Procedura penale: non è incostituzionale la mancata previsione della ricusabilità del giudice che ha disposto la restituzione degli atti, per incompletezza delle indagini, all'autorità proponente la misura di prevenzione patrimoniale

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 24, 111 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 6 CEDU - dell'art. 37, comma 1, lett. a), c.p.p., in relazione all'art. 36, comma 1, lett. g), c.p.p., là dove non prevede che le parti possano ricusare il giudice che, chiamato a decidere sull'applicazione della misura di prevenzione patrimoniale, abbia disposto nel medesimo procedimento, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), la restituzione degli atti all'autorità proponente.

Corte costituzionale, 5 dicembre 2025, n. 182

Procedura penale: il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio (art. 24-bis c.p.p.) non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari

In tema di procedura penale, il rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio, ex art. 24-bis c.p.p., non può essere disposto nella fase delle indagini preliminari, attesone il carattere intrinsecamente dinamico.

Corte di cassazione, sezione II penale, 24 settembre 2025, n. 35593 (dep. 30 ottobre 2025)

Procedure concorsuali: l'incapiente dichiarato fallito che non ha beneficiato dell'esdebitazione ex art. 142 l. fall. non può in seguito accedere a quella ex art. 283 c.c.i.i. per la medesima esposizione debitoria

Il debitore incapiente già dichiarato fallito e che non abbia fruito, per qualsiasi ragione, del beneficio dell'esdebitazione di cui all'art. 142 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 («Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa»), non può successivamente invocare il diverso beneficio dell'esdebitazione dell'incapiente ex art. 283 del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 («Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»), qualora l'esposizione debitoria si riferisca a quella già afferente alla procedura originata dalla dichiarazione di fallimento.

Corte di cassazione, sezione I civile, 14 novembre 2025, n. 30108

Diritto tributario: è valida la notificazione della cartella di pagamento effettuata a mezzo PEC in formato "pdf" anziché "p7m"

In tema di diritto tributario: 1) la notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC in formato "pdf" è valida, non essendo necessario adottare il formato "p7m", atteso che il protocollo di trasmissione mediante PEC è di per sé idoneo ad assicurare la riferibilità della cartella all'organo da cui promana, salve specifiche e concrete contestazioni, che è onere del ricevente eventualmente allegare in contrario; 2) la natura sostanziale, anziché processuale, della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall'art. 26, comma 5, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 («Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito»), all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 («Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi»), in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, che a sua volta rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione dell'avvenuta trasmissione di un file con estensione "pdf" invece che "p7m", l'applicazione dell'istituto della sanatoria del vizio dell'atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.

Corte di cassazione, sezione tributaria, 3 novembre 2025, n. 29048

Diritto d'autore: nell'esame dell'originalità degli oggetti delle arti applicate non valgono requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione, dev'essere interpretata nel senso che non sussiste un rapporto di regola ed eccezione tra la protezione ai sensi del diritto dei disegni e modelli e la protezione ai sensi del diritto d'autore, per cui, nell'esame dell'originalità degli oggetti delle arti applicate, debbano applicarsi requisiti più rigorosi rispetto a quelli previsti per altri tipi di opere; 2) gli artt. 2, lett. a), 3, § 1, e 4, § 1, della direttiva 2001/29 devono essere interpretati nel senso che: a) costituisce un'opera, ai sensi di tali disposizioni, un oggetto che riflette la personalità del suo autore, manifestando le scelte libere e creative di quest'ultimo. Non sono libere e creative non soltanto le scelte dettate da diversi vincoli, segnatamente tecnici, che hanno limitato detto autore durante la creazione dell'oggetto stesso, ma anche quelle che, benché libere, non recano l'impronta della personalità dell'autore attribuendo all'oggetto di cui trattasi un aspetto unico. Circostanze quali le intenzioni dell'autore durante il processo creativo, le sue fonti di ispirazione e l'utilizzo di forme già disponibili, la possibilità di una creazione simile indipendente o il riconoscimento dello stesso oggetto da parte degli ambienti specializzati possono, eventualmente, essere prese in considerazione, ma non sono, in ogni caso, né necessarie né determinanti per stabilire l'originalità dell'oggetto di cui si rivendica la protezione; b) per accertare una violazione del diritto d'autore, occorre stabilire se elementi creativi dell'opera protetta siano stati ripresi in modo riconoscibile nell'oggetto asseritamente contraffatto. La stessa impressione visiva generale creata dai due oggetti in conflitto e il grado di originalità dell'opera considerata non sono rilevanti. La possibilità di una creazione simile non può giustificare il diniego della protezione.

