Trasporti: il sistema italiano delle "penali di confine" nei confronti delle imprese ferroviarie non contrasta, in linea di principio, col diritto UE
La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 35 della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico, come modificata dalla direttiva (UE) 2016/2370 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, dev'essere interpretato nel senso che: a) rientra in tale art. 35 un regime specifico di penali alla frontiera, che non è formalmente diretto ad attuare il suddetto art. 35, applicabile in caso di superamento dei tempi di sosta nelle stazioni di collegamento con le reti ferroviarie estere, nei limiti in cui esso persegue gli obiettivi di promuovere l'utilizzo ottimale della rete ferroviaria nonché di incoraggiare le imprese ferroviarie a ridurre al minimo le perturbazioni e a migliorare le prestazioni di tale rete. In un caso del genere, l'art. 35 della direttiva 2012/34, come modificata, non osta a una normativa nazionale che autorizza l'applicazione di un siffatto regime, parallelamente al regime generale di penali rientrante in un sistema di prestazioni ai sensi di tale art. 35, che tale normativa ha istituito, purché tale primo regime rispetti i requisiti previsti dal suddetto art. 35 e i principi di base enunciati al punto 2 dell'allegato VI di tale direttiva, come modificata; b) esso consente agli Stati membri di prevedere, nel quadro del sistema di prestazioni, tanto un regime generale di penali applicabile in caso di ritardo sull'intera rete nazionale quanto un regime specifico di penali alla frontiera applicabile in caso di superamento dei tempi di sosta nelle stazioni di collegamento con le reti ferroviarie estere, di modo che, per un medesimo fatto, a un'impresa ferroviaria possono essere inflitte diverse penali. Qualora tale sistema preveda più regimi di penali, l'organismo di regolamentazione è tenuto a verificare, da un lato, che le misure che fanno parte di tale sistema perseguano, in modo coerente e trasparente, l'obiettivo di migliorare le prestazioni della rete e, dall'altro, che tali misure rispettino il principio di proporzionalità e che non pregiudichino la redditività economica e il rendimento delle imprese ferroviarie interessate; c) esso non impone all'organismo di regolamentazione di verificare, da un lato, che il sistema di prestazioni previsto da tale articolo preveda necessariamente, oltre all'inflizione di sanzioni, anche premi per le imprese ferroviarie i cui risultati superino le previsioni nonché compensazioni per le imprese danneggiate e, dall'altro, che le penali in caso di ritardo si applichino anche al gestore dell'infrastruttura, quando quest'ultimo è responsabile del ritardo. Per contro, detto art. 35 impone a tale organismo di verificare che, considerato nel suo insieme, detto sistema costituisca un insieme coerente, trasparente e proporzionato di misure idonee a realizzare gli obiettivi menzionati nel medesimo art. 35; 2) l'art. 97 TFUE dev'essere interpretato nel senso che esso non si applica a una normativa nazionale che autorizza, nell'ambito del sistema di prestazioni di cui all'art. 35 della direttiva 2012/34, come modificata dalla direttiva 2016/2370, un regime specifico di penali alla frontiera applicabile alle imprese ferroviarie in caso di superamento dei tempi di sosta nelle stazioni di collegamento con le reti ferroviarie estere, senza prendere in considerazione i ricavi che tali imprese percepiscono o possono percepire al fine di coprire i costi di transito (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Consiglio di Stato).
Corte di giustizia UE, quarta sezione, 15 ottobre 2026
Servizi di pagamento: la negligenza grave del cliente non esonera il prestatore di servizi di pagamento dal rimborso immediato dell'importo di un'operazione di pagamento non autorizzata
Gli artt. 73, § 1, e 74, § 1, della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE, devono essere interpretati nel senso che un prestatore di servizi di pagamento non può rifiutarsi di rimborsare immediatamente a un pagatore l'importo di un'operazione di pagamento non autorizzata, per il motivo che tale pagatore avrebbe reso possibile detta operazione per negligenza grave, in violazione degli obblighi ad esso incombenti in virtù dell'art. 69 della direttiva 2015/2366.
