziario: è incostituzionale l'art. 69-bis, comma 3, l. 354/1975, là dove consente al condannato di richiedere la liberazione anticipata solo quando ha uno «specifico interesse» diverso da quelli di cui ai due commi precedenti

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3, 27, terzo comma, e 111, sesto comma, Cost. - l'art. 69-bis, comma 3, della l. 26 luglio 1975, n. 354 («Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà»), come sostituito dall'art. 5, comma 3, del d.l. 4 luglio 2024, n. 92 («Misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del Ministero della giustizia»), convertito, con modificazioni, nella l. 8 agosto 2024, n. 112, limitatamente alle parole «quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima».

Corte costituzionale, 29 dicembre 2025, n. 201

Scuola: non è incostituzionale l'art. 1, comma 1, l. 20/2025, là dove ha anticipato il termine di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica e ha attribuito al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di differirlo

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dalla Regione Toscana in riferimento agli artt. 5, 117, terzo comma, e 118, commi primo e secondo, Cost. - dell'art. 1, comma 1, della l. 28 febbraio 2025, n. 20 («Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, recante misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»), là dove, introducendo l'art. 9-bis, comma 2, nel testo del d.l. 31 dicembre 2024, n. 208 («Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»), ha disposto l'anticipazione (dal 30 novembre al 31 ottobre) del termine per la conclusione dell'iter di approvazione dei piani di dimensionamento della rete scolastica e ha attribuito al Ministro dell'istruzione e del merito il potere di differimento di detto termine.

Corte costituzionale, 23 dicembre 2025, n. 200

Emergenza epidemiologica da Covid-19: non sono incostituzionali gli artt. 1 d.l. 127/2021 e 1 d.l. 1/2022 (misure volte a prevenire la diffusione del virus)

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Catania in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, commi primo e secondo, e 36 Cost. - dell'art. 1 del d.l. 21 settembre 2021, n. 127 («Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening»), convertito, con modificazioni, nella l. 19 novembre 2021, n. 165, e dell'art. 1 del d.l. 7 gennaio 2022, n. 1 («Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore»), convertito, con modificazioni, nella l. 4 marzo 2022, n. 18, recanti misure volte a prevenire la diffusione dell'infezione da SARS-CoV-2.

Corte costituzionale, 23 dicembre 2025, n. 199

Sanità: è incostituzionale la normativa della Sardegna sul commissariamento straordinario e sulla dirigenza delle aziende del Servizio sanitario regionale

È incostituzionale - per violazione di varî parametri - la normativa della Regione Sardegna (l. 8/2025) in materia di commissariamento straordinario e dirigenza delle aziende del Servizio sanitario regionale.

Corte costituzionale, 23 dicembre 2025, n. 198

Politiche sociali: è incostituzionale l'art. 42, comma 5, d.lgs. 151/2001, nel testo anteriore alla riforma del 2022, là dove non include il convivente di fatto tra i beneficiari del congedo straordinario per l'assistenza a persona con disabilità grave

È incostituzionale - per violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost. - l'art. 42, comma 5, del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 («Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53»), nel testo antecedente alla modifica introdotta dall'art. 2, comma 1, lett. n), del d.lgs. 30 giugno 2022, n. 105 [«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1158 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio»], là dove non include il convivente di fatto tra i soggetti legittimati a fruire del congedo straordinario per l'assistenza alla persona con necessità di sostegno intensivo, in posizione equiparata al coniuge convivente.

Corte costituzionale, 23 dicembre 2025, n. 197