Corte di giustizia UE, prima sezione, 4 dicembre 2025

Appalti pubblici: il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) non è un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici, il fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) rappresenta un sistema di supporto alla stazione appaltante per la verifica dei requisiti, e non già un elemento costitutivo della legittima partecipazione alla gara, né il suo utilizzo può essere imposto a pena di esclusione, difettando un'espressa disposizione legislativa in tal senso.

TAR Toscana, sezione III, 14 novembre 2025, n. 1856

Edilizia e urbanistica: il provvedimento che "non accoglie" la SCIA in sanatoria dev'essere preceduto dal preavviso di rigetto

In tema di edilizia e urbanistica, è illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione comunale che dichiara di "non accogliere" una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in sanatoria, ove non preceduto dalla comunicazione ex art. 10-bis (c.d. preavviso di rigetto) della l. 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»). ● V. anche TAR Campania, Salerno, sez. II, sent. n. 1467/2025, in questa Rivista.

TAR Campania, Salerno, sezione II, 13 novembre 2025, n. 1862

Giurisdizione: su ineleggibilità, decadenza e incompatibilità dei consiglieri regionali decide il giudice ordinario

Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie riguardanti l'ineleggibilità, la decadenza o l'incompatibilità dei consiglieri regionali, involgendo esse posizioni giuridiche di diritto soggettivo. ● V. anche, in questa Rivista: Cass. civ., sez. un., ord. n. 13403/2017; TAR Molise, sent. n. 180/2020; TAR Puglia, sez. III, sent. n. 215/2025.

TAR Marche, sezione II, 12 novembre 2025, n. 920

Trattamento dei dati personali: il gestore di un mercato online è responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci pubblicati dagli inserzionisti

La Corte di giustizia UE ha dichiarato che: 1) l'art. 5, § 2, e gli artt. da 24 a 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell'art. 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, è tenuto, prima di pubblicare gli annunci, e mediante misure tecniche e organizzative adeguate, a individuare gli annunci che contengono dati sensibili, a norma dell'art. 9, § 1, di detto regolamento, a verificare se l'utente inserzionista che si appresta a collocare un annuncio di questo tipo sia la persona i cui dati sensibili figurano in tale annuncio e, in caso contrario, a rifiutare la pubblicazione di quest'ultimo, a meno che tale utente inserzionista possa dimostrare che la persona interessata ha prestato il proprio consenso esplicito affinché i dati in questione siano pubblicati in tale mercato online, ai sensi di detto art. 9, § 2, lett. a), o che sia soddisfatta una delle altre eccezioni previste da tale art. 9, § 2, lett. da b) a j); 2) l'art. 32 del regolamento 2016/679 dev'essere interpretato nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell'art. 4, punto 7, di tale regolamento, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, è tenuto a mettere in atto misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate al fine di impedire che annunci ivi pubblicati e contenenti dati sensibili, a norma dell'art. 9, § 1, di detto regolamento, siano riprodotti e illecitamente pubblicati su altri siti Internet; 3) l'art. 1, § 5, lett. b), della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»), e l'art. 2, § 4, del regolamento 2016/679, devono essere interpretati nel senso che il gestore di un mercato online, in quanto titolare, ai sensi dell'art. 4, punto 7, del regolamento 2016/679, del trattamento dei dati personali contenuti in annunci pubblicati nel suo mercato online, non può invocare - a fronte di una violazione degli obblighi derivanti dall'art. 5, § 2, e dagli artt. da 24 a 26 e 32 di tale regolamento - gli artt. da 12 a 15 di detta direttiva relativi alla responsabilità dei prestatori intermediari.