Corte di giustizia UE, prima sezione, 15 ottobre 2026
Procedura penale: inammissibili le questioni di costituzionalità sollevate dal Tribunale di Napoli sull'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., concernenti l'aggravamento delle misure cautelari in caso di manomissione del braccialetto elettronico
Sono inammissibili, per difetto di motivazione in punto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Tribunale di Napoli in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 Cost. - dell'art. 276, comma 1-ter, c.p.p., concernenti l'aggravamento delle misure cautelari nell'ipotesi di manomissione del braccialetto elettronico.
Corte costituzionale, 15 ottobre 2026, n. 171
Processo amministrativo: è irricevibile il ricorso depositato senza la previa notifica alle controparti entro il termine di legge
In tema di processo amministrativo, è irricevibile il ricorso che sia stato depositato in segreteria senza essere stato prima notificato, entro il termine decadenziale di legge, alle controparti del giudizio, essendo la notificazione inesistente e, quindi, non sanabile né mediante la costituzione del resistente né mediante la rinnovazione della notificazione, istituto previsto per i soli casi in cui quest'ultima sia esistente ma nulla.
TAR Campania, sezione VI, 1° ottobre 2026, n. 5483
Misure di prevenzione: l'ammonimento del Questore per atti persecutori ex art. 8 d.l. 11/2009 non richiede la prova del reato, ma la sussistenza di indizi attendibili di reiterate condotte minacciose o moleste (anche solo via social)
In tema di misure di prevenzione, ai fini dell'adozione del provvedimento di ammonimento del Questore ex art. 8 del d.l. 23 febbraio 2009, n. 11 («Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori»), convertito, con modificazioni, nella l. 23 aprile 2009, n. 38, non è necessaria la prova della sussistenza del reato di atti persecutori (stalking), essendo sufficiente la presenza di elementi indiziari dai quali sia possibile desumere, con un adeguato grado di attendibilità, una reiterata condotta anomala, minacciosa o molesta, idonea a determinare nella persona destinataria uno stato di ansia e paura e suscettibile di degenerare in comportamenti penalmente rilevanti; condotta che può realizzarsi anche mediante il solo utilizzo di strumenti telematici e social network, in assenza di contatti fisici o episodi di violenza, qualora la reiterazione e la pervicacia dei tentativi di contatto, il contenuto intimidatorio dei messaggi inviati e l'aggiramento dei blocchi imposti dalla vittima consentano, sulla base di una valutazione prognostica ex ante, di ravvisare un pericolo per la sua sicurezza e il suo equilibrio psicofisico.
TAR Toscana, sezione IV, 30 settembre 2026, n. 1825
Processo amministrativo: se la P.A. non adempie agli incombenti istruttori disposti dal giudice, questo può ritenere provati i fatti affermati dal ricorrente
Ai sensi degli artt. 64, comma 4, c.p.a. e 116 c.p.c., qualora la Pubblica Amministrazione non abbia adempiuto agli incombenti istruttori disposti dal giudice, questo può ritenere provati i fatti affermati dalla parte ricorrente, sempreché essi non siano contraddetti dai documenti di causa. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. VI, sent. n. 7734/2021; TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1507/2023; TAR Lazio, Latina, sent. n. 594/2021.
TAR Lombardia, sezione V, 29 settembre 2026, n. 4331
Immigrazione: la domanda di permesso di soggiorno presentata dallo straniero alla questura prima della conclusione del procedimento avviato presso lo sportello unico non giustifica la revoca del nullaosta al lavoro nell'ambito del "decreto flussi"
In materia di ingresso e soggiorno per lavoro subordinato nell'ambito delle procedure disciplinate dal "decreto flussi", la presentazione, da parte del lavoratore straniero, di un'autonoma istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso la questura, prima della conclusione del procedimento avviato presso lo sportello unico per l'immigrazione, non può comportare la revoca del nullaosta al lavoro, difettando una specifica previsione normativa che la preveda.
TAR Liguria, sezione I, 28 settembre 2026, n. 1083
Edilizia e urbanistica: chi impugna un titolo abilitativo rilasciato a terzi deve provare che l'intervento assentito gli arreca un pregiudizio specifico e concreto, non essendo sufficiente la sola vicinitas
In tema di edilizia e urbanistica: 1) ai fini dell'impugnazione di titoli edilizi (o, più in generale, di provvedimenti che autorizzano interventi di trasformazione del territorio) rilasciati a terzi, la vicinitas, intesa quale stabile collegamento con l'area interessata dai lavori, è idonea a fondare la legittimazione a ricorrere, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la sussistenza dell'interesse al ricorso, che richiede l'allegazione di uno specifico e concreto pregiudizio derivante dall'atto impugnato; 2) qualora sia contestata la sussistenza della legittimazione ad agire, è onere del ricorrente allegare e dimostrare il titolo giuridico da cui discende il rapporto di vicinitas, producendo idonea documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area limitrofa a quella interessata dall'intervento; la mera indicazione delle particelle catastali su una planimetria non dimostra la titolarità del diritto vantato; 3) la prova delle condizioni dell'azione dev'essere fornita nel rispetto dei termini processuali perentori previsti dall'art. 73 c.p.a., con conseguente inutilizzabilità dei documenti depositati tardivamente, salvo che ricorrano i presupposti eccezionali per l'autorizzazione al deposito fuori termine ex art. 54, comma 1, c.p.a. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, ad. plen., sent. n. 22/2021; sez. III, sent. n. 2594/2026; sez. IV, sentt. nn. 3931/2024, 1211/2024 e 7987/2022; sez. V, sent. n. 5398/2024; sez. VI, sentt. nn. 7371 e 4173/2023.
TAR Piemonte, sezione II, 25 settembre 2026, n. 1869
Giustizia costituzionale: inammissibile la questione di costituzionalità promossa in via principale, se difetta un interesse attuale e concreto a una pronuncia della Consulta
In tema di giustizia costituzionale, nei giudizi in via principale deve sussistere un interesse attuale e concreto a proporre l'impugnativa, al fine di conseguire, attraverso la pronuncia richiesta, un'utilità diretta e immediata, pena l'inammissibilità della quaestio promossa (nel caso di specie, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile una questione di legittimità promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri su una legge della Regione Campania, a motivo che tale legge «non ha mai avuto attuazione e neppure potrà averla in futuro»).
Corte costituzionale, 13 ottobre 2026, n. 170
Immunità parlamentare: se ritiene non fondata l'eccezione di insindacabilità sollevata dal parlamentare, il giudice non può proseguire il processo, ma deve investire della questione la Camera di appartenenza
Nell'accogliere un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Senato della Repubblica nei confronti del Tribunale di Matera, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava al predetto Tribunale adottare i provvedimenti di rigetto dell'eccezione di insindacabilità ex art. 68, primo comma, Cost., quelli di rinvio dell'udienza e la sentenza nell'ambito del procedimento penale per diffamazione aggravata a carico dell'allora senatore Saverio De Bonis; e, per l'effetto, ha annullato tali atti.
Corte costituzionale, 13 ottobre 2026, n. 169
Appalti pubblici: illegittima l'aggiudicazione all'operatore economico che applica il maggior ribasso nominale, se l'offerta complessiva non è effettivamente la più vantaggiosa per la P.A.
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, quando è applicato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: a) il ribasso percentuale dev'essere calcolato sulle sole componenti dell'importo a base di gara assoggettabili a ribasso, con esclusione dei costi della manodopera e degli oneri della sicurezza non ribassabili; b) è tuttavia illegittima l'attribuzione del punteggio economico sulla base del solo ribasso percentuale nominale, qualora ciò determini, in ragione della diversa quantificazione dei costi della manodopera dichiarati dal concorrente, un risultato non corrispondente all'effettiva convenienza economica dell'offerta complessiva per la stazione appaltante, premiando un'offerta recante un corrispettivo nell'insieme superiore a quello di un'offerta concorrente; c) in tale ipotesi, l'alterazione della comparabilità delle offerte e l'erronea attribuzione del punteggio economico viziano l'aggiudicazione, che pertanto dev'essere annullata, senza che ciò comporti necessariamente l'estromissione dell'operatore economico, in assenza di una specifica causa di esclusione prevista dalla legge.