Corte di giustizia UE, grande sezione, 2 dicembre 2025

Tributi: non è incostituzionale l'art. 37 d.l. 21/2022, là dove non prevede la deducibilità dall'IRES del contributo solidaristico straordinario contro il "caro bollette"

Non sono fondate, anche «nei sensi di cui in motivazione», le questioni di legittimità costituzionale - sollevate, in riferimenti a varî parametri, dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cagliari e dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma - dell'art. 37 del d.l. 21 marzo 2022, n. 21 («Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina»), convertito, con modificazioni, nella l. 20 maggio 2022, n. 51, come modificato dall'art. 55 del d.l. 17 maggio 2022, n. 50 («Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina»), convertito, con modificazioni, nella l. 15 luglio 2022, n. 91, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 120, lett. a), b) e c), della l. 29 dicembre 2022, n. 197 («Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»), là dove non prevede la deducibilità dall'IRES del contributo solidaristico straordinario contro il "caro bollette".

Corte costituzionale, 2 dicembre 2025, n. 180

Patrocinio a spese dello Stato: è incostituzionale l'art. 130 d.P.R. 115/2002, là dove non esclude il dimezzamento dei compensi del consulente tecnico di parte nel caso in cui si applichino tariffe che non sono state adeguate

È incostituzionale - per violazione degli artt. 3 e 24 Cost. - l'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 [«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)»], là dove non esclude che la riduzione della metà degli importi spettanti al consulente tecnico di parte sia operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 del medesimo d.P.R.

Corte costituzionale, 2 dicembre 2025, n. 179

Appalti pubblici: agli affidamenti sottosoglia (inclusi quelli di concessioni) non si applica lo stand still

In tema di procedure per l'affidamento di contratti pubblici: a) l'art. 121, comma 1, lett. c) e d), c.p.a., a norma del quale il giudice che annulla l'aggiudicazione dichiara d'ufficio l'inefficacia del contratto per violazione dell'art. 18, commi 3 e 4, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 («Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici»), non si applica agli affidamenti di concessioni sottosoglia; b) in relazione agli affidamenti sottosoglia, essendo inoperanti i termini di stand still, qualora non vengano in rilievo le ulteriori ipotesi di declaratoria d'ufficio dell'inefficacia del contratto ex art. 121, comma 1, c.p.a., non sono applicabili neanche le sanzioni alternative di cui al combinato disposto degli artt. 121, comma 5, e 123 c.p.a., destinate ad operare allorché, nonostante il ricorrere delle predette ipotesi, il giudice conservi l'efficacia del contratto per esigenze imperative connesse a un interesse generale, ai sensi dell'art. 121, comma 3, c.p.a.; c) al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 121, comma 1, c.p.a., il giudice può dichiarare l'inefficacia del contratto solo quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 122 c.p.a., anzitutto in presenza della domanda di subentro formulata dalla parte ricorrente.

Consiglio di Stato, sezione V, 11 novembre 2025, n. 8786

Processo amministrativo: il termine per appellare le sentenze di ottemperanza è dimidiato

In tema di processo amministrativo, ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, commi 2, lett. d), e 3, e 92, comma 3, c.p.a., il termine per proporre appello avverso una sentenza di ottemperanza è dimidiato, sicché sarà di trenta giorni dalla notificazione o, in difetto di questa, di tre mesi dalla pubblicazione della sentenza stessa. ● V. anche CdS, sez. V, sent. n. 163/2025, in questa Rivista.

Consiglio di Stato, sezione VII, 10 novembre 2025, n. 8692

Edilizia: il titolo abilitativo si forma per silenzio-assenso anche quando l'attività oggetto del provvedimento richiesto non è conforme alle norme

In tema di edilizia, il titolo abilitativo si forma per silentium anche qualora l'attività oggetto del provvedimento richiesto non sia conforme alle norme. ● V. anche, in questa Rivista, con orientamenti diversi: CdS, sez. III, sent. n. 8396/2025; sez. IV, sent. n. 8943/2022; sez. VI, sentt. nn. 4561/2025, 5746/2022 e 5146/2022; sez. VII, sent. n. 5301/2023; CGARS, sent. n. 58/2025; TAR Friuli-Venezia Giulia, sent. n. 319/2023; TAR Lazio, sez. II stralcio, sent. n. 13318/2023; TAR Lombardia, sez. II, sent. n. 2606/2023.

Consiglio di Stato, sezione V, 7 novembre 2025, n. 8673

Sanità: non è incostituzionale la legge della Sardegna che continua a consentire alle ASL di ricorrere ai medici di medicina generale in quiescenza per assicurare l'assistenza primaria

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale - promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., nonché agli artt. 3, 4 e 5 della l.c. 26 febbraio 1948, n. 3 («Statuto speciale per la Sardegna») - della normativa della Regione Sardegna (l. 2/2025) che proroga gli effetti della disposizione che consente alle ASL di ricorrere ai medici di medicina generale in quiescenza per assicurare l'assistenza primaria. ● V. anche Corte cost., sent. n. 84/2025, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 1° dicembre 2025, n. 177

Responsabilità amministrativa: il dirigente che eroga premi "a pioggia" ai dipendenti deve risarcire l'erario

In tema di responsabilità amministrativa, deve risarcire il danno cagionato all'erario il dirigente che, con colpa grave, abbia riconosciuto emolumenti premiali a tutto il personale in servizio, senza alcuna valutazione del merito individuale, così violando il principio di selettività sancito dall'art. 18 del d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 («Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»).

Corte dei conti, s.g. Emilia-Romagna, 4 novembre 2025, n. 124

Antimafia: inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di costituzionalità dell'art. 92 d.lgs. 159/2011, concernenti gli effetti dell'informazione interdittiva, sollevate dal TAR Liguria

Sono inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal TAR Liguria in riferimento agli artt. 3, primo comma, 4 e 41 Cost. - dell'art. 92 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»), là dove non prevede che il prefetto, nell'emettere l'informazione interdittiva, possa escluderne gli effetti che impediscono o pregiudicano l'esercizio delle attività imprenditoriali, qualora da essi derivi la mancanza di mezzi di sostentamento per il destinatario del provvedimento e per la sua famiglia.

Corte costituzionale, 28 novembre 2025, n. 175

Bilancio e contabilità pubblica: è incostituzionale la normativa della Campania sul finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale

È incostituzionale - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. («armonizzazione dei bilanci pubblici») - la normativa della Regione Campania (l. 10/1998) in materia di finanziamento dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAC). ● V. anche Corte cost., sent. n. 150/2025, in questa Rivista.

Corte costituzionale, 28 novembre 2025, n. 174

Società: la presunzione ex art. 15, § 5, comma 3, direttiva 2004/25/CE, secondo cui il corrispettivo proposto in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria dei titoli di una società è giusto, ha natura relativa

L'art. 15, § 5, terzo comma, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, dev'essere interpretato nel senso che la presunzione che tale disposizione stabilisce, secondo cui il corrispettivo proposto in un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria dei titoli di una società è giusto, dev'essere considerata una presunzione relativa che può essere superata in circostanze quali quelle previste dall'art. 5, § 4, secondo comma, di detta direttiva o definite dallo Stato membro interessato in applicazione di quest'ultima disposizione, a condizione che tali circostanze non siano state portate all'attenzione dell'autorità di vigilanza di tale Stato membro, ai fini della modifica del prezzo dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria preliminare, o che esse emergano solo dopo la chiusura di tale offerta, quando una tale modifica non è più possibile.

Corte di giustizia UE, quinta sezione, 27 novembre 2025

Diritto penale: è incostituzionale l'art. 624-bis, comma 4, c.p., là dove, per il furto in abitazione, non consente di ritenere prevalente o equivalente l'attenuante del vizio parziale di mente, se concorre con l'aggravante della violenza sulle cose

È incostituzionale l'art. 624-bis, comma 4, c.p., là dove, per il furto in abitazione, non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante del vizio parziale di mente prevista dall'art. 89 c.p., allorché questa concorra con la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 2), prima parte, c.p. (violenza sulle cose).

Corte costituzionale, 27 novembre 2025, n. 173