Consiglio di Stato, sezione IV, 30 settembre 2026, n. 7228
Appalti pubblici: la pendenza di un contenzioso giudiziario non integra ex se una causa di forza maggiore che giustifica la proroga dei termini prescritti per la realizzazione e l'attivazione degli interventi oggetto della procedura di gara
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, la pendenza di un contenzioso giudiziario relativo all'aggiudicazione, pur potendo determinare un ritardo nell'esecuzione degli obblighi connessi all'affidamento, non integra, di per sé, una causa di forza maggiore idonea a giustificare la concessione di una proroga dei termini prescritti per la realizzazione e l'attivazione degli interventi oggetto della procedura, in quanto costituisce un evento prevedibile, riconducibile alla normale alea della partecipazione a una gara pubblica.
Consiglio di Stato, sezione II, 29 settembre 2026, n. 7185
Appalti pubblici: l'omessa indicazione dei CAM impone l'immediata impugnazione del bando solo quando non consente la formulazione dell'offerta
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) l'omessa indicazione dei criteri ambientali minimi (CAM), richiesti dall'art. 57, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), impone l'immediata impugnazione del bando solo allorché si traduca in una grave carenza di elementi essenziali per la predisposizione dell'offerta da parte dell'operatore economico; 2) detta indicazione non può risolversi in un generico richiamo al decreto ministeriale di approvazione dei criteri stessi, dovendo questi e gli standard di qualità attesi essere chiaramente specificati nella lex specialis di gara. ● V. anche, in questa Rivista: CdS, sez. III, sentt. nn. 4701/2024 e 8773/2022; sez. V, sentt. nn. 919/2026 e 3542/2025.
Consiglio di Stato, sezione III, 28 settembre 2026, n. 7148
Appalti pubblici: anche un servizio di natura intellettuale può essere standardizzato
In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: 1) la verifica di anomalia, in quanto diretta ad accertare l'attendibilità e l'affidabilità complessiva dell'offerta ai fini della corretta esecuzione dell'appalto, richiede una valutazione globale e sintetica, non già un esame parcellizzato delle singole voci di costo; 2) in sede di verifica dell'anomalia: a) l'operatore economico può modificare le giustificazioni dell'offerta, purché rimanga invariato l'importo complessivo di quella economica; b) è ammessa la rimodulazione dell'organizzazione del personale che si risolva in una diversa distribuzione delle risorse, senza modificare l'importo complessivo del costo della manodopera né alterare la natura sostanziale dell'offerta, sempreché l'offerta economica resti sufficiente a coprire tutti i costi della manodopera necessari all'esecuzione dell'appalto; 3) la natura intellettuale di un servizio non ne esclude la standardizzazione, configurabile allorché la prestazione, puntualmente definita dalla lex specialis, consista in attività ripetitive che non richiedono l'elaborazione di soluzioni personalizzate; 4) un contratto è ad alta intensità di manodopera quando il costo di questa è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo dei corrispettivi, tenendo conto dei soli rapporti di lavoro subordinato, e non anche di quelli di lavoro autonomo e occasionale; 5) l'omessa indicazione dei costi della manodopera nei documenti di gara non esonera il concorrente dall'obbligo di indicarli nell'offerta economica né determina, di per sé, l'invalidità della procedura, salvo che sussista un'oggettiva impossibilità di adempiere a tale obbligo; 6) ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), il criterio del minor prezzo è legittimamente utilizzabile per servizi standardizzati, anche di natura intellettuale, purché non siano ad alta intensità di manodopera. ● V. anche, in questa Rivista: CGUE, sez. III, sent. 18 dicembre 2025, causa C-769/23; C.d.S., ad. plen., sent. n. 8/2019, sez. IV, sent. n. 7094/2021, e sez. V, sent. n. 8659/2019; CGARS, sent. n. 278/2021; TAR Lazio, sez. II, sent. n. 2345/2022, e sez. III-ter, sent. n. 9944/2025; TAR Lombardia, sez. I, sent. n. 1095/2021; TAR Sicilia, sez. III, sent. n. 2633/2026.
CGA Regione Siciliana, 25 agosto 2026, n. 589
Stupefacenti: non è incostituzionale l'art. 100 d.P.R. 309/1990, concernente la destinazione dei beni confiscati a seguito di operazioni antidroga
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GIP del Tribunale di Macerata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 100 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 («Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza»), in tema di destinazione dei beni confiscati a seguito di operazioni antidroga.
Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 166
Immunità parlamentare: le dichiarazioni extra moenia del parlamentare sono insindacabili solo se contribuiscono, con forme espressive adeguate, al dibattito pubblico su questioni di interesse generale
Nell'accogliere un ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dalla Corte d'appello di Ancona, la Corte costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese da Vittorio Sgarbi, all'epoca deputato, nel post pubblicato sulla sua pagina Facebook il 6 maggio 2019, per le quali pende procedimento civile davanti al predetto giudice d'appello, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.; e, per l'effetto, ha annullato la deliberazione de qua, adottata nella seduta dell'8 maggio 2024, che approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni (doc. IV-ter, n. 6-A).
Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 165
Edilizia e urbanistica: incostituzionale la normativa della Regione Emilia-Romagna sugli immobili destinati a locazione breve
È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 41 Cost. - la normativa della Regione Emilia-Romagna (l. 10/2025) in materia di immobili destinati a locazione breve.
Corte costituzionale, 9 ottobre 2026, n. 164
Tributi: ai fini dell'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale, non occorre che vi dimori anche il nucleo familiare del contribuente
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), a seguito della sentenza della Corte costituzionale 18 luglio 2025, n. 112, ai fini dell'esenzione prevista dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 («Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»), come modificato dall'art. 1, comma 173, lett. b), della l. 27 dicembre 2006, n. 296 («Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»), per "abitazione principale" - corrispondente, salvo prova contraria, a quella di residenza anagrafica - s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente, senza che sia necessario che vi dimori anche il suo nucleo familiare. ● V. anche Corte cost., sentt. nn. 112/2025 e 209/2022, entrambe in questa Rivista.
Corte di cassazione, sezioni unite civili, 18 luglio 2026, n. 23488
Patteggiamento: il giudice deve spiegare perché dispone la confisca facoltativa di un bene utilizzato per commettere il reato
In tema di "patteggiamento" (artt. 444 ss. c.p.p.), il giudice è tenuto a motivare le ragioni concrete per cui ritiene di disporre la confisca facoltativa di un bene utilizzato per commettere il reato, argomentando la ravvisata sussistenza del nesso di strumentalità fra il primo e il secondo, senza potersi limitare a un generico richiamo alla finalità di prevenire ulteriori reati.
Corte di cassazione, sezione III penale, 14 maggio 2026, n. 21994 (dep. 15 giugno 2026)
Trasporto aereo: una decisione di gestione del traffico aereo non costituisce ex se una circostanza eccezionale che esonera il vettore dall'obbligo di compensazione pecuniaria dei passeggeri per il ritardo prolungato del volo
L'art. 5, § 3, del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, dev'essere interpretato nel senso che: 1) una decisione di gestione del traffico aereo non può costituire, di per sé e a prescindere dalle ragioni che l'abbiano motivata, una «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione, ma occorre, al contrario, tener conto del motivo all'origine di una siffatta decisione esaminando, caso per caso, se l'evento che ha determinato l'adozione di quest'ultima non sia, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell'attività del vettore aereo di cui trattasi e sfugga all'effettivo controllo di quest'ultimo; 2) un evento può costituire una «circostanza eccezionale» ai sensi di tale disposizione anche qualora non abbia comportato, di per sé, un ritardo di almeno tre ore, cosicché, nell'ipotesi in cui il ritardo prolungato all'arrivo tragga origine non solo da tale evento, ma anche da un'altra circostanza che non costituisce una «circostanza eccezionale» ai sensi di detta disposizione, il ritardo imputabile al suddetto evento dev'essere dedotto dal tempo totale di ritardo all'arrivo del volo di cui trattasi al fine di valutare se il ritardo di tale volo debba essere oggetto della compensazione pecuniaria di cui all'art. 7 del medesimo regolamento; 3) un vettore aereo operativo può far valere, quale «circostanza eccezionale», ai sensi di tale disposizione, un evento che ha inciso su un volo precedente operato da esso stesso con il medesimo aeromobile, a condizione che esista un nesso di causalità diretta tra il verificarsi di tale circostanza e il ritardo o la cancellazione del volo che ha successivamente operato, evento che dev'essere valutato tenendo conto in particolare delle modalità di gestione dell'aeromobile di cui trattasi da parte di detto vettore.
Corte di giustizia UE, seconda sezione, 8 ottobre 2026